CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 04562/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 11/12/2019 dalla Corte d'Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Fodaroni, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa con rito abbreviato in data 03/03/2016, dal G.i.p. del Tribunale di Bologna, con la quale LUONGO Francesco era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di truffa a lui ascritto. 2. Ricorre per cassazione il LUONGO, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità. Si censura la sentenza per non aver tratto le necessarie conseguenze dalla documentazione depositata in sede di giudizio abbreviato condizionato, con particolare riferimento al decreto di archiviazione emesso nei confronti del LUONGO nel procedimento aperto per la denuncia di smarrimento della carta PostePay, ritenuta falsa dall'accusa. Si deduce in particolare che l'intervenuta archiviazione avrebbe dovuto comportare quanto meno un ragionevole dubbio, atteso che la condanna del ricorrente presupponeva la falsità della denuncia. 2.2. Violazione di legge con riferimento al principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Si deduce che gli atti relativi ad altro analogo procedimento a carico del LUONGO erano stati prodotti non già per dimostrare l'incompatibilità dell'accusa rispetto al suo stato detentivo, ma per comprovare l'esito negativo della perquisizione svolta in quel procedimento. 2.3. Omessa motivazione sulla denunciata violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, alla luce della motivazione alternativa secondo cui il reato potrebbe essere stato posto in essere da altro soggetto in concorso con il LUONGO, che avrebbe a tal fine ceduto la propria carta PostePay all'altro. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, rilevando il carattere valutativo delle prime due censure e la manifesta infondatezza delle altre. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con riferimento ai primi due motivi, che possono qui essere trattati congiuntamente, deve qui richiamarsi il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti» (così, da ultimo, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01). Sotto altro profilo, viene in rilievo l'ulteriore insegnamento secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione 2 del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965. In senso conforme, cfr. tra le altre Sez. 2, n. 41935 del 21/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]). In tale cornice ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, le censure difensive non superano lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi nella riproposizione di rilievi attinenti al merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. D'altra parte, la Corte territoriale ha tutt'altro che illogicamente valorizzato una serie di elementi acquisiti in atti, ritenuti idonei a superare le obiezioni difensive: la mancata indicazione, sulla carta oggetto di denuncia di smarrimento da parte del LUONGO, del nome e del codice fiscale del titolare (con conseguente impossibilità, per l'ipotetico utilizzatore abusivo della carta, di comunicare i predetti dati alla persona offesa); l'inverosimiglianza dell'ipotesi secondo cui il LUONGO - pur avendo smarrito la tessera e i relativi documenti, subito dopo l'attivazione, a causa di un malore dovuto ad assunzione di droga — sia stato in grado di ricordare a memoria, riportandole in denuncia, le sedici cifre identificative della carta; l'anteriorità, rispetto alla detenzione del LUONGO, dei fatti che avevano dato luogo ad un procedimento per fatti del tutto analoghi; l'illogicità della condotta del LUONGO, che avrebbe denunciato lo smarrimento senza peraltro immediatamente avvisare dell'accaduto l'istituto che aveva emesso la carta. A tali rilievi devono poi aggiungersi le considerazioni, del tutto omogenee, svolte dal giudice di primo grado in ordine non solo alla mancata allegazione di elementi dimostrativi dell'intervento dell'ambulanza a seguito del malore, ma anche alla scarsa verosimiglianza della sequenza di accadimenti per cui il LUONGO nella stessa mattina avrebbe attivato la carta, avrebbe poi assunto stupefacenti con conseguente malore, ma sarebbe poi stato in grado, già alle 12.35, di sporgere la denuncia di smarrimento. In buona sostanza, si è dinanzi ad un complesso argomentativo del tutto immune da profili di contraddittorietà o illogicità manifesta, non vulnerato dalla riproposizione della diversa ipotesi ricostruttiva caldeggiata dalla difesa. 3. Con riferimento alla residua censura, deve farsi applicazione del costante insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di ricorso per 3 cassazione, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato» (Sez. 5, n. 27202de111/12/2012, dep. 2013, Tannoia, Rv. 256314). In tal senso deve essere infatti qualificata la doglianza difensiva, alla luce del consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, qualora l'imputato, cui sia stato contestato di essere l'autore materiale del fatto, sia riconosciuto responsabile a titolo di concorso morale, giacché tale modifica non comporta una trasformazione essenziale del fatto addebitato, né può provocare menomazioni del diritto di difesa, ponendosi in rapporto di continenza e non di eterogeneità rispetto alla originaria contestazione» (Sez. 2, n. 12207 del 17/03/2015, Abruzzese, Rv. 263017. Nello stesso senso, cfr. Sez. 2, n. 22173 del 24/04/2019, Michetti, Rv. 276535, secondo la quale «non sussiste violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza quando, contestato a taluno un reato commesso uti singulus, se ne affermi la responsabilità in concorso con altri»). 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 20 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA]\e e