CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20080/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oloGori Consigliere Rel. ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 33545 /2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (COVAT) S.R.L., qualeincorporante IDROENERGIA S.C.R.L., in persona del legale rap- presentantepro tempore, rappresentata e difesa dall ’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] rielloe dall ’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il loro studio inRoma, via XXIV Maggio n. 43; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall ’ Avvocatura Generale dello Stato,con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della To- scanan.735/9/2018 depositata l ’ 12 aprile 2018. Udita la relazione svolta nella adunanza camerale del 20 aprile 2023 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana veniva respinto l ’ appello proposto dalla societ à [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] (COVAT) S.R.L., quale incorporante IDROENERGIAS.C.R.L., contro la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]- tariaProvinciale di Firenze n.1001/1/15 ed avente ad oggetto l ’ avviso dipagamento per un importo di Euro 1.090.764,52, a titolo di accise energia elettrica n.2014/A/18413 relative agli anni di imposta 2009 - 2014,emesso nei suoi confronti dall ’ AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA]. 2.L’atto impugnato era relativo ad energia elettrica prodotta e ceduta allesocietà consorziate in esenzione da ac cise ex art.52 comma 3 lett. b)d.lgs. n.504/95, con successivo recupero di queste ultime da parte dell’Agenzia in quanto la contribuente si era erroneamente qualificata come“autoproduttore”. La ricorrente riteneva inesigibile il tributo, in- vocava la tute la del proprio legittimo affidamento, essendo stato gi à applicatol’art.10 della l. n.212/2000 con riferimento alle sanzioni e agli interessi. Nondimeno, tanto il giudice di prime cure quanto quello di appelloritenevano dovuto il tributo. 3.In particolar e, la CTR riteneva dirimente per escludere la qualifica di “autoproduttore”in capo alla ricorrente la circostanza di essere stata l’energiaelettrica consumata dai soci consorziati, terzi rispetto al pro- duttore. Inoltre, gli effetti del legittimo affidame nto dovevano essere limitatiall’esclusione degli accessori e non ricorrevano nella fattispecie ipresupposti dell ’ art.52 TUA per fruire dell ’ agevolazione quale “ auto- produttore”,oltre a non sussistere un danno per il mancato addebito dell’imposta da parte della contribuente ai suoi acquirenti ex art.14 comma2 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico accise - TUA). Néa diverse conclusioni si giungeva in applicazione del d.lgs. 16 marzo 1999,n. 79 (c.d. decreto Bersani) non potendo essere accolta la qua- lificadi autoproduttore di cui all ’ art. 2, comma 2, del decreto, in quanto pergiurisprudenza consolidata estranea alla materia fiscale. 4.Avverso la sentenza della CTR propone ricorso la contribuente affi- datoa cinque motivi, cui l ’ Agenzia replica con controricorso . Consideratoche: 5.Preliminarmente alla disamina delle singole censure, come gi à con- divisibilmente operato dalla sentenza n.26145/2019 resa, tra l ’ altro, interpartes, va operata una rapida ricognizione della normativa appli- cabileratione temporis alla fattispecie, anche a seguito delle modifiche ald.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 conseguenti alla attuazione, con d.lgs. 2febbraio 2007, n. 26 e a far data dal 01/06/2007, della diret tiva n. 2003/96/CEdel 27 ottobre 2003, che ha ristrutturato il quadro comu- nitarioper la tassazione dei prodotti energetici e dell ’ elettricit à . I testi normativiche si vanno ad esaminare non hanno subito modifiche rile- vantiin questa sede ad opera del d. l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. con modif,nella l. 26 aprile 2012, n. 44. 6.Ai sensi dell ’ art. 52, comma 1, TUA « l ’ energia elettrica (codice NC 2716) è sottoposta ad accisa, con l ’ applicazione delle aliquote di cui all’allegatoI, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per l ’ energia elettrica prodotta per uso pro- prio». Obbligatial pagamento dell ’ accisa sono, tra gli altri, anche « gli eser- centile officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso pro- prio»(art. 53, comma 1, lett. b), TUA), purch é non esclusi dal paga- mentodell’imposta ai sensi dell ’ art. 52, comma 2, TUA. E, per quanto interessain questa sede, non è sottoposta ad accisa solo l ’ energia elet- trica«prodotta con impianti azionati da fo nti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kW » (art.52, comma 2, lett. a), TUA). 7.L’officina di produzione è « costituita dal complesso degli apparati di produzione,accumulazione, trasformazione e distrib uzione dell ’ energia elettricaesercitati da una medesima ditta, anche quando gli apparati diaccumulazione, trasformazione e distribuzione sono collocati in luo- ghidistinti da quelli in cui si trovano gli apparati di produzione, pur se ubicatiin comuni di versi » (art. 54, comma 1, TUA). Isoggetti obbligati al pagamento delle accise e, in particolare, gli eser- centiofficine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso pro- prio,«hanno l ’ obbligo di denunciare preventivamente la propria attivit à all’Ufficio dell ’ Agenzia delle dogane competente per territorio e di di- chiarareogni variazione ( … ) » (art, 53, comma 4, TUA). A seguito della denuncia,l’Ufficio competente, verificata la sussistenza di tutte le con- dizioni previste dalla legge ed effettuat i i necessari controlli, rilascia alleofficine di produzione di energia elettrica una licenza di esercizio (art. 53, comma 7, TUA) e queste ultime sono tenute a presentare, entroil mese di marzo dell ’ anno successivo a quello cui la dichiarazione siriferisce, « una dichiarazione di consumo annuale, contenente, ( … ) tuttigli elementi necessari per l ’ accertamento del debito d ’ imposta re- lativoad ogni mese solare, nonch é l ’ energia elettrica prodotta, prele- vata o immessa nella rete di trasmissione o distribuz ione » (art. 53, commi8 e 9, TUA). 8.Ai sensi dell ’ art. 55, comma 1, TUA, l ’ accertamento e la liquidazione dell’accisasono effettuati proprio sulla base della menzionata dichiara- zionedi consumo annuale, mentre « il termine di prescrizione per il re- cuperodell’imposta è di cinque anni dalla data in cui è avvenuto il con- sumo»,salva la sussistenza di fatti illeciti (art. 57, comma 2, TUA). Infine,ai sensi dell ’ art. 52, comma 3, lett. b), TUA è esentata da accise l’energiaelettrica « prodotta con impianti a zionati da fonti rinnovabili ai sensidella normativa vigente in materia, con potenza disponibile su- periorea 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali eluoghi diversi dalle abitazioni » . 8.1. La formulazione della disposizione riprende, sostanzialmente, il testodell’art. 10, comma 6, della l, 13 maggio 1999, n. 133, che, con riferimentoalle addizionali erariali, cos ì recita: « Al fine di agevolare il raggiungimentodegli obiettivi di cui al Protocollo sui cambiamenti cli- matici,adottato a Kyoto il 10 dicembre 1997, l ’ energia elettrica pro- dottada fonti rinnovabili, consumata dalle imprese di autoproduzione e per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni è esclusa dall’applicazionedelle addizionali erariali ( ) » . Le menzionate addizio- nalierariali sono state poi abrogate dall ’ art. 28, comma 1, della l. 23 dicembre 2000, n, 388 che, peraltro, estende all ’ imposta erariale di consumodi cui all ’ art. 52 TUA « tutte le agevolazioni previste, fino alla datadi entrata in vigore della presente legge, per l ’ addizionale erariale sull’energiaelettrica» (art. 28, comma 3, della l. n. 388 del 2000), con disposizione poi assorbita dalla nuova formulazione dell ’ art. 52 TUA, conseguentealla novella di cui al d.lgs. n. 26 del 200 7. 8.2.Dev’essere, infine, ricordato che, l ’ art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 79 del 1999, attuativo della direttiva n. 96/92/CE del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell ’ energia elettrica,stabilisce che, agli effetti del me nzionato decreto, « autopro- duttoreè la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e lautilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero peruso delle societ à controllate, della societ à controllante e delle so- cietàcontrollate dalla medesima controllante, nonch é per uso dei soci dellesocietà cooperative di produzione e distribuzione dell ’ energia elet- tricadi cui all ’ articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643,degli appartenenti ai consorzi o societ à consortili costituiti per la produzionedi energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usidi fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entratain vigore del presente decreto » . 9. Dalla lettura coordinata delle superiori disposizioni si evince che tuttele officine di produzione di energia elettrica per uso proprio sono soggettiobbligati al pagamento delle accise e devono denunciare pre- ventivamente la propria attivit à , ottenere il rilascio di una licenza di esercizioe depositare annualmente una dichiarazione di consumo. Sono,dunque, soggetti obbligati al pagamento delle accise anche gli autoproduttoriindicati dall ’ art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 79 del 1999 e,specificamente, quei soggetti che producono energia elettrica e la utilizzanoin misura non inferiore al settanta per cento annuo per uso proprioovvero per uso degli appartenenti ai consorzi o alle societ à con- sortilicostituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energeti- cherinnovabili. Vengonoal contrario esentati dal pagamento delle accise unicamente leofficine di produzione che producono energia elettrica per uso pro- prioa condizione che: a) la produzione avvenga con impianti azionati dafonti rinnovabili; b) detti impianti abbiano una po tenza disponibile superiorea 20 kw; c) l ’ energia autoprodotta venga anche autoconsu- mataper usi differenti da quello abitativo. 10. Tanto premesso, c on il primo motivo la ricorrente - ai fini dell’art.360primo comma n.3 cod. proc. civ. - , prospetta la vi olazione ederrata applicazione deqli artt. 52 del d.lgs. 504/1995, 2 comma 2 d.lgs. n.79/1999 e 2602 e ss. cod. civ. per aver la CTR negato alla contribuentela qualifica di “ autoproduttore ” , ritenendo dirimente la cir- costanzadi essere stata l ’ energia el ettrica consumata dai soci consor- ziati,i quali sarebbero terzi rispetto al produttore, senza debitamente considerarela natura consortile del legame tra produttore e consuma- toridell ’ energia elettrica n é la rilevanza che a tale legame attribuisce l’art.2comma 2 del c.d. decreto “ Bersani ” . 11. Il motivo è infondato. [OSCURATO:PERSONA] condivide le conclusioni cui è giuntala CTR, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimit à secondocui la definizione di autoproduttore contenuta nel decreto Ber- saninon è mutuabile a fini fiscali, laddove l ’ art. 52, comma 3, lett. b), TUAprevede la esenzione dalle accise unicamente per l ’ autoproduttore che consumi autonomamente l ’ energia elettrica prodotta e, dunque, nonpuò essere appli cata ai consorzi di produzione, che cedono l ’ ener- giaprodotta a beneficio delle imprese consorziate. 11.1.Infatti, la nozione di autoproduzione di cui al d.lgs. n. 79 del 1999 non è idonea ad individuare i soggetti esentati dal pagamento delle acciseai s ensi dell ’ art. 52, comma 3, lett. b), TUA, i quali non rientrano nellamenzionata definizione. Come gi à chiarito da Cass. n.26145/2019 perragioni integralmente condivise dal Collegio, l ’ art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 1999 afferma che le definizioni di cui ai successivi commivalgono ai soli fini del decreto e, pertanto, la definizione di au- toproduzionedi cui al comma 2 trova un primo limite applicativo te- stuale. 11.2.Inoltre, le finalit à del decreto Bersani, in linea con la direttiva n. 96/92/CE, sono quelle di perseguire un mercato concorrenziale dell’energiaelettrica mentre il Testo unico accise, come modificato dal d.lgs.n. 26 del 2007, in attuazione della direttiva n. 2003/96/CE, ha come obiettivo l ’ armonizzazione della tassazione degli Stati membri dellaUE in materia di accise sui prodotti energetici: in questo contesto, la definizione di autoproduzione di cui al decreto Bersani deve fare i conticon la qualifica di soggetti obbligati al pagamento delle accise che hanno le officine di produz ione di energia elettrica per uso proprio ai sensidel TUA. 11.3.Ancora, l ’ esenzione prevista dall ’ art. 52, comma 3, lett. b), TUA conriferimento all ’ energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili è limi- tataall’utilizzazione che fa dell ’ energia medesim a il soggetto autopro- duttore ed è di stretta interpretazione: deve, pertanto, riconoscersi l’esenzione unicamente alla societ à consortile che produce l ’ energia, neilimiti del consumo dalla stessa praticato, e non gi à per l ’ ipotesi in cuila societ à consor tile ceda l ’ energia elettrica a distinti soggetti giuri- dici quali sono i consorziati (nello stesso senso, sebbene con riferi- mento alle addizionali locali sull ’ energia elettrica, Cass. n. 8293 del 09/04/2014; Cass. n. 23529 del 12/09/2008), pena facili ed i ntuibili elusionidella disposizione agevolativa. 11.4.La sentenza n.26145/2019 spende un ulteriore condivisibile ar- gomentoa contrario, ricordando che l ’ art. 1, comma 911, della l. del 28/12/2015n. 208, applicabile solo con riferimento all ’ anno di impos ta 2016(e, pertanto, non alla presente controversia), ha previsto che « l ’ articolo 52, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica anche all ’ energia elettrica prodotta con im- piantiazionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dai socidelle societ à cooperative di produzione e distribuzione dell ’ energia elettricadi cui all ’ articolo 4, numero 8), della legge 6 dicembre 1 962, n.1643, in locali e luoghi diversi dalle abitazioni » . La menzionata disposizione richiama pedissequamente solo la prima partedell’art. 2, comma 2, del decreto Bersani, includendo, pertanto, nell’esenzionei soci delle societ à cooperative di produzio ne e distribu- zionedell’energia elettrica, ma non estendendo l ’ esenzione agli appar- tenentiai consorzi o societ à consortili costituiti per la produzione dienergia elettrica da fonti energetiche rinnovabili. Taleinnovazione offre un ulteriore spunto argom entativo a contrario: l’estensionedell’esenzione alle sole societ à cooperative di cui all ’ art. 2, comma 2, del dal. n. 79 del 1999 implica che i consorzi e le societ à consortili, gi à esclusi, rimangono fuori dal campo applicativo della normaanche per gli anni d ’ imposta successivi al 2016. 12.Va, dunque, data continuit à anche nella presente fattispecie al prin- cipio di diritto ricavabile dalla sentenza da ultimo citata, secondo cui: «In tema di accise sull ’ energia elettrica, la societ à consortile cheautoproduce energia elettrica da fonte rinnovabile, con im- pianti dalla potenza disponibile superiore a 20 kW, beneficia dell’esenzioneprevista dall ’ art. 52, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1995 (nella sua formulazione applicabile ratione temporis,successiva alle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 26 del 2007) limitatamente all ’ energia prodotta e consumata in proprioe non anche a quella prodotta e ceduta ai singoli con- sorziati.». Perl’effetto, dal momento che nella fattispecie, non è in conte stazione chesi chieda l ’ esenzione con riferimento alla sola energia prodotta e ceduta dalla contribuente in favore dei consorziati (e non anche con riferimentoall’energia autoprodotta ed autoconsumata), il motivo pro- postova rigettato. 13.Con il secondo e terzo motivo la societ à - in relazione all ’ art.360 primocomma n.3 cod. proc. civ. - , deduce la violazione ed errata ap- plicazionedegli artt. 10 commi 1 e 11 della l. n.212/2000, nonch é dei principidi rilevanza costituzionale e di derivazione europea d i certezza del diritto, buona fede, affidamento legittimo e proporzionalit à , con conseguenteinesigibilità delle accise, per aver l ’ Amministrazione mu- tatoil proprio orientamento precedentemente espresso, avendo gi à ri- conosciutoin passato alla ricorrente la qualifica di “ autoproduttore ” e ilrelativo regime di esenzione, ingenerando un legittimo affidamento tutelabilee violando la buona fede della contribuente. 14. I motivi, connessi, sono infondati. Secondo la consolidata giuri- sprudenza di questa Corte, cui si intende dare continuit à la tutela dell’affidamentoè utilmente invocabile solo quanto all ’ esclusione delle sanzioni,non anche del tributo, si veda ad esempio Cass. n. 370 del 09/01/2019: « la tutela dell ’ affidamento incolpevole del contribuente, sancitadall ’ art. 10, commi 1 e 2, della l. n. 212 del 2000, costituisce espressione di un principio generale dell ’ ordinamento tributario, che trovaorigine nei principi affermati dagli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost. ed, inmateria di tributi ar monizzati, in quelli dell ’ ordinamento dell ’ Unione europea,sicché deve ritenersi che la situazione di incertezza interpre- tativa,ingenerata da risoluzioni dell ’ Amministrazione finanziaria, an- chese non influisce sulla debenza dell ’ imposta, deve essere valu tata ai fini dell ’ esclusione dell ’ applicazione delle sanzioni » Nello stesso senso,si vedano anche Cass. n.26145 del 16/102019; Cass. n. 10499 del 03/05/2018; Cass. n. 12635 del 08/02/2017; Cass. n. 5934 del 25/03/2015; Cass. n. 16692 del 03/07/2013; Cass. n. 21070 del 13/10/2011;Cass. n. 19479 del 10/09/2009). Estato parimenti anche precisato che « le circolari ministeriali in mate- riatributaria non costituiscono fonte di diritti ed obblighi, sicch é , ove il contribuente si sia conformato ad un ’ interpretaz ione erronea fornita dall’Amministrazione finanziaria, è esclusa soltanto l ’ irrogazione delle relative sanzioni e degli interessi, senza alcun esonero dall ’ adempi- mentodell’obbligazione tributaria, in base al principio di tutela dell ’ af- fidamento,espressamente sancito dall ’ art. 10, comma 2, della l. n. 212 del 2000 » (Cass. n. 12635 del 19/05/2017; Cass. n. 10195 del 18/05/2016; Cass. n. 3757 del 09/03/2012; Cass. n. 2133 del 14/02/2002). 14.1.E’ del resto un principio sancito dalle Sezioni Unite (n. 23031 del 02/11/2007),quello secondo il quale « la circolare non vincola addirit- turala stessa autorit à che l ’ ha emanata, la quale resta libera di modi- ficare, correggere e anche completamente disattend ere l ’ interpreta- zioneadottata. Ci ò è tanto vero che si è posto il problema della even- tualetutela del contribuente di fronte al mutamento di indirizzo (inter- pretativo)adottato dall ’ amministrazione e si è escluso che tale tutela siapossibile anche sotto il profilo dell ’ affidamento, stante la evidente collisioneche si determinerebbe con il principio - coniugato secondo un diversolessico, ma riferito ad un unico concetto - di inderogabilit à delle norme tributarie, di indisponibilit à dell ’ obbligazione trib utaria, di vin- colatezzadella funzione di imposizione, di irrinunciabilit à del diritto di imposta. Non si pu ò , a riguardo, non concordare con quella dottrina secondo la quale ammettere che l ’ amministrazione, quando esprime opinioniinterpretative (ancorch é prive di fondamento nella legge), crea vincoli per s é e i Giudici tributari, equivale a riconoscere all ’ ammini- strazionestessa un potere normativo che, a tacer d ’ altro, è in palese conflittocon il principio costituzionale della riserva relativa di legge co- dificatodall’art. 23 Cost.. Tutt ’ al pi ù , come è stato pure affermato, po- trebbeammettersi che il mutamento da parte dell ’ amministrazione di unprecedente indirizzo (interpretativo) sul quale il contribuente possa averfatto affidamento, eventualmente rilevi (o possa esse valutato) ai finidella applicazione delle sanzioni e della richiesta degli interessi sulle sommedovute a titolo di imposta » . Setali principi valgono per le circolari, a maggio ragione essi valgono perrisposte a fattis pecie non specificamente identificabili con il caso concretocontroverso, dal momento che situazioni in cui la tutela del legittimo affidamento viene ad incidere sulla stessa debenza del tri- buto,sono caratterizzate da circostanze concrete di natura eccezi onale, dovendoescludersi che rientrino in tali ipotesi quelle in cui l ’ induzione inerrore sia da ascriversi ad informazioni fornite dalla Amministrazione doganale con atti interpretativi di carattere generale o con erronee prassiapplicative: dette ipote si sono gi à espressamente contemplate dall’art.10, comma 2, della l. n. 212 del 2000 e sono, dunque, inidonee adesonerare il contribuente dalla obbligazione tributaria (cfr. Cass. n. 25299del 2013). 15. Con riferimento al caso di specie, la societ à cont ribuente alle pagg.20 e 21 del ricorso afferma che in svariati atti dell ’ Amministra- zionefinanziaria le è stata e riconosciuta la qualit à di autoproduttore di energia elettrica da fonti rinnovabili escluso dall ’ obbligo di paga- mento delle accise, cos ì ingen erando il legittimo affidamento della stessanella menzionata esenzione. Si tratta sia di valutazioni che l ’ Am- ministrazionedoganale ha assunto in conseguenza, sia in sede di ac- certamentoispettivo, sia di atti che gi à rientrano a pieno regime nella formulazionedell’art. 10, comma 2, l.n. 212 del 2000, sia di provvedi- mentinon specifici circa la questione di cui si discute in quanto si limi- tano a riconoscere la qualifica di autoproduttore esentato dal paga- mento dell ’ imposta erariale sul consumo senza speci ficare se, ai fini dell’esenzione,l’energia autoprodotta deve essere autoconsumata ov- veropuò anche essere ceduta ai soci consorziati. Le conclusioni della CTR sono, dunque, conformi a diritto, spettando allasocietà contribuente, in ragione del legittimo affidamento specifi- camentetutelato dall ’ art. 10, comma 2, della l. n. 212 del 2000, uni- camentel’esenzione dalle sanzioni e dagli interessi, ma non anche dal tributo. 16.La norma cos ì interpretata non è incostituzionale, come pure pa- ventatoa pag. 39 de l ricorso perch é al principio, di rilievo costituzio- nale,del legittimo affidamento fa, comunque, da contraltare il princi- pio,di rilevanza costituzionale, della riserva di legge, nonch é gli ulte- riori principi di inderogabilit à delle norme tributarie, di indisponibilit à dell’obbligazione tributaria, di vincolatezza della funzione di imposi- zione e di irrinunciabilit à del diritto di imposta, gi à menzionati dalle SezioniUnite di questa Corte. 17.Non è neppure accoglibile la richiesta di rinvi o pregiudiziale, pure formulata a pag.39 del ricorso, tenuto conto che, come evidenziato dalla stessa parte ricorrente, la Corte di giustizia ha gi à ampiamente chiaritoche, se è vero che il diritto ad avvalersi del principio della tutela dellegittimo aff idamento si estende a ogni individuo in capo al quale un’autorità amministrativa abbia fatto sorgere fondate speranze a causadi assicurazioni precise che essa gli avrebbe fornito (ex multis, cfr.CGUE 14 giugno 2017, in causa C - 26/16, punto 76; CGUE 9 lug lio 2015,in causa C - 183/14, punto 44; CGUE 5 marzo 2015, in causa C - 585/13,punto 95). Tuttavia, il legittimo affidamento non pu ò basarsi suuna prassi illegittima dell ’ amministrazione (v. CGUE 11 aprile 2018, in causa C - 532/16, punto 50; CGUE 6 febbraio 1986, in causa C - 162/84,punto 6). Rientra,pertanto, nella specifica competenza del giudice nazionale sta- bilirese, avuto conto della specificit à del caso concreto, sussistano i presupposti per il riconoscimento della inapplicabilit à del tributo ov- vero,più semplicemente, delle sanzioni e degli interessi, attivit à com- piutadalla CTR in termini pienamente coerenti con la giurisprudenza di legittimità, a sua volta rispettosa dei principi evincibili dall ’ insegna- mentodella Corte di giustizia della UE. 18.Quanto alla applicazione dell ’ art. 11 della l. n. 212 del 2000 oggetto del terzo motivo, deve osservarsi, in termini generali, che l ’ art. 10, comma2, della l. n. 212 del 2000, nel tutelare l ’ affidamento del con- tribuenteche si sia conformato a indicazioni co ntenute in atti dell ’ Am- ministrazionefinanziaria, « limita gli effetti di tale tutela alla sola esclu- sione delle sanzioni e degli interessi, senza incidere in alcun modo sull’obbligazionetributaria». Diversamente opera l ’ art. 11 della mede- simalegge, il qu ale, nel disciplinare il caso in cui il contribuente si sia adeguato ad un esplicito responso dell ’ Amministrazione finanziaria, motivatamente espresso in esito alla particolare procedura dell ’ inter- pello,prevede la nullit à degli atti impositivi che siano in contrasto con l’esitodell’interpello (Cass. n. 19479 del 10/09/2009). Nonè irragionevole, sotto il profilo costituzionale ed unionale, la diver- sitàdi disciplina degli effetti prevista dall ’ art. 10 della l. n. 212 del 2000 e dall ’ art. 11 della l egge medesima. Infatti, l ’ ipotesi prevista da quest’ultima disposizione, che comporta la gravi conseguenza della nullitàdell’atto impositivo, riguarda una situazione in cui l ’ Amministra- zionefinanziaria ha dato una risposta specifica ad un formale quesito del contribuente, ingenerando nello stesso il ragionevole convinci- mentodella correttezza della soluzione fornita, laddove negli altri casi sitratta di indicazioni di carattere generale o particolare formulate in viadi prassi generale o applicativa, sen za che la specifica problematica siastata formalmente posta dal contribuente alla puntuale valutazione dell’Ufficio. 19.Tanto premesso sulla distinzione tra le due disposizioni, va eviden- ziatoche nessuno dei provvedimenti assunti dalla Amministrazione d o- ganale, che hanno riconosciuto alla societ à incorporata nella contri- buentela qualifica di soggetto esente da accisa, sono stati resi all ’ esito diuna regolare procedura di interpello per come disciplinata dall ’ art. 11 della l. n. 212 del 2000. La stessa ricorrente ricorda che l ’ unico provvedimentoemesso a seguito di regolare procedura di interpello è ilprovvedimento del 21/06/2005, con il quale l ’ interpello stesso è stato ritenutoinammissibile dall ’ Amministrazione doganale, sicch é ogni va- lutazione comp iuta nella risposta comunque fornita (peraltro, riguar- dantel ’ addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica e non specificamentele accise) non pu ò in alcun modo vincolare i successivi attiposti in essere dall ’ Amministrazione medesima, senza co ntare che, comesopra visto, con l ’ entrata in vigore del d.lgs. n. 26 del 2007 vi è stataun’integrale rivisitazione della materia. 20.Con il quarto motivo di ricorso - ai fini dell ’ art.360 primo comma n.4cod. proc. civ. - , si prospetta anche la nullit à della sentenza per viziodi ultrapetizione, in violazione dell ’ art. 112 cod. proc. civ., censura articolatasul presupposto che sussista nel caso di specie un legittimo affidamentotutelabile con riferimento alla debenza del tributo, mentre nella s entenza impugnata sono contenute statuizioni relative ad una pretesainsussistenza della protezione di tale affidamento, a dire della contribuentesituazione pacifica. Ilquinto motivo censura il medesimo capo della sentenza gi à oggetto delquarto motivo s otto l ’ angolo della pretesa estraneit à al thema de- cidendum,- sempre agli effetti dell ’ art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ.-, invocando la nullit à della sentenza impugnata anche per omessa motivazione, in violazione degli artt.36 comma 2 n.4 del d.lgs. n.546/1992,132 comma 2 n.4 e 118 cod. proc. civ. nonch é 111 comma 6Cost. per apparenza della motivazione. 21.I motivi sono connessi e non possono trovare ingresso. Il quarto motivoè inammissibile per carenza di interesse in quanto, come sopra visto,l’invocabilità dell ’ affidamento tutelabile è , assieme ai presupposti perla sussunzione della fattispecie concreta nella nozione di “ autopro- duttore”e l ’ energia autoprodotta debba essere autoconsumata ovvero possa anche essere ceduta ai soci consorziati, il merito della contro- versia e correttamente il giudice di appello ha, tra l ’ altro, escluso la sussistenzadi affidamento tutelabile con riferimento alla debenza delle accise. 22.La quinta censura è poi destituita di fondamento. Si deve ribadire che « La mot ivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perch é affetta da "error in procedendo", quando, bench é graficamente esi- stente,non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far cono- scereil ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento,non potendosi l asciare all'interprete il compito di inte- grarla con le pi ù varie, ipotetiche congetture » (Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 - 01) e che « La riformulazione dell'art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 deld.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" delsindacato di legittimit à sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile incassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione dilegge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in s é , purch é il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata,a prescin dere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "con- trasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motiv azione perplessaed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rile- vanzadel semplice difetto di "sufficienza" della motivazione » (Sez. U, Sentenzan. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). Nel caso di specie, come ampiamente visto in dipendenza del pr imo motivo,la motivazione della CTR in relazione al