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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2022

Cassazione n. 06867/2023

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 e ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Bologna per il reato di cui agli artt. 590-bis e 583 cod. pen.

Deduce mancanza di motivazione in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

In data 02/11/2022 sono pervenute note difensive nell'interesse del ricorrente a firma del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è inammissibile perché generico, a fronte di un apparato argomentativo della sentenza lineare e coerente.

Giova ricordare che i motivi del ricorso, devono, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettìbilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni della sentenza impugnata.

In difetto di tale confronto, come nel caso in esame, il ricorso è inammissibile. r In data 02/11/2022, sono pervenute, a sostegno del ricorso, note difensivei a firma del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA].1 Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 e ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Bologna per il reato di cui agli artt. 590-bis e 583 cod. pen. Deduce mancanza di motivazione in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. In data 02/11/2022 sono pervenute note difensive nell'interesse del ricorrente a firma del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è inammissibile perché generico, a fronte di un apparato argomentativo della sentenza lineare e coerente. Giova ricordare che i motivi del ricorso, devono, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettìbilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni della sentenza impugnata. In difetto di tale confronto, come nel caso in esame, il ricorso è inammissibile. r In data 02/11/2022, sono pervenute, a sostegno del ricorso, note difensivei a firma del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA].1 Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 06867/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris