CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 novembre 2022
Cassazione n. 34625/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 2178-2022 proposto da: i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati . ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2946/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il .-14 07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con ricorso depositato in data 27.06.2017 [OSCURATO:PERSONA] ha adito il Tribunale di Roma per ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il periodo [OSCURATO:DATA_NASCITA] -28.02.2007 nel livello 2 C.C.N.L. personale domestico-lavoratori non conviventi, e, per il periodo ricompreso tra il 01.03.2007 ed il 17.09.2002, nel livello B del C.C.N.L. personale domestico — lavoratori non conviventi, nonché la condanna dei resistenti alla corresponsione delle differenze retributive maturate, per complessivi euro 114.795,77 (oltre interessi e rivalutazione monetaria), di cui euro 18.186,65 a titolo di t.f.r. o al pagamento della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta dal giudicante. Adduceva la ricorrente, a sostegno della domanda, di essersi occupata, per il periodo considerato, delle pulizie dell'abitazione dei Capogna - [OSCURATO:PERSONA], delle necessità del padre della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], nonché della manutenzione del giardino, lavorando dal lunedì al sabato dalle ore 7.00 alle ore 14.00, usufruendo di un solo periodo di ferie pari a 10-12 giorni del mese di agosto. Con sentenza n. 865/2020, il Tribunale di Roma, reputando fondata la domanda, ha dichiarato il diritto della ricorrente a percepire, da parte dei convenuti la somma complessiva pari ad Euro 104.170,77 condannando gli stessi al pagamento della somma predetta oltre rivalutazione monetaria interessi legali fino al saldo e spese di lite. Con sentenza n. 2946/2021 pubblicata il 14 luglio 2021, la Corte d'appello di Roma ha rigettato l'appello proposto dai Capogna-[OSCURATO:PERSONA], condividendo sostanzialmente l'iter decisorio del giudice di primo grado. In particolare, il giudice di secondo grado ha ritenuto che le deposizioni corroborassero adeguatamente le allegazioni di parte ricorrente, confermando che il rapporto fosse iniziato alla data indicata dalla Stoppo (16.12.1994), assai prossima a quella a partire dalla quale (1995) i testi Condoluci e Clementi avevano visto la ricorrente recarsi a lavorare nell'abitazione dei [OSCURATO:PERSONA]. Conseguentemente, la Corte d'Appello, una volta confermato il periodo di lavoro da dicembre 1994 a settembre 2012, ha ritenuto infondate le eccezioni di difetto di legittimazione passiva e di prescrizione degli appellanti. Per la cassazione della sentenza propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi; [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata; è stata comunicata la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si censura la decisione impugnata allegandosi l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato Oggetto di discussione fra le parti ai sensi dell'art. 360, coma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Si sostiene, in particolare, l'erronea interpretazione e valutazione delle risultanze testimoniali e, segnatamente, l'insussistenza di un rapporto di affinità al momento del giudizio del teste Sangermano nonché la diversa interpretazione nei due gradi delle dichiarazioni rese. Con il secondo motivo di ricorso si allega genericamente la violazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi. In particolare, si denunzia l'erronea riconduzione delle mansioni espletate nel profilo riconosciuto, allegandosi che, invece, le stesse avrebbero dovuto essere ricondotte anziché al II livello del CCNI_, di categoria, al livello A. Va preliminarmente rilevato come il difensore di parte ricorrente abbia depositato rinuncia al ricorso che risulta ritualmente formulata e sottoscritta, nonchè sottoscritta per accettazione dalla parte intimata; deve, quindi, essere dichiarata l'estinzione del giudizio; nulla per le spese, attesa la mancata costituzione della parte intimata. PQM La Corte dichiara estinto il giudizio. Nulla spese