CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29935/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma della condanna per due episodi di evasione); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla quantificazione della pena inflitta (motivo 1) e al il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (motivo 2); ritenuti di entrambi i motivi irrimediabilmente generici, a fronte della motivazione completa e logica della Corte di appello, la quale ha peraltro spiegato che la pena era stata fissata nel minimo, salvo un contenuto aumento per la continuazione con la seconda evasione, commessa a pochi giorni di distanza, e che le circostanze attenuanti generiche erano state concesse, sebbene in misura non prevalente rispetto alla recidiva reiterata ed infra-quinquennale (erroneamente non contestata come specifica); ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro tremila. P.Q.[OSCURATO:PERSONA]