Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6Decisione del 20 gennaio 2022

Cassazione n. 01816/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20451-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 00488410010, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 6117/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/03/2020; F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 20451/2020 Numero sezionale 11242/2021 Numero di raccolta generale 1816/2022 Data pubblicazione 20/01/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 6117 depositata il 19.3.2020, la Corte d'appello di Napoli, confermando la pronuncia di primo grado, ha respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo di [OSCURATO:SOCIETA]. e, per l’effetto, ha accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta a conseguire il pagamento della retribuzione da marzo a luglio 2014; la Corte territoriale, premesso che il diritto alle retribuzioni derivava da una precedente condanna della società al ripristino del rapporto di lavoro a seguito di declaratoria di inefficacia della cessione del ramo di azienda a [OSCURATO:SOCIETA], rilevava che il sopravvenuto conseguimento della pensione di anzianità era irrilevante; avverso tale statuizione ha proposto ricorso per cassazione la società deducendo un motivo di censura; il lavoratore è rimasto intimato; veniva depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; [OSCURATO:PERSONA]

1. con l’unico motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 22, comma 1, lett. c) della legge n. 153 del 1969 e 10, comma 6, del d.lgs. n. 503 del 1992 avendo trascurato, la Corte territoriale, che la richiesta di pensione di anzianità è incompatibile con la continuazione del rapporto di lavoro subordinato e, a differenza delle ipotesi vagliate dalla Corte di Cassazione, nel caso di specie il lavoratore ha chiesto e ottenuto la pensione di anzianità dopo (ottobre 2014) aver ottenuto la sentenza di accertamento della illegittimità del trasferimento Ric. 2020 n. 20451 sez.

ML - ud. 14-12-2021 -2- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 20451/2020 Numero sezionale 11242/2021 Numero di raccolta generale 1816/2022 Data pubblicazione 20/01/2022 del ramo di azienda (sentenza n. 8629/2010 di primo grado, successivamente confermata);

2. il ricorso è inammissibile;

2.1. il ricorrente – anche prendendo spunto dai precedenti di questa Corte che hanno affermato la compatibilità dell’ordine di reintegra nel posto di lavoro con la percezione della pensione salvo obbligo per il lavoratore di restituire all'ente previdenziale i ratei percepiti divenuti indebiti (cfr. Cass. n. 8949 del 2020, citata dal Relatore proponente) – sottolinea che nel caso di specie il pensionamento è evento successivo al ripristino del rapporto di lavoro, idoneo dunque (a differenza dei casi esaminati da questa Corte ove il pensionamento era evento precedente il ripristino) ad interrompere il rapporto di lavoro (ricostituito a seguito della sentenza del Tribunale del 2010);

2.2. le censure non colgono la ratio decidendi perché il ricorrente insiste sulla mancata considerazione, da parte della Corte territoriale, del conseguimento del diritto a pensione da parte del Marra con decorrenza da ottobre 2014 (che presupporrebbe, dunque, la cessazione del rapporto di lavoro in tale data e l’estinzione del diritto alla percezione delle retribuzioni per il periodo successivo) ma nulla deduce sulla circostanza che il giudice ha riconosciuto al lavoratore importi delle retribuzioni riferite a mensilità precedenti il dedotto pensionamento (nella specie, marzo-luglio 2014); la Corte territoriale ha, pertanto, rilevato che il pensionamento era “irrilevante” in quanto si collocava in momento successivo alle mensilità di retribuzione richieste;

3. in conclusione, il ricorso è inammissibile; nulla sulle spese in assenza della controparte;

4. sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002; Ric. 2020 n. 20451 sez.

ML - ud. 14-12-2021 -3- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 20451/2020 Numero sezionale 11242/2021 Numero di raccolta generale 1816/2022 Data pubblicazione 20/01/2022 P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla sulle spese di lite.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 14 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 20451 sez.

ML - ud. 14-12-2021 -4- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20451-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 00488410010, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 6117/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/03/2020; F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 20451/2020 Numero sezionale 11242/2021 Numero di raccolta generale 1816/2022 Data pubblicazione 20/01/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 6117 depositata il 19.3.2020, la Corte d'appello di Napoli, confermando la pronuncia di primo grado, ha respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo di [OSCURATO:SOCIETA]. e, per l’effetto, ha accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta a conseguire il pagamento della retribuzione da marzo a luglio 2014; la Corte territoriale, premesso che il diritto alle retribuzioni derivava da una precedente condanna della società al ripristino del rapporto di lavoro a seguito di declaratoria di inefficacia della cessione del ramo di azienda a [OSCURATO:SOCIETA], rilevava che il sopravvenuto conseguimento della pensione di anzianità era irrilevante; avverso tale statuizione ha proposto ricorso per cassazione la società deducendo un motivo di censura; il lavoratore è rimasto intimato; veniva depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; [OSCURATO:PERSONA] 1. con l’unico motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 22, comma 1, lett. c) della legge n. 153 del 1969 e 10, comma 6, del d.lgs. n. 503 del 1992 avendo trascurato, la Corte territoriale, che la richiesta di pensione di anzianità è incompatibile con la continuazione del rapporto di lavoro subordinato e, a differenza delle ipotesi vagliate dalla Corte di Cassazione, nel caso di specie il lavoratore ha chiesto e ottenuto la pensione di anzianità dopo (ottobre 2014) aver ottenuto la sentenza di accertamento della illegittimità del trasferimento Ric. 2020 n. 20451 sez. ML - ud. 14-12-2021 -2- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 20451/2020 Numero sezionale 11242/2021 Numero di raccolta generale 1816/2022 Data pubblicazione 20/01/2022 del ramo di azienda (sentenza n. 8629/2010 di primo grado, successivamente confermata); 2. il ricorso è inammissibile; 2.1. il ricorrente – anche prendendo spunto dai precedenti di questa Corte che hanno affermato la compatibilità dell’ordine di reintegra nel posto di lavoro con la percezione della pensione salvo obbligo per il lavoratore di restituire all'ente previdenziale i ratei percepiti divenuti indebiti (cfr. Cass. n. 8949 del 2020, citata dal Relatore proponente) – sottolinea che nel caso di specie il pensionamento è evento successivo al ripristino del rapporto di lavoro, idoneo dunque (a differenza dei casi esaminati da questa Corte ove il pensionamento era evento precedente il ripristino) ad interrompere il rapporto di lavoro (ricostituito a seguito della sentenza del Tribunale del 2010); 2.2. le censure non colgono la ratio decidendi perché il ricorrente insiste sulla mancata considerazione, da parte della Corte territoriale, del conseguimento del diritto a pensione da parte del Marra con decorrenza da ottobre 2014 (che presupporrebbe, dunque, la cessazione del rapporto di lavoro in tale data e l’estinzione del diritto alla percezione delle retribuzioni per il periodo successivo) ma nulla deduce sulla circostanza che il giudice ha riconosciuto al lavoratore importi delle retribuzioni riferite a mensilità precedenti il dedotto pensionamento (nella specie, marzo-luglio 2014); la Corte territoriale ha, pertanto, rilevato che il pensionamento era “irrilevante” in quanto si collocava in momento successivo alle mensilità di retribuzione richieste; 3. in conclusione, il ricorso è inammissibile; nulla sulle spese in assenza della controparte; 4. sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002; Ric. 2020 n. 20451 sez. ML - ud. 14-12-2021 -3- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 20451/2020 Numero sezionale 11242/2021 Numero di raccolta generale 1816/2022 Data pubblicazione 20/01/2022 P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla sulle spese di lite. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 14 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 20451 sez. ML - ud. 14-12-2021 -4- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A
Decreto Cassazione n. 01816/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris