CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 20493/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
peciale in calce al ricorso,– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,– intimata –avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Calabria – sez. n. 1 – n. 549/2025,depositata il 27 febbraio 2025;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera diconsiglio del 6 maggio 2026 dal consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 18350/2025Numero sezionale 3841/2026Numero di raccolta generale 20493/2026Data pubblicazione 17/06/20261. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Cosenzanotificava a [OSCURATO:PERSONA] avviso di accertamento n.TD3010103565/2019, con il quale veniva accertato un maggiorreddito imponibile per l’anno d’imposta 2015, sulla base dellemovimentazioni bancarie del conto corrente a lui intestato, conconseguente rideterminazione dell’imposta IRPEF e relativeaddizionali, oltre sanzioni ed interessi.In particolare, dato che il contribuente aveva omesso dipresentare la dichiarazione dei redditi per l’anno 2015,l’Amministrazione finanziaria considerava maggior reddito: a)la somma di € 43.994,55 costituita da versamenti confluiti sulconto corrente del ricorrente nell’anno 2015 e di cui questi nonaveva fornito prova che si trattava di entrate fiscalmenteirrilevanti; b) la somma di € 1.596,00 relativa a canoni dilocazione immobiliare percepiti dal ricorrente; c) le somme di€ 91,00 ed € 37,00 relative a redditi domenicali ed agrari chelo stesso ricorrente aveva indicato nella dichiarazione deiredditi 2014 relativa all’anno di imposta 2013.2. Avverso l’avviso di accertamento in questione MedagliaTributaria di primo grado di Cosenza la quale, con sentenza n.4265/2023, depositata il 1° settembre 2023, lo rigettava,condannando il ricorrente alla rifusione delle spese di lite.3. Interposto gravame dal contribuente, la Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado della Calabria – sez. n. 2, consentenza n. 549/2025, pronunciata il 24 febbraio 2025,rigettava l’appello, condannando l’appellante alla rifusionedelle spese di lite.R.G. N. 18350/2025 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 18350/2025Numero sezionale 3841/2026Numero di raccolta generale 20493/2026Data pubblicazione 17/06/20264. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazioneMedaglia Flavio, sulla base di due motivi (ricorso notificato il17 settembre 2025).L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.5. Con decreto presidenziale del 5 febbraio 2026 è stata quindifissata per la discussione del ricorso l’adunanza in camera diconsiglio del 6 maggio 2026, ai sensi degli artt. 375, comma 2,e 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi.1.1. Con il primo motivo viene eccepita violazione e falsaapplicazione dell’art. 67, comma 1, lett. l), d.P.R. 22 dicembre1986, n. 917, e dell’art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Deduce, in particolare, il ricorrente che la C.G.T. avrebbeerroneamente qualificato come “redditi diversi” mere sommedi denaro provenienti da un familiare, in assenza di unqualsivoglia rapporto sinallagmatico o di un obbligo giuridico acorrisponderle.1.2. Con il secondo motivo si eccepisce, invece, l’omessoesame di fatti decisivi ai fini del giudizio, oggetto di discussionetra le parti, e violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 5), c.p.c.Osserva il ricorrente che la C.G.T. di secondo grado avevaapplicato in modo automatico la presunzione legale sullemovimentazioni bancarie, senza tenere conto di una serie difatti, e cioè il proprio stato di disoccupazione, la dichiaratadestinazione di parte delle somme per il pagamento delleimposte a carico del fratello residente all’estero, la mancanzaR.G. N. 18350/2025 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 18350/2025Numero sezionale 3841/2026Numero di raccolta generale 20493/2026Data pubblicazione 17/06/2026di controprestazioni o obbligazioni contrattuali, la perfettatracciabilità delle somme ricevute.2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quantosegue.2.1. Il primo motivo è infondato.La C.G.T. di secondo grado, invero, ha ritenuto che «lesomme residue per 43.994,55 (€ 54.503,60- € 10.509,05) cuisono stati aggiunti € 1.596, come redditi di fabbricati, sonorimaste nella disponibilità del Sig. [OSCURATO:PERSONA] e le stesse,non essendo stata fornita alcuna prova, sono da qualificarecome corrispettivo dallo stesso conseguito per l’adempimentodi un obbligo di fare nei confronti di terzi (il fratello e laconsorte) e come tale da annoverare tra i redditi diversi e noncome semplici liberalità».Trattasi di valutazione di fatto insindacabile in questa sede, eperaltro fondata anche su elementi logico-deduttivi,evidenziandosi che «non solo non emerge dalla causale deibonifici in contestazione la descrizione “donazione” o qualcosadi similare, ma non vi è alcuna documentazione scritta dallaquale possa emergere l’intenzione del fratello GiuseppeSettimio di elargire delle somme di denaro al fine di contribuireal sostentamento del ricorrente e della sua famiglia con“animus donandi”, ovvero con spirito di liberalità al solo scopodi arricchire il beneficiario».Orbene, è principio ormai pacifico in giurisprudenza che «intema di accertamento delle imposte sui redditi, qualoral'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi suverifiche di conti correnti bancari, l'onere probatoriodell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 del d.P.R.R.G. N. 18350/2025 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 18350/2025Numero sezionale 3841/2026Numero di raccolta generale 20493/2026Data pubblicazione 17/06/2026n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti daiconti predetti, mentre si determina un'inversione dell'oneredella prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrareche gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria nonsono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, unaprova non generica, ma analitica, con indicazione specificadella riferibilità di ogni versamento bancario, in modo dadimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate siaestranea a fatti imponibili». (Cass. 31 gennaio 2024, n. 2928;v. anche, tra le altre, Cass. 7 settembre 2025, n. 24707; Cass.18 settembre 2024, n. 25043; Cass. 22 gennaio 2026, n. 1423)Corretta, pertanto, appare la valutazione operata dalla Corteterritoriale, avendo il giudice di merito rilevato che partecontribuente non aveva fornito adeguata giustificazione deiversamenti bancari in questione, per lo specifico annod’imposta 2015.2.2. Il secondo motivo è invece inammissibile.Il ricorrente censura l’omesso esame di fatti ritenuti decisiviai fini del giudizio. La sentenza impugnata, tuttavia, haconfermato la sentenza di primo grado, ragion per cui il motivode quo, riferito all’ipotesi di cui al n. 5) del comma 1 dell’art.360 c.p.c., è inammissibile ai sensi del comma 4 dello stessoart. 360 c.p.c.3. Consegue il rigetto del ricorso.Nulla per le spese, essendo l’Agenzia delle Entrate rimastaintimata.Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare Medagliacontributo unificato previsto per la presente impugnazione, seR.G. N. 18350/2025 5Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 18350/2025Numero sezionale 3841/2026Numero di raccolta generale 20493/2026Data pubblicazione 17/06/2026dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30maggio 2002, n. 115. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] tenuto al pagamento di una somma diimporto pari al contributo unificato previsto per la presenteimpugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.Così deciso in Roma, 6 maggio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 18350/2025 6Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]