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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25054/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'8 maggio 1987; avverso la sentenza del 10 giugno 2022 della Corte d'appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile, [OSCURATO:PERSONA], che si associa alle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale e deposita conclusioni e nota spese; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 10 giugno 2022, la Corte d'appello di Roma, confer- mando integralmente la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto Giu- seppe Cangini responsabile del reato di cui all'art. 582, comma 2, e 585 cod. pen. 2.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, artico- lando due autonomi motivi di censura, l'uno afferente all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e il secondo alla ritenuta respon- sabilità.

2.1. Con il primo motivo la difesa deduce che la Corte territoriale avrebbe escluso l'applicabilità dell'invocata causa di non punibilità in ragione di un dato (il riferimento al contesto di conflittualità esistente tra le parti e il coinvolgimento di una persona estranea) del tutto eccentrico rispetto ai presupposti applicativi del- la predetta norma, svalutando, invece, l'unico elemento dirimente, rappresentato dall'oggettiva inconsistenza delle lesioni (guaribili in soli tre giorni) procurate dal Cangini alla persona offesa.

2.1. Il secondo attiene, invece, al profilo della responsabilità, rispetto al quale, sostiene la difesa, la Corte territoriale avrebbe offerto una motivazione incongrua e contrastante con le risultanze probatorie acquisite agli atti del pro- cesso:xda un canto, infatti, avrebbe fatto riferimento ad un comportamento ostruzionistico assunto dal Cangini nei confronti della persona offesa, circostanza contraria a quanto accertato giudizialmente dal Tribunale civile di Roma; dall'al- tro, non avrebbe correttamente valutato né il referto medico (incongruo, rispetto alla dinamica dei fatti, sia sotto il profilo cronologico che contenutistico), né il filmato prodotto in atti (che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte ter- ritoriale, dimostrerebbe inequivocabilmente l'assenza di ogni riferita aggressio- ne). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è inammissibile in quanto diretto a prospettare una valu- tazione delle risultanze processuali differente rispetto a quella offerta dai giudici di merito.

In linea di principio, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità del fatto ri- chiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fatti- specie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da essa desumibile e del- l'entità del danno o del pericolo cagionato (Sez.

U., n. 13681, del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).

Il giudice, tuttavia, accertato il reato, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., ma può limitarsi ad indicare quelli ritenuti più rilevanti o comunque prevalenti rispetto alle contra- rie deduzioni difensive, essendo suo unico onere quello di offrire una motivazione logica e coerente con i dati richiamati.

Ebbene, la Corte territoriale ha valutato le concrete modalità della condotta e, in particolare, la circostanza per cui, all'interno di un preesistente conflitto fa- miliare, la condotta si sia poi rivolta ai danni di una persona estranea, presente sui luoghi per esigenze lavorative.

E ha ritenuto prevalente tale dato rispetto a quello invocato dal ricorrente.

La difesa, a fronte di questa motivazione, non ha dedotto profili di contrad- dittorietà o manifesta illogicità, ma si è limitata a prospettare una diversa valu- tazione dei fatti, dimenticando, tuttavia, che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, limitato al solo riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, essendo precluso a questa Corte non solo la verifica dell'intrinseca adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per so- stanziare il suo convincimento, ma anche la possibilità di rivalutare le risultanze processuali e sovrapporre il proprio apprezzamento a quello compiuto nel merito (ex multis, Sez. 6, n. 18081 del 14/04/2011).

2. Ad identiche conclusioni deve giungersi anche con riferimento al secondo motivo di censura.

La dinamica dei fatti oggetto del capo d'imputazione è stata ricostruita, es- senzialmente, sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa, ritenute da entrambi i giudici di merito largamente attendibili alla luce di una pluralità di elementi tra loro convergenti: la ricostruzione puntuale, dettagliata e circostanziata offerta nel corso del relativo esame; la circostanza per cui l'aggressione si sarebbe veri- ficata dopo che il giorno precedente l'imputato e suoi familiari avevano già impe- dito l'esecuzione dei lavori apponendo una barriera metallica per impedire il pas- saggio dei mezzi e, per tale comportamento ostruzionistico, la Renna, architetto incaricata di sovrintendere ai lavori, era stata costretta a richiedere l'intervento di due agenti della polizia locale; l'assoluta estraneità della persona offesa rispet- to ai contrapposti gruppi familiari e alle relative dinamiche conflittuali; la conse- guente mancanza di qualsiasi interesse calunniatorio; l'oggettivo riscontro rap- presentato dal referto medico.

E, in questo contesto, il video prodotto dalla dife- sa è stato ritenuto non solo irrilevante, in quanto girato successivamente al con- tatto fisico (circostanza dedotta da una frase pronunciata dall'imputato), ma esso stesso ulteriore riscontro di quanto dichiarato dalla persona offesa (testi- moniando il riferito atteggiamento aggressivo della Cava).

Ebbene, a fronte di quest'analitica argomentazione e sul presupposto per cui la deposizione della persona offesa, analiticamente valutata nella sua attendibili- tà, può essere assunta, anche da sola (e quindi senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.) come prova della responsabilità dell'imputato, tutte le censure sollevate dal ri- corrente sono, all'evidenza, inammissibili, in quanto riferite a circostanze del tut- to marginali rispetto al complessivo impianto motivazionale offerto dalla Corte territoriale (quanto all'esistenza o meno di pregresse condotte ostruzionistiche) e, comunque, versate in fatto, in quanto rappresentative di una mera rivaluta- zione del materiale probatorio, preclusa, com'è noto, in sede di legittimità.

3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricor- rente condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civi- le, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresen- tanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'8 maggio 1987; avverso la sentenza del 10 giugno 2022 della Corte d'appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile, [OSCURATO:PERSONA], che si associa alle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale e deposita conclusioni e nota spese; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 giugno 2022, la Corte d'appello di Roma, confer- mando integralmente la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto Giu- seppe Cangini responsabile del reato di cui all'art. 582, comma 2, e 585 cod. pen. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, artico- lando due autonomi motivi di censura, l'uno afferente all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e il secondo alla ritenuta respon- sabilità. 2.1. Con il primo motivo la difesa deduce che la Corte territoriale avrebbe escluso l'applicabilità dell'invocata causa di non punibilità in ragione di un dato (il riferimento al contesto di conflittualità esistente tra le parti e il coinvolgimento di una persona estranea) del tutto eccentrico rispetto ai presupposti applicativi del- la predetta norma, svalutando, invece, l'unico elemento dirimente, rappresentato dall'oggettiva inconsistenza delle lesioni (guaribili in soli tre giorni) procurate dal Cangini alla persona offesa. 2.1. Il secondo attiene, invece, al profilo della responsabilità, rispetto al quale, sostiene la difesa, la Corte territoriale avrebbe offerto una motivazione incongrua e contrastante con le risultanze probatorie acquisite agli atti del pro- cesso:xda un canto, infatti, avrebbe fatto riferimento ad un comportamento ostruzionistico assunto dal Cangini nei confronti della persona offesa, circostanza contraria a quanto accertato giudizialmente dal Tribunale civile di Roma; dall'al- tro, non avrebbe correttamente valutato né il referto medico (incongruo, rispetto alla dinamica dei fatti, sia sotto il profilo cronologico che contenutistico), né il filmato prodotto in atti (che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte ter- ritoriale, dimostrerebbe inequivocabilmente l'assenza di ogni riferita aggressio- ne). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile in quanto diretto a prospettare una valu- tazione delle risultanze processuali differente rispetto a quella offerta dai giudici di merito. In linea di principio, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità del fatto ri- chiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fatti- specie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da essa desumibile e del- l'entità del danno o del pericolo cagionato (Sez. U., n. 13681, del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). Il giudice, tuttavia, accertato il reato, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., ma può limitarsi ad indicare quelli ritenuti più rilevanti o comunque prevalenti rispetto alle contra- rie deduzioni difensive, essendo suo unico onere quello di offrire una motivazione logica e coerente con i dati richiamati. Ebbene, la Corte territoriale ha valutato le concrete modalità della condotta e, in particolare, la circostanza per cui, all'interno di un preesistente conflitto fa- miliare, la condotta si sia poi rivolta ai danni di una persona estranea, presente sui luoghi per esigenze lavorative. E ha ritenuto prevalente tale dato rispetto a quello invocato dal ricorrente. La difesa, a fronte di questa motivazione, non ha dedotto profili di contrad- dittorietà o manifesta illogicità, ma si è limitata a prospettare una diversa valu- tazione dei fatti, dimenticando, tuttavia, che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, limitato al solo riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, essendo precluso a questa Corte non solo la verifica dell'intrinseca adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per so- stanziare il suo convincimento, ma anche la possibilità di rivalutare le risultanze processuali e sovrapporre il proprio apprezzamento a quello compiuto nel merito (ex multis, Sez. 6, n. 18081 del 14/04/2011). 2. Ad identiche conclusioni deve giungersi anche con riferimento al secondo motivo di censura. La dinamica dei fatti oggetto del capo d'imputazione è stata ricostruita, es- senzialmente, sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa, ritenute da entrambi i giudici di merito largamente attendibili alla luce di una pluralità di elementi tra loro convergenti: la ricostruzione puntuale, dettagliata e circostanziata offerta nel corso del relativo esame; la circostanza per cui l'aggressione si sarebbe veri- ficata dopo che il giorno precedente l'imputato e suoi familiari avevano già impe- dito l'esecuzione dei lavori apponendo una barriera metallica per impedire il pas- saggio dei mezzi e, per tale comportamento ostruzionistico, la Renna, architetto incaricata di sovrintendere ai lavori, era stata costretta a richiedere l'intervento di due agenti della polizia locale; l'assoluta estraneità della persona offesa rispet- to ai contrapposti gruppi familiari e alle relative dinamiche conflittuali; la conse- guente mancanza di qualsiasi interesse calunniatorio; l'oggettivo riscontro rap- presentato dal referto medico. E, in questo contesto, il video prodotto dalla dife- sa è stato ritenuto non solo irrilevante, in quanto girato successivamente al con- tatto fisico (circostanza dedotta da una frase pronunciata dall'imputato), ma esso stesso ulteriore riscontro di quanto dichiarato dalla persona offesa (testi- moniando il riferito atteggiamento aggressivo della Cava). Ebbene, a fronte di quest'analitica argomentazione e sul presupposto per cui la deposizione della persona offesa, analiticamente valutata nella sua attendibili- tà, può essere assunta, anche da sola (e quindi senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.) come prova della responsabilità dell'imputato, tutte le censure sollevate dal ri- corrente sono, all'evidenza, inammissibili, in quanto riferite a circostanze del tut- to marginali rispetto al complessivo impianto motivazionale offerto dalla Corte territoriale (quanto all'esistenza o meno di pregresse condotte ostruzionistiche) e, comunque, versate in fatto, in quanto rappresentative di una mera rivaluta- zione del materiale probatorio, preclusa, com'è noto, in sede di legittimità. 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricor- rente condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civi- le, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresen- tanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in c
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