CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2022
Cassazione n. 07551/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Jun° Mauricio ricorrono avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Roma che li aveva riconosciuti colpevoli del reato di possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli essendo già stati condannati per delitti per motivi di lucro e li aveva condannati alla pena di mesi otto di arresto ciascuno. 2. Entrambi i ricorrenti deducono violazione di legge e vizio motivazio- nale, anche in relazione ai principi relativi alla valutazione della prova, con riferimento all'affermazione di responsabilità nei loro confronti, nonché in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manife- stamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione. La motivazione della sentenza si presenta li- neare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si pre- sta ad essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione meramente ripropositivi di censure già sviluppate nel giudizio di appello e disattese con adeguata motivazione logico giuridica. 3.1 Il giudice di appello ha ritenuto, con motivazione coerente, lineare e non affetta da palesi contraddittorietà, che il possesso delle chiavi e degli altri strumenti rinvenuti nell'autovettura erano certamente riferibili ai preve- nuti, in primo luogo in quanto il MILLA deteneva nel giaccone un attrezzo multiuso a T che per caratteristiche era simile a quelli trovati in macchina, in secondo luogo perché tali attrezzi si trovavano appoggiati sul tappetino dei sedili anteriori e che pertanto si trovavano nella immediata disponibilità dei soggetti che, per ultimi avevano utilizzato l'autovettura. Si tratta pertanto di un collegamento obiettivo e logico tra i due prevenuti, con un lungo curricu- lum criminale per reati contro il patrimonio, e gli strumenti idonei all'effra- zione e all'apertura di serrature, che non risulta sminuito dalla pronuncia assolutoria limitatamente al reato di furto, laddove la predisposizione di stru- menti era evidentemente a supporto di una azione esecutiva non ancora ini- ziata.3.2 Le doglianze in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena sono manifestamente in- fondate. Le circostanze attenuanti generiche sono state coerentemente escluse in ragione dei numerosi e gravi precedenti penali a carico di entrambi gli imputati, mentre la pena è stata orientata su criteri edittali medio minimi e l'onere motivazionale è stato adeguatamente assolto dai giudici di merito. 4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 Gennaio 2022 Il consiglie