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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 febbraio 2021

Cassazione n. 42505/2021

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA] e, in relazione al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Rocco, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. uditi i difensori [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA], IP:riactsi è associato alle conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di D'[OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di D'[OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 22 febbraio 2021 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato le ordinanze cautelari con le quali il giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale il 21 ed il 30 gennaio 2021 aveva disposto l'applicazione della misura coercitiva della custodia in carcere nei confronti di D'AURIA [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rocco, solo per il primo in ordine al reato di turbativa d'asta relativa alla procedura di esecuzione immobiliare presso il delegato del giudice del tribunale di Napoli, e per entrambi in relazione ad un tentativo di estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], aggiudicatario di un immobile oggetto della predetta procedura di esecuzione immobiliare.

Entrambi i reati sono contestati come commessi in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con le aggravanti delle più persone riunite, del metodo mafioso e della finalità di agevolare l'associazione camorristica denominata "clan Moccia".

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli indagati.

2.1. Con ricorso proposto a mezzo degli avv.tí [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il D'AURIA ha proposto un unico, articolato motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. individuata nell'agevolazione del clan Moccia.

Nel ricorso vengono preliminarmente richiamate l'ordinanza di custodia cautelare ed la pronuncia del Tribunale del riesame, laddove queste riferivano dichiarazioni del Landolfo secondo cui: il D'AURIA si occupa abitualmente di aste giudiziarie per la zona di Casoria, Afragola ed Arzano, ed in tale veste é stato visto spesso in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], con il quale sono soliti partecipare alle aste in nome e per conto di "Tonino 'o pazzo" ([OSCURATO:PERSONA]), ritenendo di avere il monopolio nella zona, tanto che il Landolfo aveva pensato di risolvere il problema avvalendosi spesso di avvocati che partecipano alle aste "per persona da nominare", e ciò perché aveva appreso che il "Tonino" si presentava come "parente dei Moccia", pur se il dichiarante non ne aveva mai avuto conoscenza diretta.

Il ricorso richiama altresì uno stralcio di conversazione telefonica con la quale [OSCURATO:PERSONA], commentando con il fratello una procedura immobiliare, domandava se i partecipanti sapessero che, essendo l'immobile ubicato in Afragola, doveva essere ritenuto, in qualche modo, di loro appannaggio.

Tanto premesso, il D'AURIA assume essere necessario, per il riconoscimento dell'aggravante in parola, l'effettivo impiego della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo, non essendo sufficiente la "peculiare carica di intimidazione connessa allo strumento prescelto", in quanto altrimenti si avrebbe un'inammissibile estensione dell'aggravante in parola ad ogni ipotesi di condotta volta a comprimere la volontà di un soggetto esercente attività imprenditoriale.

Viene dedotto, altresì, che è necessario, per la configurazione dell'aggravante in parola, l'effettivo esercizio del metodo mafioso in relazione a quello specifico episodio criminoso, tanto più quando l'aggravante accede a reato commesso da soggetto non inserito in un'organizzazione mafiosa.

Richiamando questi principi, ed altresì il carattere soggettivo dell'aggravante, nel ricorso si evidenzia che:

1. in nessuna circostanza è stato evocato il clan o una partecipazione ad esso degli indagati;

2. il Landolfo ha precisato di sapere che il Lucci si presentava come parente dei Moccia, ma ciò non era mai accaduto nei suoi confronti;

3. [OSCURATO:PERSONA] non ha precedenti per partecipazione ad associazione camorristica;

4. Il colloquio dei fratelli Lucci nel quale risulta evocata l'influenza su Afragola, non coinvolge terzi e, comunque, si riferirebbe ad episodio estraneo al capo di imputazione.

2.2. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Rocco si fonda su un unico motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione e della violazione dell'art. 629 cod. pen per essere stato attribuito allo stesso il ruolo di intermediatore tra il coindagato Lucci e tale Ullero, non indagato, al fine di estorcere 20.000 euro alla persona offesa Landolfo, pur riconoscendosi, nell'ordinanza, che i Landolfo non aveva fatto alcun riferimento al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], intervenuto in una fase successiva della vicenda estorsiva.

L'estraneità ai fatti dell'Ullaro, non indagato, comporterebbe anche quella dello stesso [OSCURATO:PERSONA], ad avviso del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

3. Entrambi i ricorsi sono infondati.

3.1. Il ricorso proposto nell'interesse del D'AURIA, in particolare, è infondato in quanto, secondo la consolidata e condivisibile giurisprudenza di questa Corte di legittimità, ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 416.1bis cod. pen. (già art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in I. 12 luglio 1991, n. 203), è sufficiente - in un territorio in cui è radicata un'organizzazione mafiosa storica - che il soggetto agente faccia riferimento, in maniera anche contratta od implicita, al potere criminale dell'associazione, in quanto esso è di per sé noto alla collettività (Sez. 2, n. 19245 del 30/03/2017, Rv. 269938), tanto che, con specifico riferimento al reato di estorsione, integra la circostanza aggravante del c.d. metodo mafioso la condotta di chi usa implicita ma inequivoca minaccia per pretendere dalla persona offesa il pagamento di non meglio precisate somme di denaro a motivo dell'ubicazione dell'attività dell'attività di interesse della persona offesa in un territorio sottoposto al controllo di una cosca criminale (Sez. 2, n. 32 del 30/11/2016, Rv. 268759): in coerenza con tali principi l'ordinanza impugnata ha dato adeguatamente conto della gravità indiziaria con riferimento al metodo mafioso laddove ha evidenziato la consapevolezza, da parte della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], dell'abituale partecipazione del D'AURIA alle aste giudiziarie in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA], il cd.

"Tonino 'o pazzo" che non soltanto era ritenuto "parente dei Moccia", ma si riteneva anche titolare di una sorta di monopolio delle aste nella zona, come confermato anche da una conversazione captata dalla quale è risultato ritenere di proprio appannaggio le procedure immobiliari relative ad immobili ubicati nel territorio di Afragola, tanto da informarsi se i partecipanti ad un'asta ne fossero consapevoli.Sebbene l'ordinanza impugnata riconosca gravi indizi della finalità di agevolare il clan Moccia prevalentemente sulla base di mere asserzioni, senza dare adeguatamente conto dell'esistenza o meno di effettivi vicoli di parentela o, comunque, di contiguità tra [OSCURATO:PERSONA], il cd.

"Tonino 'o pazzo" in nome e per conto del quale agiva il ricorrente D'AURIA, e la famiglia Moccia, deve però rilevarsi che, comunque, anche il solo agire con metodo mafioso è sufficiente ad integrare l'aggravante in parola: da qui l'infondatezza del ricorso, che va, pertanto, rigettato.

3.2. Parimenti infondato è anche il ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], in quanto con argomentazioni congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato, questo ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno portato a riconoscere la gravità degli indizi della partecipazione del predetto ricorrente al tentativo di estorsione aggravata posto in essere ai danni del Landolfo, in una seconda fase di questo, quando una pluralità di conversazioni captate in ambientale nei giorni 10, 14 e 15 dicembre 2020 hanno rivelato che [OSCURATO:PERSONA], intenzionato comunque ad ottenere dal Landolfo una somma di denaro che potesse compensare la mancata rinuncia di questo all'aggiudicazione dell'immobile di cui si tratta, decideva di ricorrere all'intervento intimidatorio del pregiudicato [OSCURATO:PERSONA], ricorrendo all'intermediazione, appunto, del [OSCURATO:PERSONA]: il tenore delle telefonate intercettate, delle quali l'ordinanza ha riportato alcuni stralci, appare inequivocabile nell'indicare il ruolo di intermediario affidato a tal fine al [OSCURATO:PERSONA], indicato "stare in mezzo" tra il Lucci e l'Ullero ed invitato espressamente da questo a portare a termine l'incarico.

La natura di tale incarico è del tutto compatibile con la mancanza di qualsiasi interlocuzione diretta del ricorrente con la persona offesa, né la mancata indicazione dell'Ullero tra gli indagati in relazione a tale attività può attenuare in alcun modo la gravità indiziaria degli elementi riferiti nell'ordinanza del tribunale del riesame, trattandosi di questione che può rilevare solo con riferimento all'interessato.

4. Per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in camera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA] e, in relazione al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Rocco, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. uditi i difensori [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA], IP:riactsi è associato alle conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di D'[OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di D'[OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 22 febbraio 2021 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato le ordinanze cautelari con le quali il giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale il 21 ed il 30 gennaio 2021 aveva disposto l'applicazione della misura coercitiva della custodia in carcere nei confronti di D'AURIA [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rocco, solo per il primo in ordine al reato di turbativa d'asta relativa alla procedura di esecuzione immobiliare presso il delegato del giudice del tribunale di Napoli, e per entrambi in relazione ad un tentativo di estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], aggiudicatario di un immobile oggetto della predetta procedura di esecuzione immobiliare. Entrambi i reati sono contestati come commessi in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con le aggravanti delle più persone riunite, del metodo mafioso e della finalità di agevolare l'associazione camorristica denominata "clan Moccia". 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli indagati. 2.1. Con ricorso proposto a mezzo degli avv.tí [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il D'AURIA ha proposto un unico, articolato motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. individuata nell'agevolazione del clan Moccia. Nel ricorso vengono preliminarmente richiamate l'ordinanza di custodia cautelare ed la pronuncia del Tribunale del riesame, laddove queste riferivano dichiarazioni del Landolfo secondo cui: il D'AURIA si occupa abitualmente di aste giudiziarie per la zona di Casoria, Afragola ed Arzano, ed in tale veste é stato visto spesso in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], con il quale sono soliti partecipare alle aste in nome e per conto di "Tonino 'o pazzo" ([OSCURATO:PERSONA]), ritenendo di avere il monopolio nella zona, tanto che il Landolfo aveva pensato di risolvere il problema avvalendosi spesso di avvocati che partecipano alle aste "per persona da nominare", e ciò perché aveva appreso che il "Tonino" si presentava come "parente dei Moccia", pur se il dichiarante non ne aveva mai avuto conoscenza diretta. Il ricorso richiama altresì uno stralcio di conversazione telefonica con la quale [OSCURATO:PERSONA], commentando con il fratello una procedura immobiliare, domandava se i partecipanti sapessero che, essendo l'immobile ubicato in Afragola, doveva essere ritenuto, in qualche modo, di loro appannaggio. Tanto premesso, il D'AURIA assume essere necessario, per il riconoscimento dell'aggravante in parola, l'effettivo impiego della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo, non essendo sufficiente la "peculiare carica di intimidazione connessa allo strumento prescelto", in quanto altrimenti si avrebbe un'inammissibile estensione dell'aggravante in parola ad ogni ipotesi di condotta volta a comprimere la volontà di un soggetto esercente attività imprenditoriale. Viene dedotto, altresì, che è necessario, per la configurazione dell'aggravante in parola, l'effettivo esercizio del metodo mafioso in relazione a quello specifico episodio criminoso, tanto più quando l'aggravante accede a reato commesso da soggetto non inserito in un'organizzazione mafiosa. Richiamando questi principi, ed altresì il carattere soggettivo dell'aggravante, nel ricorso si evidenzia che: 1. in nessuna circostanza è stato evocato il clan o una partecipazione ad esso degli indagati; 2. il Landolfo ha precisato di sapere che il Lucci si presentava come parente dei Moccia, ma ciò non era mai accaduto nei suoi confronti; 3. [OSCURATO:PERSONA] non ha precedenti per partecipazione ad associazione camorristica; 4. Il colloquio dei fratelli Lucci nel quale risulta evocata l'influenza su Afragola, non coinvolge terzi e, comunque, si riferirebbe ad episodio estraneo al capo di imputazione. 2.2. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Rocco si fonda su un unico motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione e della violazione dell'art. 629 cod. pen per essere stato attribuito allo stesso il ruolo di intermediatore tra il coindagato Lucci e tale Ullero, non indagato, al fine di estorcere 20.000 euro alla persona offesa Landolfo, pur riconoscendosi, nell'ordinanza, che i Landolfo non aveva fatto alcun riferimento al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], intervenuto in una fase successiva della vicenda estorsiva. L'estraneità ai fatti dell'Ullaro, non indagato, comporterebbe anche quella dello stesso [OSCURATO:PERSONA], ad avviso del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 3. Entrambi i ricorsi sono infondati. 3.1. Il ricorso proposto nell'interesse del D'AURIA, in particolare, è infondato in quanto, secondo la consolidata e condivisibile giurisprudenza di questa Corte di legittimità, ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 416.1bis cod. pen. (già art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in I. 12 luglio 1991, n. 203), è sufficiente - in un territorio in cui è radicata un'organizzazione mafiosa storica - che il soggetto agente faccia riferimento, in maniera anche contratta od implicita, al potere criminale dell'associazione, in quanto esso è di per sé noto alla collettività (Sez. 2, n. 19245 del 30/03/2017, Rv. 269938), tanto che, con specifico riferimento al reato di estorsione, integra la circostanza aggravante del c.d. metodo mafioso la condotta di chi usa implicita ma inequivoca minaccia per pretendere dalla persona offesa il pagamento di non meglio precisate somme di denaro a motivo dell'ubicazione dell'attività dell'attività di interesse della persona offesa in un territorio sottoposto al controllo di una cosca criminale (Sez. 2, n. 32 del 30/11/2016, Rv. 268759): in coerenza con tali principi l'ordinanza impugnata ha dato adeguatamente conto della gravità indiziaria con riferimento al metodo mafioso laddove ha evidenziato la consapevolezza, da parte della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], dell'abituale partecipazione del D'AURIA alle aste giudiziarie in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA], il cd. "Tonino 'o pazzo" che non soltanto era ritenuto "parente dei Moccia", ma si riteneva anche titolare di una sorta di monopolio delle aste nella zona, come confermato anche da una conversazione captata dalla quale è risultato ritenere di proprio appannaggio le procedure immobiliari relative ad immobili ubicati nel territorio di Afragola, tanto da informarsi se i partecipanti ad un'asta ne fossero consapevoli.Sebbene l'ordinanza impugnata riconosca gravi indizi della finalità di agevolare il clan Moccia prevalentemente sulla base di mere asserzioni, senza dare adeguatamente conto dell'esistenza o meno di effettivi vicoli di parentela o, comunque, di contiguità tra [OSCURATO:PERSONA], il cd. "Tonino 'o pazzo" in nome e per conto del quale agiva il ricorrente D'AURIA, e la famiglia Moccia, deve però rilevarsi che, comunque, anche il solo agire con metodo mafioso è sufficiente ad integrare l'aggravante in parola: da qui l'infondatezza del ricorso, che va, pertanto, rigettato. 3.2. Parimenti infondato è anche il ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], in quanto con argomentazioni congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato, questo ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno portato a riconoscere la gravità degli indizi della partecipazione del predetto ricorrente al tentativo di estorsione aggravata posto in essere ai danni del Landolfo, in una seconda fase di questo, quando una pluralità di conversazioni captate in ambientale nei giorni 10, 14 e 15 dicembre 2020 hanno rivelato che [OSCURATO:PERSONA], intenzionato comunque ad ottenere dal Landolfo una somma di denaro che potesse compensare la mancata rinuncia di questo all'aggiudicazione dell'immobile di cui si tratta, decideva di ricorrere all'intervento intimidatorio del pregiudicato [OSCURATO:PERSONA], ricorrendo all'intermediazione, appunto, del [OSCURATO:PERSONA]: il tenore delle telefonate intercettate, delle quali l'ordinanza ha riportato alcuni stralci, appare inequivocabile nell'indicare il ruolo di intermediario affidato a tal fine al [OSCURATO:PERSONA], indicato "stare in mezzo" tra il Lucci e l'Ullero ed invitato espressamente da questo a portare a termine l'incarico. La natura di tale incarico è del tutto compatibile con la mancanza di qualsiasi interlocuzione diretta del ricorrente con la persona offesa, né la mancata indicazione dell'Ullero tra gli indagati in relazione a tale attività può attenuare in alcun modo la gravità indiziaria degli elementi riferiti nell'ordinanza del tribunale del riesame, trattandosi di questione che può rilevare solo con riferimento all'interessato. 4. Per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in camera