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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2025

Cassazione n. 05487/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, in epigrafe indicata, che ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Savona il 28 settembre 2017 in ordine al delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen.

In data 9 ottobre 2025, è pervenuta memoria difensiva nell'interesse dell'imputato, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che i due motivi sollevati (erronea applicazione dell'art. 624-bis cod. pen., dovendosi nel caso di specie configurare la fattispecie delittuosa di cui all'art. 624 cod. pen.; violazione di legge in riferimento al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., nonché manifesta illogicità sul punto) non sono consentiti in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (foglio 3) rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 ottobre 2025 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, in epigrafe indicata, che ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Savona il 28 settembre 2017 in ordine al delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen. In data 9 ottobre 2025, è pervenuta memoria difensiva nell'interesse dell'imputato, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che i due motivi sollevati (erronea applicazione dell'art. 624-bis cod. pen., dovendosi nel caso di specie configurare la fattispecie delittuosa di cui all'art. 624 cod. pen.; violazione di legge in riferimento al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., nonché manifesta illogicità sul punto) non sono consentiti in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (foglio 3) rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2025 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 05487/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris