CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2022
Cassazione n. 06881/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato l'affermazione di colpevolezza del Tribunale di Foggia per il reato pluriaggravato di furto di energia elettrica. Deduce violazione di legge per carenza di motivazione ~. Il ricorso è inammissibile. Le censure mosse dal ricorrente, oltre ad essere manifestamente infondate, risultano del tutto generiche. A fronte di un apparato motivazionale lineare e coerente, l'impugnazione non contiene alcuna enunciazione specifica delle ragioni di fatto e di diritto che la sorreggono, come richiesto dagli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. Giova ricordare che contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, innanzitutto e indefettibilmente, il confronto puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata. In difetto di tale confronto, come nel caso in esame, il ricorso è inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore