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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36364/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - è generico e si risolve nella pedissequa reiterazione delle censure già dedotte in appello e disattese, con motivazione congrua e logica, dalla Corte territoriale che, condividendo la decisione del Giudice di primo grado, ha dato conto degli elementi - contemplati dall'art. 133, comma 1, cod. pen. - sulla base dei quali ha ritenuto di non poter qualificare il fatto di particolare tenuità (in particolare, l'intensità del dolo e la gravità della condotta tratte dalla complessiva ricostruzione dell'occorso, non oggetto di puntuale censura), così compiendo una valutazione che non può essere sindacata in questa sede per il tramite del diverso apprezzamento che il ricorso pure finisce per prospettare; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - è generico e si risolve nella pedissequa reiterazione delle censure già dedotte in appello e disattese, con motivazione congrua e logica, dalla Corte territoriale che, condividendo la decisione del Giudice di primo grado, ha dato conto degli elementi - contemplati dall'art. 133, comma 1, cod. pen. - sulla base dei quali ha ritenuto di non poter qualificare il fatto di particolare tenuità (in particolare, l'intensità del dolo e la gravità della condotta tratte dalla complessiva ricostruzione dell'occorso, non oggetto di puntuale censura), così compiendo una valutazione che non può essere sindacata in questa sede per il tramite del diverso apprezzamento che il ricorso pure finisce per prospettare; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 36364/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris