Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 2023

Cassazione n. 39632/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo afferente alla mancata concessione dell'attenuante della collaborazione ex art. 73 comma 7, d.P.R. 309/90 introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che la Corte territoriale ha congruamente evidenziato l'assenza di elementi utili di riscontro a verificare la rilevanza e l'attendibilità della collaborazione resa dall'imputato, anche in dipendenza della scelta del giudizio abbreviato e della mancanza di allegazioni di elementi di riscontro della veridicità delle sue dichiarazioni; ritenuto che anche il secondo motivo dedotto è affetto da genericità, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della sentenza impugnata, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alle ragioni della equivalenza delle circostanze attenuanti generiche, avendo valorizzato anche l'aggravante della recidiva specifica e infraquinquennale oltre quella dell'ingente quantitativo della sostanza stupefacente trasportata; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 18 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] e estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo afferente alla mancata concessione dell'attenuante della collaborazione ex art. 73 comma 7, d.P.R. 309/90 introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che la Corte territoriale ha congruamente evidenziato l'assenza di elementi utili di riscontro a verificare la rilevanza e l'attendibilità della collaborazione resa dall'imputato, anche in dipendenza della scelta del giudizio abbreviato e della mancanza di allegazioni di elementi di riscontro della veridicità delle sue dichiarazioni; ritenuto che anche il secondo motivo dedotto è affetto da genericità, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della sentenza impugnata, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alle ragioni della equivalenza delle circostanze attenuanti generiche, avendo valorizzato anche l'aggravante della recidiva specifica e infraquinquennale oltre quella dell'ingente quantitativo della sostanza stupefacente trasportata; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 18 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] e estensore I
Sentenza Cassazione n. 39632/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris