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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44404/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2022 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione per travisamento della prova posta a fondamento della dichiarazione di penale responsabilità dell'imputato prospettando un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, è fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedol:te in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito e, comunque, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, attesa la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronl:o tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre: Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, I2v. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza del reato (si veda, in particolare, la pag. 2 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., è manifestamente 'infondato poiché dalla lettura del provvedimento impugnato la motivazione con cui la Corte territoriale, respingendo le medesime censure oggetto di appello, ha ritenuto di escludere la particolare tenuità del fatto risulta essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità (si veda, in proposito, la pag. 3 della sentenza impugnata); osservato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato a fronte di una motivazione esente dai evidenti illogicità (si veda la pag. 3 della sentenza impugnata) e conforme al consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2022 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione per travisamento della prova posta a fondamento della dichiarazione di penale responsabilità dell'imputato prospettando un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, è fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedol:te in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito e, comunque, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, attesa la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronl:o tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre: Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, I2v. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza del reato (si veda, in particolare, la pag. 2 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., è manifestamente 'infondato poiché dalla lettura del provvedimento impugnato la motivazione con cui la Corte territoriale, respingendo le medesime censure oggetto di appello, ha ritenuto di escludere la particolare tenuità del fatto risulta essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità (si veda, in proposito, la pag. 3 della sentenza impugnata); osservato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato a fronte di una motivazione esente dai evidenti illogicità (si veda la pag. 3 della sentenza impugnata) e conforme al consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in d
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