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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 19 dicembre 2019

Corte di giustizia UE n. 1/2019

ECLI:EU:C:2019:1135
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018CJ0590_INF

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 19 dicembre 2019 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa C‑590/18 P) ( 1 ) «Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato europeo dei cavi elettrici sotterranei e sottomarini – Ripartizione del mercato nell’ambito di progetti – Ammende – Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 – determinazione del peso relativo dei partecipanti europei e non europei nell’intesa – Partecipazione di imprese europee a più livelli dell’intesa – Principio della parità di trattamento» Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Determinazione del valore delle vendite – Vendite realizzate in relazione diretta o indiretta con l’infrazione – Presa in considerazione di vendite realizzate su scala mondiale al fine di esprimere il peso relativo di ciascuna impresa – Rispetto del principio di parità di trattamento – Presa in considerazione delle differenze e delle circostanze proprie delle imprese interessate in un’altra fase del calcolo dell’ammenda – Ammissibilità (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 20 e 21; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 13 e 18) (v. punti 39‑52) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea. 3) [OSCURATO:PERSONA]. sopporta le proprie spese. ( 1 ) GU C 427 del 26.11.2018 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018CJ0590_INF Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 19 dicembre 2019 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa C‑590/18 P) ( 1 ) «Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato europeo dei cavi elettrici sotterranei e sottomarini – Ripartizione del mercato nell’ambito di progetti – Ammende – Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 – determinazione del peso relativo dei partecipanti europei e non europei nell’intesa – Partecipazione di imprese europee a più livelli dell’intesa – Principio della parità di trattamento» Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Determinazione del valore delle vendite – Vendite realizzate in relazione diretta o indiretta con l’infrazione – Presa in considerazione di vendite realizzate su scala mondiale al fine di esprimere il peso relativo di ciascuna impresa – Rispetto del principio di parità di trattamento – Presa in considerazione delle differenze e delle circostanze proprie delle imprese interessate in un’altra fase del calcolo dell’ammenda – Ammissibilità (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 20 e 21; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 13 e 18) (v. punti 39‑52) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea. 3) [OSCURATO:PERSONA]. sopporta le proprie spese. ( 1 ) GU C 427 del 26.11.2018 .
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