CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 aprile 2023
Cassazione n. 27707/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6118/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] F.CESI 72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 2497/2019 depositata il 10/09/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che 1.-La società CDC [OSCURATO:PERSONA] srl (d’ora in poi CDC) ha concluso un accordo commerciale di sub licenza del marchio con [OSCURATO:PERSONA] PI, ora in concordato preventivo. Quest’ultima era licenziataria del marchio Trony, e, con il suddetto accordo, ha concesso a CDC il diritto di aprire un punto vendita (elettrodomestici) all’interno di un centro commerciale Trony. 2.-Poiché è insorta controversia sull’adempimento di tale accordo, le due parti hanno concluso una transazione con la quale la CDC si è obbligata a corrispondere la somma di 500 mila euro in diverse rate. A garanzia dell’adempimento di tale obbligazione hanno prestato fideiussione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, la stessa transazione è rimasta inadempiuta, in quanto CDC, adducendo un comportamento della [OSCURATO:PERSONA] contrario a buona fede, ha interrotto il pagamento di quanto si era impegnata a versare. 3.-Sulla base di tali eventi, la [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento della residua somma dovutale da CDC sulla base della transazione. Sia CDC che i fideiussori hanno proposto opposizione, contestando innanzitutto la giurisdizione del giudice ordinario in favore del collegio arbitrale, in base alla clausola di compromesso in arbitri, presente nell’originario accordo, sebbene non riproposta nella transazione. In secondo luogo, hanno sostenuto l’annullabilità della transazione per effetto della scoperta, successiva ovviamente alla stipula, di una nota di credito a favore di CDC, emessa da [OSCURATO:PERSONA], e che, ovviamente, influiva sull’ammontare della somma di partenza, su cui era stata convenuta la transazione. Il Tribunale di Rimini ha rigettato l’opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto, e questa decisione è stata ribadita dalla Corte di Appello di Bologna. 4.-Avverso quest’ultima sentenza propongono ricorso per cassazione sia la CDC che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con quattro motivi di ricorso, di cui chiede il rigetto la [OSCURATO:PERSONA] che ha depositato controricorso e memoria. Considerato che 5.- Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione degli articoli 1230, 1362, 1965 c.c. La censura attiene all’eccepito, e dai giudici di merito negato, difetto di giurisdizione,sulla base della clausola arbitrale contenuta nell’accordo originario. La tesi dei ricorrenti è che detta clausola non è mai venuta meno, neanche a seguito della transazione. Infatti, da un lato, quest’ultima non aveva, per esplicita previsione delle parti, carattere novativo; per altro verso, la clausola compromissoria è autonoma rispetto al contratto cui è inserita, vive di vita propria, e dunque è indifferente alle vicende di quello. Secondo i ricorrenti, la Corte di Appello non avrebbe tenuto in considerazione l’intenzione delle parti, che era, per l’appunto, nel senso di transigere ma senza novare il rapporto precedente, lasciando in piedi la clausola compromissoria. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’articolo 1939 c.c. I ricorrenti si dolgono non essersi considerato che la fideiussione è nella specie contenuta nella transazione, sicché anche le controversie ad essa relative sono da sottoporsi a collegio arbitrale, in quanto aventi la stessa fonte della obbligazione principale. I motivi, che possono congiuntamente trattarsi in quanto connessi, sono infondati. Va anzitutto premesso che come questa Corte ha già avuto modo di affermare l'eccezione di compromesso sollevata innanzi al giudice ordinario, adito nonostante che la controversia sia stata deferita ad arbitri, pone una questione che attiene al merito, e non alla giurisdizione o alla competenza, in quanto i rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici, e l'effetto della clausola compromissoria consiste proprio nella rinuncia alla giurisdizione ed all'azione giudiziaria. Ne consegue che, ancorché formulata in termini di accoglimento o rigetto di una eccezione di incompetenza, la decisione con cui il giudice, in presenza di una eccezione di compromesso, risolvendo la questione così posta, chiude o non chiude il processo davanti a sé, va considerata come decisione pronunciata su questione preliminare di merito, in quanto attinente alla validità o all'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria (v. Cass. 29696/ 2020; Cass. 24681/ 2006). Ciò detto, i giudici di merito, entrambi, hanno preso atto della natura non novativa della transazione, non l’hanno in realtà disattesa: piuttosto hanno ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia agito sulla base della transazione e non dell’accordo precedente, e che la transazione non contenessealcuna clausola arbitrale. Siffattoaccertamento è corretto. Come è stato da questa Corte ulteriormente precisato , la clausola compromissoria, apposta ad un contratto di affitto d'azienda, è inidonea ad attribuire agli arbitri la cognizione sulle obbligazioni originate dal contratto di transazione, con il quale il primo sia stato consensualmente risolto e siano stati diversamente regolati i rapporti fra le parti senza richiamare il contratto di affitto, in quanto il principio dell'autonomia della clausola compromissoria rispetto al negozio in cui è stata inserita ne comporta l'estensione alle sole cause di invalidità di questo, purché ad esso non esterne, mentre ne esclude l'ultrattività in ordine ai rapporti derivanti da contratti successivi, neppure indirettamente menzionati nella clausola stessa e di cui il precedente negozio costituisca ormai soltanto un mero antecedente storico (v. Cass. 26046/ 2010 ). In sostanza, pur trattandosi di transazione non novativa la [OSCURATO:PERSONA] ha agito in base al diverso e successivo accordo , per farne valere l’inadempimento: che la clausola compromissoria sia autonoma non comporta che operi anche rispetto al successivo contratto di transazione, nel quale non è inclusa o richiamata: significa soltanto che opera, a prescindere dalla validità del contratto in cui, invece, è inserita, ma sempre che si agisca in base ad esso. 6.- C on il terzo motivo si denuncia violazione degli articoli 1427 e 2697 c.c., nonché 115 e 116 c.p.c. La CDC sostiene di aver scoperto, dopo la conclusione della transazione, che [OSCURATO:PERSONA] aveva emesso a suo favore una nota di credito, con la conseguenza che l’ammontare della somma di partenza, ossia quella su cui era basata la transazione, era in realtà diversa da quella creduta da CDC: la [OSCURATO:PERSONA], secondo la ricorrente, avrebbe dolosamente taciuto l’esistenza di questo credito, ed avrebbe portato CDC a transigere su una somma minore. La successiva scoperta della nota di credito, ed il fatto che essa era stata dolosamente taciuta dalla controparte, secondo al CDC, è causa di annullamento del contratto. Il motivo è inammissibile. Invero, la Corte di Appello ha accertato che la società CDC conosceva la propria situazione contabile, ossia era a conoscenza di tale nota di credito, o della somma relativa a suo favore, e che nella transazione ha inteso ricomprendere anche tale somma. Questa conclusione è motivata con riferimento a precise circostanze di fatto (tra cui corrispondenza intercorsa tra le parti) e dunque è l’esito di un accertamento in fatto che qui non è censurabile: i giudici di merito hanno accertato, motivandolo, che la transazione ha tenuto conto di quella nota di credito, che non poteva non essere conosciuta da CDC, e tale accertamento è qui incontestabile. Né può accogliersi la tesi della presupposizione (p. 21 del ricorso), ossia la tesi secondo cui la transazione era stata stipulata sul presupposto di una data situazione di fatto che poi è venuta meno, tale ricostruzione in fatto risultando smentita dall’accertamento dei giudici di merito. 8.- Con l’ ultimo motivo si denuncia violazione degli articoli 91, 92, 132 c.p.c. Secondo i ricorrenti, nel regolare le spese, la corte di merito si è limitata a richiamare la regola della soccombenza, senza però dare conto della complessità del caso, che avrebbe potuto invece comportare una compensazione. Il motivo è infondato. Va anzitutto osservato che nel liquidare le spese ben può il giudice limitarsi a fondare la condanna al relativo pagamento sulla soccombenza di una delle parti, senza dare conto di altro, essendo la soccombenza criterio sufficiente per sorreggere la decisione. Deve per altro verso porsi in rilievo che la dedotta circostanza che la causa fosse complessa rimane assunto indimostrato dei ricorrenti, non già elemento trascurato dai giudici. Il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrent i al pagamento , in solido, delle spese del giudizio di cassazione , che liquida in complessivi euro 8.200,00 euro, di cui euro 8.000,00 per onorari, oltre a spese generalied accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei p