CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 43319/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato limitatamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, con le pronunce consequenziali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Ancona, adita quale giudice dell'esecuzione da [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati di cui all'art. 2 legge 11 novembre, n. 638, commessi dal 2009 al 2013, oggetto delle sentenze emesse dal Tribunale di Pesaro in data 26 ottobre 2013, ed il reato di cui all'art. 217 R.d. 16 marzo 1942, n. 267 (I. fall.), commesso il 5 aprile 2011, oggetto della sentenza della Corte dia appello di Ancona in data 9 aprile 2018, ha rideterminato la pena unica complessiva in mesi 9, giorni 20 di reclusione ed euro 200,00 di multa, «fermi i benefici già concessi». 2. Ricorre il Procuratore generale della Repubblica della Corte di appello di Ancona sulla base di due motivi. 2.1. Con il primo evidenzia che l'ordinanza impugnata ha erroneamente individuato quale pena base del reato continuato mesi 6, giorni 20 di reclusione ed euro 150,00 di multa, ritenendo trattarsi della pena inflitta dal Tribunale di Pesaro per la violazione più grave di cui all'art. 2 della legge n. 638 del 1983. In realtà, tale pena era comprensiva dell'aumento a titolo di continuazione interna inflitto per le violazioni di cui agli artt. 10-bis e 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 non più costituenti reato a seguito dell'innalzamento della soglia di punibilità prevista dal d.lgs., 24 settembre 2015, n. 158. Il giudice dell'esecuzione, pertanto, avrebbe dovuto ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. revocare la sentenza limitatamente a tali reati e non considerare le pene ad essi correlate ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio per il reato continuato. 2.2. Con il secondo motivo deduce che l'ordinanza impugnata non poteva disporre la sospensione condizionale dell'esecuzione della pena inflitta dalla Corte di appello di Ancona per il reato di bancarotta di cui all'art. 217 I.fall. posto che il beneficio era stato esplicitamente escluso dal giudice della cognizione, a nulla rilevando l'avvenuto riconoscimento per i rimanenti reati unificati ex art. 671 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è fondato. Dall'esame degli atti, accessibili nella sede di legittimità in ragione della natura processuale della questione, risulta che la pena oggetto della sentenza di condanna del Tribunale di Pesaro, in data 26 ottobre 2013, posta a base del calcolo del trattamento sanzionatorio del reato continuato, era stata inflitta per più reati unificati ex art. 81, secondo comma, cod. pen. nelle more abrogati come correttamente rilevato dal Procuratore generale ricorrente. Il giudice dell'esecuzione, investito ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., ha, quindi, erroneamente tenuto conto, ai fini della determinazione della pena unica in applicazione della disciplina della continuazione, anche della porzione relativa ai reati abrogati da leggi sopravvenute. Avrebbe dovuto, invece, preliminarmente procedere alla revoca della condanna relativa alle violazioni non costituenti più reato a mente dell'art. 673 cod. proc. pen., scomputando dalla pena complessiva per il riconosciuto reato continuato le rispettive porzioni di pena. L'aboliti° criminis, infatti, fa venir meno, prima ancora che la validità e l'efficacia della norma penale incriminatrice, la sua stessa esistenza nell'ordinamento giuridico. 2. Il secondo motivo è parimenti fondato.L'art. 671, comma 3, cod. proc. pen., in deroga al valore vincolante della pronuncia irrevocabile, consente al giudice dell'esecuzione di applicare i benefici della sospensione condizionale della pena o della non menzione della condanna nei soli casi di riconoscimento del concorso formale o della continuazione. La ragione di tale previsione è chiara: la disposizione riconosce al giudice dell'esecuzione la possibilità di formulare una prognosi favorevole al condannato in termini di astensione dalla futura reiterazione di reati a fronte della considerazione dei singoli fatti illeciti, separatamente giudicati, come parte esecutiva di un più ampio programma criminoso, unitariamente ideato e voluto, o quali unica violazione di più norme incriminatici. Quel giudizio predittivo che il giudice della cognizione non aveva condotto o potuto condurre in ragione della valutazione isolata dei reati è, invece, consentito in esecuzione in funzione di una diversa configurazione degli illeciti, perché rapportati ad unica fattispecie continuata o di concorso formale (cfr. Sez. U., n. 4687 del 20/12/2005, dep. 2006, Catanzaro, che ha riconosciuto via interpretativa la possibilità di sospendere la pena quando si sia provveduto alla revoca della sentenza di condanna per un reato che sia stato apprezzato in sede di cognizione come ostativo). Il giudice dell'esecuzione, anche in questa ipotesi eccezionale in cui, nell'applicare ai fatti oggetto di diverse sentenze di condanna l'istituto della continuazione, può concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena anche se non riconosciuto (con alcuna delle pronunce di condanna relative ai reati da unificare) non può comunque superare l'eventuale pronuncia negativa dal giudice di cognizione. E' stato, infatti, precisato che il potere conferito al giudice dell'esecuzione dall'art. 671, comma 3, cod. proc. pen. trova un limite, non solo in quello stabilito dal comma 2 dello stesso art. 671 (a norma del quale la pena complessiva non può eccedere la somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o decreto di condanna: per tutte, Sez. 1, n. 12704 del 6/3/2008, D'Angelo, Rv. 239376), ma anche in quello costituito dalla espressa negazione, da parte del giudice della cognizione, del beneficio invocato in sede di esecuzione (Sez., 1, n. 46146 del 12/04/2018, W, Rv. 273986; Sez. 2, n. 23068 del 9/4/2001, Genovesi, Rv. 219604; Sez. 5, n. 3213 del 22/5/1998, dep. 1999, P.M. in proc. Impellitteri S., Rv. 213980): In altri termini: se nella sentenza emessa dal giudice della cognizione non vi sia stato riconoscimento, per omessa pronuncia sul punto, del beneficio della sospensione condizionale della pena, non vi è preclusione, per il giudice dell'esecuzione, rispetto alla concessione del medesimo beneficio all'interessato ai sensi dell'art. 671, comma 3, cod. proc. pen.; se, viceversa, nella sentenza emessa dal giudice della cognizione vi sia stata espressa negazione della sospensione condizionale richiesta, deve considerarsi preclusa la facoltà del giudice 3 dell'esecuzione di concedere il suddetto beneficio, attesa l'efficacia assoluta della res judicata sostanziale, cristallizzatasi per il mancato ricorso agli ordinari mezzi di gravame da parte dell'imputato. 3. Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Ancona per un nuovo giudizio che tenga conto dei principi sopra affermati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Ancona. Così deciso, in Roma il 29 ottobre 2021. Il Consigliere estensor