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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04126/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento con cui il locale Magistrato di sorveglianza gli aveva rigettato l'istanza di permesso premio, osservando come per lungo tempo l'istante aveva negato ogni responsabilità nel delitto di omicidio per cui era stato condannato, e che la recente ammissione di colpa fosse ancora superficiale e disancorata da un riflessione adeguata sul contesto in cui era maturata.

2. Avverso tale ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorre per cassazione, deducendo vizio di motivazione, per avere il Tribunale di sorveglianza disatteso la giurisprudenza di legittimità che sancisce il diritto di ogni condannato di proclamarsi innocente, nonché per avere omesso di correttamente valutare gli elementi positivi ed il corretto percorso intramurario intrapreso dal condannato;

3. Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente infondati, ed in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza di Roma, il quale ha evidenziato come dall'istruttoria espletatata non fosse emersa una reale volontà di distacco dal pregresso stile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento con cui il locale Magistrato di sorveglianza gli aveva rigettato l'istanza di permesso premio, osservando come per lungo tempo l'istante aveva negato ogni responsabilità nel delitto di omicidio per cui era stato condannato, e che la recente ammissione di colpa fosse ancora superficiale e disancorata da un riflessione adeguata sul contesto in cui era maturata. 2. Avverso tale ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorre per cassazione, deducendo vizio di motivazione, per avere il Tribunale di sorveglianza disatteso la giurisprudenza di legittimità che sancisce il diritto di ogni condannato di proclamarsi innocente, nonché per avere omesso di correttamente valutare gli elementi positivi ed il corretto percorso intramurario intrapreso dal condannato; 3. Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente infondati, ed in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza di Roma, il quale ha evidenziato come dall'istruttoria espletatata non fosse emersa una reale volontà di distacco dal pregresso stile
Sentenza Cassazione n. 04126/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris