Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03536/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] vverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLI/ / JÀ e ,sw,/ i >0 ,5>tei fì...4- k f udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli - nella veste di Giudice dell'esecuzione - ha rigettato l'istanza a mezzo della quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto l'unificazione ex art. 671 cod. proc. pen. fra due sentenze, entrambe emesse per violazione dell'art. 74 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, relativamente a fatti commessi in Napoli, rispettivamente, "fino all'anno 2000" e "dall'ottobre 2010 sino al giugno 2012", nonché aggravati dall'aver favorito, in un caso, il clan Mazzarella e, nell'altro, il clan Giuliano.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione degli artt. 81 e 671 cod. proc. pen., in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., nonché contraddittorietà della motivazione, in ragione del contrasto esistente rispetto alle ordinanze applicative della continuazione, emesse a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputato nel processo culminato nell'emissione della sentenza della Corte di appello di Napoli del 20/12/2017, ossia una delle pronunce in ordine alle quali si invoca l'unificazione.

Unico era - in ipotesi difensiva - l'elemento ideativo e volitivo che sorreggeva la partecipazione del soggetto alle due organizzazioni criminose; nella sentenza della Corte di appello del 31/10/2019, peraltro, può espressamente leggersi come le due sopra dette associazioni si siano tra loro avvicendate - senza sostanziale soluzione di continuità - nella gestione sul medesimo territorio del traffico di sostanze stupefacenti.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della manifesta infondatezza dei motivi addotti.

Secondo le linee interpretative emerse nella presente sede di legittimità, laddove risulti riconosciuta l'appartenenza di un soggetto a più sodalizi criminosi, può essere ritenuto il vincolo della continuazione, fra le varie ipotesi associative, ma esclusivamente a seguito di una specifica indagine, in ordine alla natura delle diverse associazioni, alla loro concreta operatività e alla loro continuità nel tempo, avendo sempre riguardo ai profili della contiguità temporale, dei programmi operativi avuti di mira e della tipologia di compagine che concorre alla loro formazione.

Non è infatti sufficiente, all'uopo, il compimento di una mera valutazione circa la natura permanente del reato associativo, nonché in ordine all'omogeneità del titolo di reato e delle condotte criminose.

Nonostante la contiguità geografica e cronologica delle diverse condotte associativo - e finanche ad onta della loro tendenziale omogeneità - le modalità concrete di consumazione dei vari delitti possono risultare, infatti, sintomatiche di scelte di vita ispirate alla sistematica consumazione di illeciti, piuttosto che all'attuazione di un preventivo progetto delinquenziale unitario (fra tante, Sez. 4, n. 3337 del 22/12/2016, dep. 2017, Napolitano, Rv. 268786).

4. In aderenza a tali consolidati principi ermeneutici, va affermato che, nel caso in esame, la quaestio facti di cui sopra è stata risolta - dal giudice dell'esecuzione - con approfondita analisi dei singoli fatti delittuosi, della loro genesi prossima, delle loro modalità esecutive, con argomenti di fatto del tutto logici, la cui "ridiscussione" è pertanto radicalmente preclusa in sede di legittimità.

Sotto tale profilo, la critica difensiva introduce una sostanziale richiesta dì rivalutazione di tali argomentazioni, operazione del tutto incompatibile con la conformazione normativa del giudizio di legittimità.

Da ciò deriva la inammissibilità del proposto ricorso.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] vverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLI/ / JÀ e ,sw,/ i >0 ,5>tei fì...4- k f udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli - nella veste di Giudice dell'esecuzione - ha rigettato l'istanza a mezzo della quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto l'unificazione ex art. 671 cod. proc. pen. fra due sentenze, entrambe emesse per violazione dell'art. 74 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, relativamente a fatti commessi in Napoli, rispettivamente, "fino all'anno 2000" e "dall'ottobre 2010 sino al giugno 2012", nonché aggravati dall'aver favorito, in un caso, il clan Mazzarella e, nell'altro, il clan Giuliano. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione degli artt. 81 e 671 cod. proc. pen., in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., nonché contraddittorietà della motivazione, in ragione del contrasto esistente rispetto alle ordinanze applicative della continuazione, emesse a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputato nel processo culminato nell'emissione della sentenza della Corte di appello di Napoli del 20/12/2017, ossia una delle pronunce in ordine alle quali si invoca l'unificazione. Unico era - in ipotesi difensiva - l'elemento ideativo e volitivo che sorreggeva la partecipazione del soggetto alle due organizzazioni criminose; nella sentenza della Corte di appello del 31/10/2019, peraltro, può espressamente leggersi come le due sopra dette associazioni si siano tra loro avvicendate - senza sostanziale soluzione di continuità - nella gestione sul medesimo territorio del traffico di sostanze stupefacenti. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della manifesta infondatezza dei motivi addotti. Secondo le linee interpretative emerse nella presente sede di legittimità, laddove risulti riconosciuta l'appartenenza di un soggetto a più sodalizi criminosi, può essere ritenuto il vincolo della continuazione, fra le varie ipotesi associative, ma esclusivamente a seguito di una specifica indagine, in ordine alla natura delle diverse associazioni, alla loro concreta operatività e alla loro continuità nel tempo, avendo sempre riguardo ai profili della contiguità temporale, dei programmi operativi avuti di mira e della tipologia di compagine che concorre alla loro formazione. Non è infatti sufficiente, all'uopo, il compimento di una mera valutazione circa la natura permanente del reato associativo, nonché in ordine all'omogeneità del titolo di reato e delle condotte criminose. Nonostante la contiguità geografica e cronologica delle diverse condotte associativo - e finanche ad onta della loro tendenziale omogeneità - le modalità concrete di consumazione dei vari delitti possono risultare, infatti, sintomatiche di scelte di vita ispirate alla sistematica consumazione di illeciti, piuttosto che all'attuazione di un preventivo progetto delinquenziale unitario (fra tante, Sez. 4, n. 3337 del 22/12/2016, dep. 2017, Napolitano, Rv. 268786). 4. In aderenza a tali consolidati principi ermeneutici, va affermato che, nel caso in esame, la quaestio facti di cui sopra è stata risolta - dal giudice dell'esecuzione - con approfondita analisi dei singoli fatti delittuosi, della loro genesi prossima, delle loro modalità esecutive, con argomenti di fatto del tutto logici, la cui "ridiscussione" è pertanto radicalmente preclusa in sede di legittimità. Sotto tale profilo, la critica difensiva introduce una sostanziale richiesta dì rivalutazione di tali argomentazioni, operazione del tutto incompatibile con la conformazione normativa del giudizio di legittimità. Da ciò deriva la inammissibilità del proposto ricorso. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 03536/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris