CassazionedecretoSezione 2Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 21677/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in persona del Ministro p.t., rappresentato e difesoex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato;- controricorrente –- avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Aosta in data 11/07/2023 ecomunicata in pari data;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];1. Il Tribunale di Aosta, in composizione monocratica, accoglievaparzialmente il ricorso proposto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in opposizioneal decreto di liquidazione dell’indennizzo per l’irragionevole durata delprocedimento presupposto, liquidando in suo favore, in aggiunta allesomme già riconosciutegli con il provvedimento impugnato, l’ulterioreNumero registro generale 20245/2023Numero sezionale 393/2026Numero di raccolta generale 21677/2026Data pubblicazione 25/06/2026importo di euro 122,52.Affermava a tal fine che al difensore che ha prestato attività professionaleal di fuori della sede di abituale esercizio di questa (nel caso di specie,Torino) è dovuta, in astratto, la liquidazione tanto dei rimborsi spese quantodell’indennità di trasferta, che nella specie era stava fornita (attraverso gliallegati scontrini del telepass e del parcheggio relativi alla data dell’udienza)la prova solo dell’avvenuto spostamento da Torino ad Aosta e che, invece,non poteva essere riconosciuta l’indennità di trasferta sia perchépresupponeva un pernottamento in albergo sia in quanto mancava lapattuizione di un compenso sul punto con il Ministero della Giustizia siainfine per essere state abrogate le precedenti disposizioni che nedeterminavano il quantum tra 10 e 30 euro.2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’Avv. [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazionedegli artt. 15 e 27 del d.m. n. 55/2014, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3), c.p.c., per non aver il tribunale riconosciuto in suo favore l’indennitàdi trasferta, nonostante quest’ultima prescinda dal pernottamento in hotele da una previa pattuizione di un compenso sul punto con il Ministero dellaGiustizia e che l’abrogazione della norma sulla quantificazione di talerimborso significava solo che la sua quantificazione era attualmente rimessaal prudente apprezzamento del giudice di merito.1.1. Il motivo è fondato.L’attuale formulazione dell’art. 27 dm n. 55 del 2014 prevede che«All'avvocato, che per l'esecuzione dell'incarico deve trasferirsi fuori dalluogo ove svolge la professione in modo prevalente, è liquidato il rimborsodelle spese sostenute e un'indennità di trasferta. Si tiene conto del costodel soggiorno documentato dal professionista, con il limite di un albergoquattro stelle, unitamente ((...)) a una maggiorazione del 10 per centoquale rimborso delle spese accessorie; per le spese di viaggio, in caso diNumero registro generale 20245/2023Numero sezionale 393/2026Numero di raccolta generale 21677/2026Data pubblicazione 25/06/2026utilizzo di autoveicolo proprio, è riconosciuta un'indennità chilometrica pari((...)) a un quinto del costo del carburante al litro, oltre alle spesedocumentate di pedaggio autostradale e parcheggio».Ove la parte ricorra a difensore [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] delgiudice adito, sono, dunque, liquidabili, a carico del soccombente,l'indennità di trasferta e le relative spese (salvi gli opportuni correttivi incaso di eccessività o superfluità; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 7061 del15/05/2002; conf. Cass., Sez. L, Sentenza n. 20273 del 14/10/2004), datoche nelle tariffe forensi, a partire da quella approvata con d.m. 30 maggio1969, dette spettanze sono contemplate senza alcuna determinazione alsolo rapporto con il cliente (Cass., Sez. U, Sentenza n. 9913 del09/10/1990); peraltro, non trattandosi di rimborso forfettario, va provatala trasferta e la sua durata (quanto meno in via presuntiva), mentre ai finidelle spese, ivi comprese quelle di domiciliazione, va fornita la prova diquelle effettivamente sostenute, come per tutte le spese "vive" sostenutedalla parte vittoriosa di cui la medesima chieda il ristoro (Cass., Sez. 3,Sentenza n. 738 del 23/01/2002).Pertanto, all'avvocato, per il solo fatto del trasferimento fuori della suaresidenza, spettano le spese e le indennità previste dal n. 54, punto XI,tabella A degli onorari stragiudiziali, della tariffa forense approvata con d.m.24 novembre 1990 n. 392, mentre per le attività effettivamente svolte intrasferta gli spettano i relativi onorari (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2820 del25/03/1999).Da quanto precede deriva che, da un lato, il pernottamento in albergo nonè imprescindibile (ma rappresenta solo un eventuale costo per il soggiorno)e, dall’altro lato, il riconoscimento dell’indennità in esame non presupponeuna previa pattuizione sul compenso con il Ministero della Giustizia (inquanto l’indennità è dovuta per legge quando il professionista si sposta fuorisede per l’attività affidata). In particolare, il testo precisa che, nel calcolodel rimborso, si tiene conto del costo del soggiorno documentato (con illimite di un albergo 4 stelle), ma questo riguarda solo il rimborso delle spesedi pernottamento, non la spettanza dell’indennità, la quale è dovuta per ilNumero registro generale 20245/2023Numero sezionale 393/2026Numero di raccolta generale 21677/2026Data pubblicazione 25/06/2026fatto stesso di doversi spostare fuori sede, indipendentemente dalpernottamento.Da ultimo, l’abrogazione delle precedenti disposizioni che determinavano ilquantum non ha determinato il venir meno dell’indennità, ma hacomportato l’affidamento al giudice di merito della sua liquidazione. Primadel d.m. 55/2014 le tariffe forensi prevedevano espressamente l’indennitàdi trasferta con importi determinati (da € 10 a € 30 per ora, fino a 8 oregiornaliere), oltre al rimborso spese. Dopo il detto d.m. sono state abrogatequelle tariffe, ma non il principio: gli articoli 11 (civile), 15 (penale) e 27(stragiudiziale) stabiliscono tuttora che, per incarichi fuori dal luogo diesercizio prevalente, all’avvocato spetta il rimborso delle spese eun’indennità di trasferta. Tuttavia, il decreto non indica più il quantumdell’indennità, creando un “vuoto” che viene colmato dal giudice con criteriequitativi.In quest’ottica, Cass., Sez. II, ord. 37692/2022 ha chiarito che le spese ditrasferta devono essere liquidate secondo i criteri dell’art. 27, distinguendotra spese documentate e rimborso chilometrico, e che il giudice non puòometterne la liquidazione se la trasferta è provata, e Cass., Sez. III, sent.33827/2023 ha affermato che il rimborso per trasferta non è assorbito nelcompenso professionale e va riconosciuto autonomamente, secondo iparametri dell’art. 27.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsaapplicazione dell’art. 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3),c.p.c., per aver il tribunale compensato integralmente le spese di lite senzache ne ricorressero i presupposti.2.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del precedente.3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento delprimo motivo, l’ordinanza impugnata va cassata, con conseguente rinviodella causa, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Aosta. P.Q.Maccoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo; cassal’ordinanza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa,Numero registro generale 20245/2023Numero sezionale 393/2026Numero di raccolta generale 21677/2026Data pubblicazione 25/06/2026anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Aosta in differentecomposizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 18.2.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]