CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 33008/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: li/AllitK L'Alli nato li U9/U1/199b avverso la sentenza del 24/01/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di MERANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Avverso la sentenza del Giudice di Pace di Merano indicata in epigrafe, è stato proposto appello nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; il gravame è stato poi convertito in ricorso per cassazione, attesa l'inappellabilità della sentenza a norma aeirart. ii a.igs Zt3 agosto zuuu, n. Z/4. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla Legge 23 giugno 2017, n. 103, in quanto proposto da soggetto non legittimato, in particolare da difensore ai tempo non abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori. Non rileva, sul punto, che esso sia stato impropriamente prospettato come appello; il principio di conservazione del mezzo di impugnazione, di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non può in nessun caso consentire di derogare, infatti, aiie norme che - formalmente e sostanzialmente - disciplinano i diversi tipi di impugnazione (Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, dep. 16/07/2004, Terkuci, Rv. 228119). 3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ia conaanna ael ricorrente ai pagamento aeiie spese processuaii e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuaii e aelia somma ai euro tremila in ravore aelia Cassa aene ammende. Così deciso in Roma, il 10 maggio 202:3 Il Consigliere estero [OSCURATO:PERSONA]