CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 giugno 2026
Cassazione n. 21040/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
calce alricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito PEC;- ricorrente -controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso isuoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;- controricorrente -avversola sentenza n. 101, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale del Lazio, sez. staccata di Latina, il 12.12.2019, e pubblicata il9.1.2020;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:Numero registro generale 7742/2020Numero sezionale 3503/2026Numero di raccolta generale 21040/2026Data pubblicazione 21/06/20261. L’Agenzia delle Entrate, recependo gli esiti di due [OSCURATO:PERSONA] diCostatazione redatti nei confronti della società dalla Guardia di Finanza,notificava alla [OSCURATO:SOCIETA], il 25.2.2016, l’avviso di accertamentodel conseguimento di un maggior reddito n. TKF031400301, fondatoanche su indagini bancarie, con riferimento all’anno 2011, conseguendonela richiesta di maggiori imposte per i tributi dell’Ires, Iva ed Irap, oltreaccessori e sanzioni.2. La società impugnava l’atto impositivo innanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di Latina proponendo plurime censure econtestando, tra l’altro, il vizio di delega al sottoscrittore dell’avviso, laintervenuta giustificazione delle movimentazioni bancarie, l’omessadeduzione dei costi relativi ai pretesi maggiori ricavi. La CTP ritenevainfondate le contestazioni proposte dalla [OSCURATO:SOCIETA] e rigettava ilsuo ricorso.3. Avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado, lasocietà spiegava appello innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] delLazio, sezione staccata di Latina. La CTR confermava la decisione dei primigiudici.4. Avverso la decisione assunta dal giudice dell’appello ha propostoricorso per cassazione la società, affidandosi a cinque strumenti diimpugnazione. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate.Ragioni della decisione1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 4, c.p.c., la contribuente contesta la nullità delladecisione impugnata, lamentando la violazione dell’art. 36 del D.Lgs. n.546 del 1992 e dell’art. 118 Disp att. c.p.c., nonché dell’art. 111 dellaCostituzione, per non avere la CTR pronunciato sulla specificacontestazione relativa alla invalidità della delega alla sottoscrizionedell’avviso di accertamento, in quanto priva di motivazione.Numero registro generale 7742/2020Numero sezionale 3503/2026Numero di raccolta generale 21040/2026Data pubblicazione 21/06/20261.1. Il giudice dell’appello afferma che “tutte le eccezioni sollevatedalla contribuente in merito alla firma dell’atto … sono infondate” (sent.CTR, p. 2). Non propone pertanto altro che un’espressione apodittica inmateria, senza fornire una motivazione.Trattasi comunque di questione di mero diritto su cui questa Corte ècomunque chiamata a pronunciarsi. Occorre in proposito osservare comequesta Corte regolatrice abbia già avuto modo di statuire che nel giudiziodi legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e dellaragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., nonché di unalettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c., una voltaverificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte dicassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnatae decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di dirittoche non richiede ulteriori accertamenti di fatto, Cass. sez. V, 28.10.2015,n. 21968 (conf. già Cass. sez. VI-III, 8.10.2014, n. 21257 e, più direcente, Cass. sez. III, 16.6.2023, n. 17416).1.2. Invero, la contribuente non contesta che l’atto riportante ladelega sia stato allegato al fascicolo processuale, né che il funzionariofirmatario non appartenesse all’Amministrazione finanziaria o che nonpossedesse la qualifica necessaria per essere delegato. La società contestasolo che l’atto di delega non era motivato.Tanto premesso, questa Corte regolatrice ha recentemente avutooccasione di ribadire, confermando un orientamento ormai consolidato cuisi intende assicurare continuità, che “nell’avviso di accertamento di cuiall’art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600”, il quale “dispone che«Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati aconoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscrittidal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da luidelegato», la delega è delega di firma e non di funzioni e quindi nonrichiede indicazione espressa della durata né delle ragioni, poiché con essaNumero registro generale 7742/2020Numero sezionale 3503/2026Numero di raccolta generale 21040/2026Data pubblicazione 21/06/2026il delegato non esercita alcun potere o competenza riservata al delegante,trovando titolo il suo agire nei poteri di ordine e direzione, coordinamentoe controllo attribuiti al dirigente preposto all'ufficio (art. 11, comma 1,lett. c e 4, Statuto Agenzia delle entrate, approvato con delibera n. 6 del2000; art. 14, comma 2, reg. amm. n. 4/2000) (cfr. Cass. n. 28850/2019;Cass. n. 11013/2019; Cass. n. 8814/2019 … ancora Cass. n. 23433/2019;Cass. n. 18675/2020; Cass. n. 28393/2021). Questa Corte, infatti, in talidecisioni rese su fattispecie analoghe, ha evidenziato che non è richiestaalcuna indicazione nominativa della delega, né la sua temporaneità,apparendo conforme alle esigenze di buon andamento e di legalità dellapubblica amministrazione ritenere che, nell'ambito dell'organizzazioneinterna dell'ufficio, l'attuazione della c.d. delega di firma possa avvenireanche attraverso l'emanazione di ordini di servizio che abbiano valore didelega e che individuino il soggetto delegato attraverso l'indicazione dellaqualifica rivestita dall'impiegato delegato. Pertanto, non è applicabile ladisciplina dettata per la delega di funzioni, e cioè l'art. 17, comma 1-bis,del d.lgs. n. 165 del 2001 laddove prescrive che i dirigenti, per specifichee comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo ditempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenzead essi riservate, a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali piùelevate nell'ambito degli uffici ad essi affidate. Di conseguenza, esclusal’applicabilità della disciplina in tema di delega di funzioni, non ènecessaria alcuna indicazione nè del termine di validità (esplicitamente intal senso Cass. n. 8814/2019; Cass. n. 21972/2024) né della motivazionedella delega di firma (esplicitamente in tal senso cfr. Cass. n.8814/2019)”, Cass. sez. V, 10.4.2026, n. 9113 (evidenza aggiunta).Il primo motivo di ricorso risulta pertanto infondato, e deve perciòessere rigettato.2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la ricorrente censura ancora laNumero registro generale 7742/2020Numero sezionale 3503/2026Numero di raccolta generale 21040/2026Data pubblicazione 21/06/2026nullità della decisione impugnata, affermando la violazione dell’art. 36 delD.Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 118 Disp att. c.p.c., nonché dell’art. 111della Costituzione, per non avere il giudice del gravame pronunciato sulfatto che le giustificazioni offerte dalla società in materia dimovimentazioni bancarie “non sono state minimamente contestate” (ric.,p. 9) dall’Amministrazione finanziaria.3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto sempre ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., la contribuente critica la nullità delladecisione del giudice dell’appello in conseguenza della violazione dell’art.36 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 118 Disp att. c.p.c., nonchédell’art. 111 della Costituzione, per non avere il giudice del gravamecomunque pronunciato sulla rilevanza probatoria delle giustificazioniofferte dalla società in materia di movimentazioni bancarie.4. Mediante il quarto mezzo di impugnazione, introdotto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la ricorrente denuncia ancora lanullità della decisione impugnata, lamentando la violazione dell’art. 36 delD.Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 118 Disp att. c.p.c., nonché dell’art. 111della Costituzione, per non avere il giudice del gravame pronunciato sulla“asserita incompleta compilazione delle schede carburanti” (ric., p. 15).5. Con il quinto motivo di ricorso, proposto sempre ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., la contribuente censura la violazionedell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 118 Disp att. c.p.c.,nonché dell’art. 111 della Costituzione, per non avere il giudice delgravame pronunciato sulla contestata mancata deduzione dei costisopportati per conseguire i ricavi da parte della società.6. I motivi di impugnazione dal secondo al quinto presentano elementidi connessione e possono essere trattati congiuntamente, per esigenze disintesi e chiarezza espositiva.Deve preliminarmente rilevarsi che la ricorrente ha avuto cura diindicare come avesse proposto le proprie critiche nei gradi di merito delNumero registro generale 7742/2020Numero sezionale 3503/2026Numero di raccolta generale 21040/2026Data pubblicazione 21/06/2026giudizio. Queste censure, che attengono a valutazioni proprie del giudicedi merito, sono fondate.6.1. La CTR scrive che “tutte le eccezioni sollevate dalla contribuentein merito … alle movimentazioni bancarie sono infondate” (sent. CTR, p. 2s.), ma non chiarisce perché. Afferma, ancora, che “le giustificazioni dellacontribuente sono comunque risultate infondate in ordine ai documenticontabili della società” (ibidem), ma non ha cura di precisare a qualidocumenti contabili intenda operare riferimento, e perché dimostrinol’infondatezza delle tesi della contribuente. Non propone pertanto altro cheespressioni apodittiche in materia, senza fornire una motivazione, né sipronuncia sulla affermata non contestazione delle movimentazionibancarie da parte dell’Agenzia delle Entrate.6.2. Osserva poi, il giudice del gravame, che “sussistendo unaccertamento analitico induttivo era compito della contribuente dimostrarel’esistenza di costi che però non risultano osservati e precisati” (sent. CTR,p. 3). Anche in questo caso, nella sua sinteticità, la decisione nonpermette di comprendere appieno il suo fondamento, sembrando soloopportuno ricordare come questa Corte di legittimità abbia avutorecentemente occasione di ribadire che a seguito della sentenza dellaCorte costituzionale n. 10 del 2023, il contribuente destinatario di unaccertamento analitico-induttivo può sempre opporvi una provapresuntiva, eccependo un'incidenza percentuale forfetaria di costi diproduzione, che devono essere quindi detratti dall'ammontare deimaggiori ricavi presunti (Cass. sez. V, 15.7.2025, n. 19574).La CTR non si esprime in ordine alla compilazione delle schedecarburanti.6.3. Invero il giudice dell’appello non pronuncia neppure sulleprospettazioni dell’Amministrazione finanziaria, secondo cui, ad esempio,la documentazione giustificativa delle movimentazioni bancarie fornitadalla contribuente era inammissibile perché tardivamente prodotta, e leNumero registro generale 7742/2020Numero sezionale 3503/2026Numero di raccolta generale 21040/2026Data pubblicazione 21/06/2026schede carburante indicavano costi indeducibili neppure riportando, comesolo afferma la contribuente, di essere destinate ad acquisti di combustibilidestinati ad alimentare i c.d. muletti (destinati alla movimentazione delmagazzino e privi di targa).Ma è proprio questo il punto. La CTR non ha proposto una compiutaanalisi degli elementi di prova forniti dal entrambe le parti, non li haesaminati in comparazione, e questo rende fondate le critiche dellaricorrente.6.4. In definitiva devono essere accolti i motivi di ricorso dal secondoal quinto, rigettato il primo, cassandosi la decisione impugnata in relazioneai motivi accolti con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado del Lazio, sezione staccata di Latina, perché proceda a nuovogiudizio, esaminando e comparando gli elementi di prova offerti daentrambe le parti ed esprimendo la propria valutazione.La Corte di Cassazione, P.Q.Maccoglie il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorsoproposti dalla [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentantepro tempore, rigettato il primo, cassa la decisione impugnata in relazioneai motivi accolti e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado del Lazio, sezione staccata di Latina perché, in diversa composizionee nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio e provvedaanche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 24.4.2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]