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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2021

Cassazione n. 45284/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. DALL'OCA Paolo ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale confermava la decisione del Tribunale di Genova che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di false attestazioni sui redditi ai fini del conseguimento del beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e, con il riconoscimento delle circostanze atte- nuanti generiche ritenute equivalenti alla circostanza aggravante e alla recidiva, lo aveva condannato alla pena di anni uno mesi due di reclusione ed euro 500 00 di multa.

2. Il ricorrente deduce vizio motivazionale in relazione al trattamento sanziona- torio.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione laddove il giudice di appello aveva posto in rilievo i plurimi precedenti spe- cifici del prevenuto, che connotavano di aumentata antidoverosità la condotta il- lecita e nondimeno aveva riconosciuto al ricorrente le circostanze attenuanti ge- neriche con giudizio di equivalenza.

Il trattamento sanzionatorio poi è stato con- tenuto in termini di poco superiori al minimo edittale e pertanto la decisione non richiedeva una più argomentata motivazione sul punto.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Am- mende.

Così deciso in Roma il 4 Novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] M ria Ciampi d.we DEPOStTA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. DALL'OCA Paolo ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale confermava la decisione del Tribunale di Genova che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di false attestazioni sui redditi ai fini del conseguimento del beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e, con il riconoscimento delle circostanze atte- nuanti generiche ritenute equivalenti alla circostanza aggravante e alla recidiva, lo aveva condannato alla pena di anni uno mesi due di reclusione ed euro 500 00 di multa. 2. Il ricorrente deduce vizio motivazionale in relazione al trattamento sanziona- torio. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione laddove il giudice di appello aveva posto in rilievo i plurimi precedenti spe- cifici del prevenuto, che connotavano di aumentata antidoverosità la condotta il- lecita e nondimeno aveva riconosciuto al ricorrente le circostanze attenuanti ge- neriche con giudizio di equivalenza. Il trattamento sanzionatorio poi è stato con- tenuto in termini di poco superiori al minimo edittale e pertanto la decisione non richiedeva una più argomentata motivazione sul punto. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Am- mende. Così deciso in Roma il 4 Novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] M ria Ciampi d.we DEPOStTA