CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 maggio 1977
Cassazione n. 45178/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 13/07/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 di. n. 137 del 2020 e succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 17 settembre 2018, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di mesi quattro di arresto perché riconosciuta colpevole della contravvenzione di cui agli artt.2 e 76, comma 3, d.lgs. n.159/2011 in quanto, colpita da foglio di via obbligatorio emesso dal Questore della provincia di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] il 7 maggio 2015, con l'ingiunzione di lasciare immediatamente il territorio del comune di [OSCURATO:PERSONA] e divieto di farvi ritorno per un periodo di anni due senza la preventiva autorizzazione, vi faceva ritorno il 28 settembre 2017. [OSCURATO:PERSONA] accertato in [OSCURATO:PERSONA] il giorno 28 settembre 2017. 2. La Corte territoriale, nel respingere l'appello proposto dalla imputata, ha osservato che il provvedimento del Questore esponeva adeguatamente i presupposti e le ragioni poste a fondamento della misura di prevenzione prescritta, aggiungendo che la [OSCURATO:PERSONA] aveva anche avuto la possibilità di confrontarsi con l'amministrazione procedente essendo stata informata dell'avvio del procedimento. Infine la Corte di appello ha respinto i motivi di gravame riguardanti l'entità della pena ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla violazione del principio del ne bis in idem di cui all'art.649 del codice di rito. Al riguardo deduce che - come indicato e documentato nel motivo aggiunto di appello depositato in data 23 giugno 2021 - nei confronti della imputata era intervenuta sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 24 gennaio 2020, relativa ad un'altra violazione del medesimo provvedimento del Questore dì [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. Con il secondo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 2 e 76, comma 2, d.lgs. n.159/2011 nella parte in cui è stato ritenuto legittimo il provvedimento del Questore l nonostante lo stesso fosse carente sotto il profilo della motivazione in ordine alla pericolosità sociale della [OSCURATO:PERSONA] e, sebbene, in esso non vi fosse la prescrizione dell'ordine di rientro nel comune di residenza.[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte osserva che il secondo motivo del ricorso, da ritenersi assorbente, è fondato e che, pertanto, deve disporsi l' annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. 2. Infatti, la condotta sanzionata dall'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, consiste nella contravvenzione alle disposizioni di cui all'art. 2 del medesimo decreto, a tenore del quale «Qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate». La norma individua e descrive il contenuto del provvedimento amministrativo (la cui inosservanza integra il reato e che ne costituisce il necessario antecedente logico- giuridico) e lo configura come una misura di prevenzione di natura promiscua, che assomma effetti coercitivi e inibitori: il rimpatrio, con il foglio di via obbligatorio, e il divieto di ritorno. Secondo il più recente orientamento espresso da questa Corte sul tema, cui il Collegio intende dare continuità, le richiamate prescrizioni di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel comune oggetto dell'ordine di allontanamento costituiscono condizioni imprescindibili e inscindibili per la legittima emissione del foglio di via obbligatorio, dal che consegue che la mancanza di una sola delle due determina l'illegittimità del suddetto provvedimento, sindacabile dal giudice penale, e la conseguente insussistenza del reato di cui all'art. 76, comma 3, citato (ex multis: Sez. 1, n. 40832 del 25/6/2019, Hristea, Rv. 277480 - 01; Sez. 1, n. 36653 del 3/6/2019, P.G. in proc. Patruta, Rv. 276866 - 01; Sez. 1, n. 47636 del 15/5/2019, P.G. in proc. Bisello, Rv. 277482 - 01; Sez. 1, n. 30950 del 16/4/2019, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276608 - 01; Sez. 1, n. 33108 del 19/3/2019, P.G. in proc. Bordin, Rv. 276410 - 01; Sez. 1, n. 4074 del 9/1/2019, P.G. in proc. Pipis, Rv. 275159 - 01). 2.1. Che questa sia la più corretta lettura della disposizione in commento è confermato, in primis, dal suo tenore testuale, che individua con chiarezza due distinti presupposti, costituiti, rispettivamente, dalla pericolosità per la sicurezza pubblica e dal trovarsi l'interessato fuori del luogo di residenza, ciò che, già sotto il profilo logico, presuppone l'esistenza di un luogo di residenza ove costui - come reso evidente dal prefisso iterativo «ri», utilizzato dal legislatore anche con riferimento alla destinazione del soggetto allontanato, per la quale è stato scelto il verbo «rimandare» - abbia fissato il centro dei propri interessi. Ciò influisce sul contenuto minimo ed imprescindibile del provvedimento, che ricollega l'allontanamento dal comune in cui si è manifestata la pericolosità sociale al rimpatrio in quello di residenza, con conseguente divieto di ritorno nel comune dal quale il destinatario del foglio di via è stato allontanato. Nella stessa direzione milita il precetto penale della cui trasgressione si discute, nella parte in cui dispone che «Nella sentenza di condanna viene disposto che, scontata la pena, il contravventore sia tradotto al luogo del rimpatrio», in tal modo dando per scontata e presupposta l'esistenza e la pregressa indicazione, all'atto dell'adozione del foglio di via obbligatorio le cui prescrizioni sono state disattese, di un luogo di residenza verso il quale è stato ordinato il ritorno. 2.2. In chiave teleologica, poi, deve segnalarsi il saldo ancoraggio delle disposizioni in esame alla necessità di prevenire le manifestazioni della pericolosità sociale - recte: per la sicurezza pubblica - della quale il destinatario del foglio di via ha dimostrato di essere portatore, ovvero alla finalità di controllo che orienta l'intero settore delle misure di prevenzione personale. A quest'ultimo proposito, soccorre la recente pronunzia della Corte costituzionale n. 24 del 2019, che, nell'escludere che le misure di prevenzione personale abbiano nella sostanza carattere sanzionatorio-punitivo, ha ribadito che esse, imperniate come sono su un giudizio di persistente pericolosità del soggetto, hanno una chiara finalità preventiva, mirando a limitare la libertà di movimento del loro destinatario per impedirgli di commettere ulteriori reati, o quanto meno per 3 rendergli più difficoltosa la loro realizzazione, consentendo al tempo stesso all'autorità di pubblica sicurezza di esercitare un più efficace controllo sulle possibili iniziative criminose del soggetto. Il giudice delle leggi ha tratto argomento dalla precedente considerazione per notare come l'indubbia dimensione afflittiva delle misure di prevenzione personale non sia, in quest'ottica, «che una conseguenza collaterale di misure il cui scopo essenziale è il controllo, per il futuro, della pericolosità sociale del soggetto interessato: non già la punizione per ciò che questi ha compiuto nel passato». Acclarato, allora, che scopo del foglio di via obbligatorio, così come di ogni altra misura di prevenzione personale, è quello di arginare il pericolo di commissione di future condotte illecite, appare evidente che la fruttuosità del provvedimento è legata, quantomeno in via concorrente, all'invio del soggetto presso il luogo ove, avendo egli fissato la propria residenza, sono minori le difficoltà per le istituzioni preposte di esercitare la vigilanza e porre in essere le ulteriori iniziative intese a prevenire eventuali iniziative criminose, mentre, per converso ed in parallelo, più consistenti sono le occasioni che il destinatario del foglio di via si astenga, in un ambiente in cui egli è meglio inserito, da comportamenti devianti. L'obiettivo della norma risulterebbe, invece, sostanzialmente frustrato, almeno sotto l'angolo prospettico considerato, qualora si ammettesse la legittimità di un provvedimento dal contenuto circoscritto all'allontanamento dal luogo di manifestazione della pericolosità sociale ed al divieto di reingresso, in quanto tale non funzionale alle immanenti e preminenti esigenze di controllo. Tanto autorizza ad affermare che il foglio di via obbligatorio privo dell'ordine di rimpatrio verso il luogo di residenza per non avere il destinatario una residenza, ovvero un luogo in cui egli ha fissato, in modo più o meno stabile, il centro dei propri interessi, sarebbe inidoneo a soddisfare le finalità preventive sottese alla norma in esame. 2.3. Sono queste, del resto, le indicazioni che la stessa Corte costituzionale fornì, già nel 1964, con la sentenza n. 68, con la quale confermò la compatibilità dell'istituto con i precetti della Carta fondamentale, e segnatamente con gli artt. 3, 16, 25, terzo comma, e 102, primo comma, sulla scorta, tra l'altro, di argomentazioni che appaiono perfettamente coerenti con la soluzione qui adottata in ordine alla neludibile necessità che il foglio di via obbligatorio contenga tanto l'ordine di rimpatrio verso un luogo determinato quanto il divieto, entro una data cornice temporale, di ritorno in quello dal quale il destinatario è stato allontanato. Scrisse, in proposito, il giudice delle leggi: «L'obbligo di portarsi, almeno inizialmente, nel Comune di residenza risponde ad una esigenza logica, fondata sulla realtà: senza la indicazione di una destinazione il foglio di via avrebbe l'aspetto di un bando, non di un ordine di trasferimento da un Comune ad un altro. D'altra parte, poiché tra Comuni e Comuni della Repubblica italiana non ci sono barriere, non sarebbe materialmente possibile né per l'autorità di pubblica sicurezza né per la stessa persona munita di foglio di via obbligatorio accertare e fare accertare se tale persona si sia effettivamente allontanata dal territorio di un Comune. Ora, siffatto accertamento non è soltanto richiesto da esigenze di buon funzionamento degli uffici di polizia ai fini di un efficace controllo, che può essere unicamente effettuato presso gli uffici esistenti in un determinato Comune; ma l'ordine di raggiungere il Comune di residenza offre anche una garanzia per la stessa persona munita del foglio di via, al cui interesse giova che la destinazione sia fissata dalla legge. Difatti, più gravi limitazioni della libertà di soggiorno e di circolazione e maggiori disagi si sarebbero avuti se la scelta fosse stata devoluta all'autorità di pubblica sicurezza. Né la scelta poteva essere lasciata allo stesso interessato, dovendosi ragionevolmente presumere che egli nel luogo della sua dimora abituale abbia le maggiori possibilità di reinserirsi in un ambiente più confacente ad un sistema di vita meno esposto ai pericoli ed ai turbamenti del luogo di non abituale dimora». D'altro canto, non pare assumere significativa rilevanza, in direzione contraria a quella sin qui indicata, la previsione, contenuta nell'ambito della normativa in materia di anagrafe (cfr., in specie, l'art. 2 della legge 24 dicembre 1954 n. 1228„ recante «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente», e l'art. 7 del «Regolamento anagrafico della popolazione residente», approvato con d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, e modificato dal d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126), relativa all'iscrizione d'ufficio delle persone senza fissa dimora né domicilio nei registri anagrafici del comune di nascita, disposizione che, ispirata da tangibili ragioni burocratiche e statistiche, non risponde alle finalità di controllo che si è detto essere sottese alla normativa sul foglio di via obbligatorio, né garantisce la fruizione di quei presidi che rendono meno probabile la commissione di ulteriori reati. 2.4. Ravvisata, dunque, l'illegittimità del provvedimento amministrativo che, nell'imporre l'allontanamento del soggetto socialmente pericoloso da un dato luogo ed il divieto di farvi ritorno per un certo torno di tempo, non gli prescriva di portarsi nel luogo di residenza »va positivamente risolta la questione sulla sindacabilità dell'atto in sede penale, in bona partem ed in vista della disapplicazione del provvedimento illegittimo alle cui disposizioni imperative l'imputato non abbia ottemperato. In sostanza, come già chiarito dalle Sezioni Unite nella pronunzia sopra indicata, il potere di sindacato e di disapplicazione da parte del giudice penale dell'atto amministrativo, anche nel caso in cui esso non comporti una lesione di diritti soggettivi, può trovare fondamento e giustificazione in una esplicita previsione legislativa (come ad esempio avviene con il disposto dell'art.650 cod. pen.) ovvero nell'ambito di interpretazione della norma penale, qualora la legittimità dell'atto amministrativo si presenti essa stessa come elemento essenziale della fattispecie criminosa. Nel caso in esame, l'accertamento della rispondenza della misura di prevenzione disciplinata dall'art. 2 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, al modello tipico previsto dalla legge costituisce adempimento doveroso, avente ad oggetto proprio la validità dell'atto integrante il presupposto del reato, e tanto più ineludibile allorché l'invalidità discenda dal difetto di uno degli elementi essenziali del provvedimento, integrante la forma più grave di patologia, rappresentata dalla nullità e non dall'annullabilità. Questa Corte, invero, ha avuto modo di affermare che la conformità a legge del provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio deve essere accertata dal giudice penale alla luce dei parametri - indicati nell'art. 21-octies L. n. 241 del 1990 - dell'incompetenza, della violazione di legge e dell'eccesso di potere, con la precisazione, per quanto riguarda quest'ultimo, che esso è suscettibile di cognizione da parte del giudice ordinario non solo nella classica configurazione dello sviamento di potere, ma anche nelle varie figure sintomatiche elaborate dalla giurisprudenza amministrativa (Sez. 1 n. 28549 del 18/6/2008, Rv. 241084). Non vi è ragione, dunque, di limitare o circoscrivere l'ambito e la portata del sindacato di legittimità del giudice penale, quando esso investa addirittura l'accertamento della presenza degli elementi essenziali del provvedimento amministrativo, la cui mancanza sia idonea a comportare la più grave sanzione della nullità (in conformità, del resto, all'indirizzo risalente a Sez. 3 n. 6537 del 30/3/1992, Rv. 190458), avuto ulteriormente riguardo al rango della situazione giuridica soggettiva lesa per effetto della imposizione, al di fuori delle condizioni previste dalla legge, dei limiti alla libertà di circolazione connessi alla emissione di foglio di via obbligatorio. Acclarato da un canto, sul piano oggettivo, che la fattispecie legale tipica del foglio di via obbligatorio prevede la necessaria compresenza di entrambe le intimazioni, quella di fare rientro nel comune di residenza e quella di non fare ritorno nel comune oggetto dell'ordine di allontanamento, la prima delle quali costituisce condizione e antecedente logico della seconda, e, dall'altro, che la corretta formazione dell'atto costituisce il presupposto del reato, integrato dall'inosservanza anche di una sola delle sue prescrizioni, deve giocoforza concludersi che la mancanza dell'una o dell'altra prescrizione, determinando la carenza di un elemento essenziale, come tale incidente sulla validità e legittimità del provvedimento, comporta il venir meno dello stesso presupposto giuridico della condotta incriminata, costituita dalla violazione della disposizione di un provvedimento validamente e legittimamente formato. In linea di continuità con quanto stabilito dalle sopra richiamate pronunce, deve, quindi, essere ribadito il superamento dell'orientamento espresso al riguardo in passato dalla giurisprudenza di legittimità. 3. Nel caso di specie è pacifico che il provvedimento del Questore di [OSCURATO:PERSONA], con il quale era stato ordinato l'allontanamento della [OSCURATO:PERSONA] dal territorio del comune di [OSCURATO:PERSONA] per la durata di due anni, non è stato accompagnato dalla contestuale intimazione di fare rientro nel luogo di residenza e, perciò, è da ritenersi nullo in quanto privo di uno dei suoi elementi essenziali. 4. Ne consegue che deve essere dichiarato, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., il proscioglimento della ricorrente perché il fatto non sussist