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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03322/2023

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], n.

Crotone [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 994/22 del Tribunale di Crotone del 15/07/2022 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza, limitatamente alla confisca del denaro [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Crotone in composizione monocratica, a sua richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di due anni, cinque mesi e venti giorni di reclusione ed euro 5.00,00 di multa' in ordine ai reati di detenzione, per uso diverso da quello personale ed al dì fine di cederle a terzi, di sostanze stupefacenti del tipo marijuana e hashish (art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, capo a) e di detenzione illegale di munizioni (art. 697 cod. pen. capo b), ordinando contestualmente la confisca di tutto quanto in sequestro (stupefacenti, munizioni) ivi compresa una somma di denaro di non precisato importo.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che si duole della totale carenza di motivazione a sostegno della confisca del denaro, estranea al patto convenuto con il Pubblico Ministero, deducendo che - come già allegato in sede di interrogatorio di convalida dell'arresto - essa ha legittima provenienza, derivando da reddito legalmente percepito dalla moglie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2. In quanto statuizione estranea al patto convenuto con la parte pubblica e ratificato dal giudice come tale impugnabile con il ricorso in sede di legittimità (Sez.

U n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348), la confisca del denaro in sequestro necessita nondimeno di apposita motivazione al fine di stabilire se la stessa a titolo facoltativo (art. 240, primo comma, cod. pen.) ovvero per sproporzione ai sensi del cbn. disp. degli art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 e 240-bis cod. pen.), motivazione che nella fattispecie manca del tutto.

In tema di patteggiannento, infatti, l'obbligo di motivazione del giudice in relazione alla confisca diretta del profitto del reato deve essere parametrato alla particolare natura della sentenza, rispetto alla quale - pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d'atto del patto concluso tra le parti - lo sviluppo argomentativo della decisione è necessariamente correlato all'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione (Sez. 2, n. 13915 del 05/04/2022, Anastasio, Rv. 283081 in fattispecie in cui si è ritenuto che la dizione, contenuta in sentenza, "va disposta la confisca di quanto sequestrato agli odierni imputati" non rispettasse il requisito motivazionale).

3. La sentenza impugnata deve, per-tanto, essere annullata limitatamente alla disposta confisca del denaro con restituzione degli atti al Tribunale di Crotone per nuova valutazione sul punto.

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Crotone.

Così deciso, 22 novem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], n. Crotone [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 994/22 del Tribunale di Crotone del 15/07/2022 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza, limitatamente alla confisca del denaro [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Crotone in composizione monocratica, a sua richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di due anni, cinque mesi e venti giorni di reclusione ed euro 5.00,00 di multa' in ordine ai reati di detenzione, per uso diverso da quello personale ed al dì fine di cederle a terzi, di sostanze stupefacenti del tipo marijuana e hashish (art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, capo a) e di detenzione illegale di munizioni (art. 697 cod. pen. capo b), ordinando contestualmente la confisca di tutto quanto in sequestro (stupefacenti, munizioni) ivi compresa una somma di denaro di non precisato importo. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che si duole della totale carenza di motivazione a sostegno della confisca del denaro, estranea al patto convenuto con il Pubblico Ministero, deducendo che - come già allegato in sede di interrogatorio di convalida dell'arresto - essa ha legittima provenienza, derivando da reddito legalmente percepito dalla moglie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. In quanto statuizione estranea al patto convenuto con la parte pubblica e ratificato dal giudice come tale impugnabile con il ricorso in sede di legittimità (Sez. U n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348), la confisca del denaro in sequestro necessita nondimeno di apposita motivazione al fine di stabilire se la stessa a titolo facoltativo (art. 240, primo comma, cod. pen.) ovvero per sproporzione ai sensi del cbn. disp. degli art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 e 240-bis cod. pen.), motivazione che nella fattispecie manca del tutto. In tema di patteggiannento, infatti, l'obbligo di motivazione del giudice in relazione alla confisca diretta del profitto del reato deve essere parametrato alla particolare natura della sentenza, rispetto alla quale - pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d'atto del patto concluso tra le parti - lo sviluppo argomentativo della decisione è necessariamente correlato all'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione (Sez. 2, n. 13915 del 05/04/2022, Anastasio, Rv. 283081 in fattispecie in cui si è ritenuto che la dizione, contenuta in sentenza, "va disposta la confisca di quanto sequestrato agli odierni imputati" non rispettasse il requisito motivazionale). 3. La sentenza impugnata deve, per-tanto, essere annullata limitatamente alla disposta confisca del denaro con restituzione degli atti al Tribunale di Crotone per nuova valutazione sul punto. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Crotone. Così deciso, 22 novem
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