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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01315/2023

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022 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15428/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], subentrata a [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12-B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA]; intimato e AGENZIA DELLE ENTRATE , domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende per legge; resistente avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

ROMA n. 7376/2014 depositata il05/12/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con separati appelli l’Agenzia delle Entrate ed [OSCURATO:PERSONA] spa avevano impugnato davanti alla CTR Lazio la sentenza n. 301/63/13 della CTP Roma che, decidendo sul ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] srl con socio unico contro cartelle di pagamento e atto di pignoramento presso terzi, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione con riguardo all’impugnazione dell’atto di pignoramento e aveva accolto il ricorso contro le cartelle per difetto di notifica delle stesse e per illegittimità della pretesa in violazione dell’art. 14 d.lgs. n. 472 del 1997.

La CTR con la sentenza n. 7376/VI/14 ha rigettato gli appelli riuniti.

Avverso questa pronunzia [OSCURATO:PERSONA] spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre mezzi.

E’rimasto intimat o il Fallimento della società.

L’Agenzia delle Entrate non si è costituita con controricorso.

A seguito di rinunzia al mandato del difensore della ricorrente si è costituita l’Agenzia delle Entrate Riscossione, subentrata nei rapporti di [OSCURATO:PERSONA] di riscossione spa (ex [OSCURATO:PERSONA] spa),con altro avvocato . [OSCURATO:PERSONA]:

1. Preliminarmente va osservata la validità della procura alle liti conferita al difensore dell ’Agenzia delle Entrate Riscossione su un documento ab origine informatico (c.d.

"nativo digitale"), cioè creato con un apposito programma informatico e sottoscritto digitalmentein data 11.1.2018.

L’originale è contenuto in disco “cd rom” depositato in cancelleria mentre a l ricorso è stato allegato una copia cartacea con attestazione di autentica all’originale digitale sottoscritta dallo stesso avvocato.

1.1. Va osservato , in termini generali, che l’art. 83 comma 3 c.p.c. consente il rilascio della procura mediante documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce tramite strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia.

La congiunzione mediante strumenti informatici non è praticabile quando, come nel caso di specie, l’atto di costituzione è un documento cartaceo, ma recentemente questa Corte (Cass. n. 18633 del 2022) ha ammesso la possibilità che la procura per il ricorso per cassazione sia «conferita su un documento “ab origine” informatico (c.d.

"nativo digitale"), cioè creato con un apposito programma informatico e sottoscritto digitalmente sia dal cliente, sia dal suo difensore», fermo l'onere , per il ri corrente, « di depositare una stampa del documento con l'apposita firma digitale in formato CAdES o PadES, ed attestarne la conformità all'originale».

Deve darsi continuità a questo indirizzo, coerente con l a giurisprudenza di questa Corte secondo cui nel giudizio di cassazione, non trovando applicazione il processo telematico (in particolare, prima dell’entrata in vigore dell'art. 221, comma 5, d.l. n. 34 del 2020 e del d.m. 27 gennaio 2021che hanno consentito il deposito telematico degli atti e deidocumenti nei procedimenti civili dinanzi alla Corte di cassazione), é necessario estrarre copie analogiche degli atti digitali ed attestarne la conformità, in virtù del potere appositamente conferito al difensore dagli artt. 6 e 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994 (Cass. n. 7443/2017 nonché Cass. n. 17450/2017; Cass. sez. un. n. 10266 del 2018).

1.2. Sotto altro profilo , va osservato che l’atto in questione risponde airequisiti della procura per il ricorso per cassazione , che é validamente conferita anche se apposta su di un foglio separato materialmente congiunto al ricorso, purché « idonea a fornire certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e della sua riferibilità al giudizio cui l'attoaccede, nonché del suo rilascio in un momento successivo alla sentenza impugnata e anteriore rispetto alla notifica del ricorso»(Cass. n. 1165 del 2022) ovvero tale da consentire di « e vincere in modo univoco la volontà della parte di proporre impugnazione percassazione» (Cass. n. 24671 del 2022).

Nel caso in esame risulta dalla copia cartacea della procura , unita all’atto di costituzione del nuovo difensore, che l’atto contiene elementi più che sufficienti per riferirla al presente giudizio, riportando l’indicazione di questa Corte, il numero di ruolo e i nomi delle parti.

2. Passando al ricorso, c on il primo motivo si deduce , ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132 c.p. c. comma 2 n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 comma 1 disp. att. c.p.c.per carenza assoluta di motivazione.

Con il secondo motivo si lamenta, sempre ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.,la violazione dell’art. 43 r.d. n. 267 del 1942 e dell’art. 40 d.lgs. n. 546 del 1992, per omessa interruzione del giudizio d’appello a seguito della dichiarazione di fallimento della società avvenuta con sentenza 3.6.2014.

Con il terzo motivo, infine, si deduce ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronunzia sui motivi d’appello proposti da Equitalia e, in particolare, sulla domanda di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] per tardività ai sensi d ell’art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992 .

3. E’ inammissibile la questione pregiudiziale posta con il secondo motivo,in quanto «le norme sull'interruzione del processo sono rivolte a tutelare la parte nei cui confronti si sia verificato l'evento interruttivo e, pertanto, nel caso di unico processo con pluralità di parti, soltanto quella che dall'evento può essere pregiudicata può far valere l'irregolare prosecuzione del giudizio, non le altre parti, le quali nessun pregiudizio risentono dall'omessa interruzione del processo» (Cass. n. 18804 del 2021; Cass. n. 1860 del 1984).

4. E’ da accogliere, invece, il primo motivo.

La ricorrente lamenta la mancanza, nella sentenza impugnata, dell’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione e di qualunque elemento che consenta, anche solo implicitamente. di cogliere l’iter logico giuridico della pronuncia e della decisione di respingere i motivi d’appello. 4.1.In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132 commi 2 e 4 cpc e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico- giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass n. 25866 del 2010; Cass. n. 12664 del 2014).

La concisione della motivazione non può prescindere dall'esistenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, che deve essere tale da evidenziare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale (funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione); requisiti minimi che difettano quando il giudice di appello si è limitato ad una valutazione criptica della struttura dell'atto di gravame senza dare conto delle ragioni controverse e senza palesare in modo intelligibile le ragioni del rigetto (cfr. Cass.n. 920del 2015).

4.2. E’ noto, poi, che, a seguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis anche alla sentenza in esame, il vizio motivazionale deve essere considerato, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, alla stregua del "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sullamotivazione.

Pertanto, è denun ciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione (Cass. sez. un. n. 8053 e 8054 del 2014), precisandosi ulteriormente che di "motivazione apparente" o di "motivazione perplessa e incomprensibile" può parlarsi laddove essa non renda « percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consentealcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice» (Cass. sez. un. n. 22232 del 2016; v. anche, recentemente,Cass. n. 6758 del 2022).

In ossequio a questi principi si è affermato che ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass.n. 9105 del 2017). 4.3.Nel caso in esame, manca una sia pur sintetica esposizione delle concrete ragioni di gravame e la motivazione si esaurisce in tre righe: «gli appelli non chiariscono come tali notifiche siano avvenute ma si limitano a rappresentare motivi generici senza offrire critiche costruttive e documentali alla sentenza impugnata non mettendo a questa Commissione di riformare tale sentenza».

Attesa la carenza espositiva denunciata dalla ricorrente la decisione si risolve in una apodittica affermazione che non consente alcun effettivo controllo de ll’ iter decisionale e n on raggiunge , quindi,il minimo costituzionale. 5.Il terzo motivo resta assorbito.

6. Conclusivamente, deve accogliersi il primo motivo di ricorso e, dichiarato inammissibile il secondo e assorbito il terzo, deve cassarsi di conseguenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità. p.q.m.

Accoglie il primo motivo e, dichiarato inammissibile il secondo e assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia alla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
022 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15428/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], subentrata a [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12-B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA]; intimato e AGENZIA DELLE ENTRATE , domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende per legge; resistente avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 7376/2014 depositata il05/12/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con separati appelli l’Agenzia delle Entrate ed [OSCURATO:PERSONA] spa avevano impugnato davanti alla CTR Lazio la sentenza n. 301/63/13 della CTP Roma che, decidendo sul ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] srl con socio unico contro cartelle di pagamento e atto di pignoramento presso terzi, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione con riguardo all’impugnazione dell’atto di pignoramento e aveva accolto il ricorso contro le cartelle per difetto di notifica delle stesse e per illegittimità della pretesa in violazione dell’art. 14 d.lgs. n. 472 del 1997. La CTR con la sentenza n. 7376/VI/14 ha rigettato gli appelli riuniti. Avverso questa pronunzia [OSCURATO:PERSONA] spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre mezzi. E’rimasto intimat o il Fallimento della società. L’Agenzia delle Entrate non si è costituita con controricorso. A seguito di rinunzia al mandato del difensore della ricorrente si è costituita l’Agenzia delle Entrate Riscossione, subentrata nei rapporti di [OSCURATO:PERSONA] di riscossione spa (ex [OSCURATO:PERSONA] spa),con altro avvocato . [OSCURATO:PERSONA]: 1. Preliminarmente va osservata la validità della procura alle liti conferita al difensore dell ’Agenzia delle Entrate Riscossione su un documento ab origine informatico (c.d. "nativo digitale"), cioè creato con un apposito programma informatico e sottoscritto digitalmentein data 11.1.2018. L’originale è contenuto in disco “cd rom” depositato in cancelleria mentre a l ricorso è stato allegato una copia cartacea con attestazione di autentica all’originale digitale sottoscritta dallo stesso avvocato. 1.1. Va osservato , in termini generali, che l’art. 83 comma 3 c.p.c. consente il rilascio della procura mediante documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce tramite strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La congiunzione mediante strumenti informatici non è praticabile quando, come nel caso di specie, l’atto di costituzione è un documento cartaceo, ma recentemente questa Corte (Cass. n. 18633 del 2022) ha ammesso la possibilità che la procura per il ricorso per cassazione sia «conferita su un documento “ab origine” informatico (c.d. "nativo digitale"), cioè creato con un apposito programma informatico e sottoscritto digitalmente sia dal cliente, sia dal suo difensore», fermo l'onere , per il ri corrente, « di depositare una stampa del documento con l'apposita firma digitale in formato CAdES o PadES, ed attestarne la conformità all'originale». Deve darsi continuità a questo indirizzo, coerente con l a giurisprudenza di questa Corte secondo cui nel giudizio di cassazione, non trovando applicazione il processo telematico (in particolare, prima dell’entrata in vigore dell'art. 221, comma 5, d.l. n. 34 del 2020 e del d.m. 27 gennaio 2021che hanno consentito il deposito telematico degli atti e deidocumenti nei procedimenti civili dinanzi alla Corte di cassazione), é necessario estrarre copie analogiche degli atti digitali ed attestarne la conformità, in virtù del potere appositamente conferito al difensore dagli artt. 6 e 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994 (Cass. n. 7443/2017 nonché Cass. n. 17450/2017; Cass. sez. un. n. 10266 del 2018). 1.2. Sotto altro profilo , va osservato che l’atto in questione risponde airequisiti della procura per il ricorso per cassazione , che é validamente conferita anche se apposta su di un foglio separato materialmente congiunto al ricorso, purché « idonea a fornire certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e della sua riferibilità al giudizio cui l'attoaccede, nonché del suo rilascio in un momento successivo alla sentenza impugnata e anteriore rispetto alla notifica del ricorso»(Cass. n. 1165 del 2022) ovvero tale da consentire di « e vincere in modo univoco la volontà della parte di proporre impugnazione percassazione» (Cass. n. 24671 del 2022). Nel caso in esame risulta dalla copia cartacea della procura , unita all’atto di costituzione del nuovo difensore, che l’atto contiene elementi più che sufficienti per riferirla al presente giudizio, riportando l’indicazione di questa Corte, il numero di ruolo e i nomi delle parti. 2. Passando al ricorso, c on il primo motivo si deduce , ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132 c.p. c. comma 2 n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 comma 1 disp. att. c.p.c.per carenza assoluta di motivazione. Con il secondo motivo si lamenta, sempre ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.,la violazione dell’art. 43 r.d. n. 267 del 1942 e dell’art. 40 d.lgs. n. 546 del 1992, per omessa interruzione del giudizio d’appello a seguito della dichiarazione di fallimento della società avvenuta con sentenza 3.6.2014. Con il terzo motivo, infine, si deduce ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronunzia sui motivi d’appello proposti da Equitalia e, in particolare, sulla domanda di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] per tardività ai sensi d ell’art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992 . 3. E’ inammissibile la questione pregiudiziale posta con il secondo motivo,in quanto «le norme sull'interruzione del processo sono rivolte a tutelare la parte nei cui confronti si sia verificato l'evento interruttivo e, pertanto, nel caso di unico processo con pluralità di parti, soltanto quella che dall'evento può essere pregiudicata può far valere l'irregolare prosecuzione del giudizio, non le altre parti, le quali nessun pregiudizio risentono dall'omessa interruzione del processo» (Cass. n. 18804 del 2021; Cass. n. 1860 del 1984). 4. E’ da accogliere, invece, il primo motivo. La ricorrente lamenta la mancanza, nella sentenza impugnata, dell’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione e di qualunque elemento che consenta, anche solo implicitamente. di cogliere l’iter logico giuridico della pronuncia e della decisione di respingere i motivi d’appello. 4.1.In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132 commi 2 e 4 cpc e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico- giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass n. 25866 del 2010; Cass. n. 12664 del 2014). La concisione della motivazione non può prescindere dall'esistenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, che deve essere tale da evidenziare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale (funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione); requisiti minimi che difettano quando il giudice di appello si è limitato ad una valutazione criptica della struttura dell'atto di gravame senza dare conto delle ragioni controverse e senza palesare in modo intelligibile le ragioni del rigetto (cfr. Cass.n. 920del 2015). 4.2. E’ noto, poi, che, a seguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis anche alla sentenza in esame, il vizio motivazionale deve essere considerato, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, alla stregua del "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sullamotivazione. Pertanto, è denun ciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione (Cass. sez. un. n. 8053 e 8054 del 2014), precisandosi ulteriormente che di "motivazione apparente" o di "motivazione perplessa e incomprensibile" può parlarsi laddove essa non renda « percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consentealcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice» (Cass. sez. un. n. 22232 del 2016; v. anche, recentemente,Cass. n. 6758 del 2022). In ossequio a questi principi si è affermato che ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass.n. 9105 del 2017). 4.3.Nel caso in esame, manca una sia pur sintetica esposizione delle concrete ragioni di gravame e la motivazione si esaurisce in tre righe: «gli appelli non chiariscono come tali notifiche siano avvenute ma si limitano a rappresentare motivi generici senza offrire critiche costruttive e documentali alla sentenza impugnata non mettendo a questa Commissione di riformare tale sentenza». Attesa la carenza espositiva denunciata dalla ricorrente la decisione si risolve in una apodittica affermazione che non consente alcun effettivo controllo de ll’ iter decisionale e n on raggiunge , quindi,il minimo costituzionale. 5.Il terzo motivo resta assorbito. 6. Conclusivamente, deve accogliersi il primo motivo di ricorso e, dichiarato inammissibile il secondo e assorbito il terzo, deve cassarsi di conseguenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità. p.q.m. Accoglie il primo motivo e, dichiarato inammissibile il secondo e assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia alla
Sentenza Cassazione n. 01315/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris