CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30859/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, rideterminando la durata delle pene accessorie, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con cui il ricorrente è stato ritenuto responsabile di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine all'eccessività del trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 6 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione della legge in ordine al mancato riconoscimento dell'intervenuta prescrizione del delitto di cui al capo a) dell'imputazione, è manifestamente infondato in quanto il termine di prescrizione, per entrambi i capi contestati, risulta essere spirato ben oltre l'emanazione della sentenza di secondo grado; considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione della legge in ordine alla mancata applicazione della circostanza della particolare tenuità del danno patrimoniale, di cui all'art. 219, comma 3, della legge fallimentare, è anch'esso inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01); considerato che il quarto motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta la violazione della legge e la manifesta illogicità della sentenza circa il raggiungimento della prova della sussistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi del delitto contestato al capo a), è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata completa e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. C