CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 12 giugno 1977
Cassazione n. 17000/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2022 del TRIBUNALE di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 25/03/2022 il Tribunale di Ancona ha prosciolto l'imputato [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di furto aggravato per la ritenuta sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona che ha articolato un unico motivo di doglianza, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 131-bis cod. pen. Rileva, in specie, che il Tribunale di Ancona avrebbe erroneamente ritenuto configurabile la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, posto che il delitto di furto aggravato in contestazione è punito con pena detentiva pari, nel massimo, a sei anni di reclusione, eccedente, pertanto, il limite di cinque anni previsto dall'evocata disposizione. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. La difesa dell'imputato ha depositato memoria e conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona risulta manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono. Destituito di fondamento risulta l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 131-bis cod. pen, sostenendo che il giudice gravato avrebbe erroneamente ritenuto configurabile l'esimente della particolare tenuità del fatto, in quanto il delitto di furto monoaggravato è punito con pena detentiva eccedente, nel massimo, il limite di cinque anni previsto dall'evocata disposizione. 2. Ritiene al riguardo il Collegio che il limite di pena dei cinque anni, previsto dall'originaria formulazione dell'art. 131-bis cod. peri., sia medio tempore venuto meno per effetto della novellazione della norma de qua ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. n. 150 del 2022, che, nel nuovo testo - che ha esteso l'applicabilità dell'esimente ai reati puniti con pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria, non superiore, nel minimo, a due anni - è vigente dal 30/12/2022, ex art. 6, comma 1, d.l. n. 162/2022, convertito, con modifiche, nella legge n. 199 del 2022, con efficacia anche retroattiva, in ragione della natura sostanziale dell'istituto oggetto di nuova regolamentazione. Tanto comporta che, alla stregua della normativa vigente, la pena prevista per il delitto di furto monoaggravato ascritto all'imputato [OSCURATO:PERSONA] non costituisce ostacolo all'applicabilità allo stesso dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, risultando palesemente infondata la dedotta doglianza, deve dichiararsi inammissibile il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona. P.Q.M. Dichiara inammissibile i