CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2021
Cassazione n. 40711/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dell'Il maggio 2017, con cui [OSCURATO:PERSONA]- sandro era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro duecentocinquanta di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 2, cod. pen.. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte d'appello ha dato conto adeguatamente delle ragioni della propria de- cisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicu- ramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e va- lutazione (Sez. 1, n. 30348 del 10/07/2008, Tanzarella, non massimata; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sin- dacato nella sede del presente scrutinio di legittimità. I rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di vizi della motivazione e del travisamento dei fatti, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito: a fronte della ricostruzione e della valutazione delle emergenze investigative, operata dal giudice a quo, il difensore non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcuna evidenza (infedelmente rap- presentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati, bensì oppone la propria valutazione e la propria ricostruzione dei fatti di causa e del merito del procedimento (Sez. 1, n. 47499 del 29/11/2007, Chialli, Rv. 238333; Sez. F, n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302). La Corte di appello ha valutato in termini logici il materiale probatorio, illustrando in dettaglio le ragioni dell'affermazione di responsabilità del Galluccio, derivanti dalle dichiarazioni testimoniali del teste verificatore Enel, che aveva rilevato un consumo di energia inferiore al reale con conseguente vantaggio in favore del consumatore, nella misura del 61% in meno; riduzione imputabile ad una sofisticata tecnica di manomissione nella parte elettronica del contatore, tale da consentire all'apparecchio di continuare a girare, ma in maniera irregolare, così assicurando un prelievo di ener- gia superiore alla misura effettivamente fatturata, con conseguente indebito arricchi- mento da parte dell'utente. Il ricorrente si limita a sminuire la valenza probatoria dei predetti elementi di fatto e a contestare l'imparzialità del tecnico verificatore, non fornendo elementi utili a dimostrare la fondatezza della tesi difensiva. 2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e — non ricor- rendo ragioni di esonero — al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 29 settembre 2021. Il Consigliere estenso