CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 10732/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) GOBBETTI Claudio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) GOBBETTI Alessandro, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 28/03/2022 dalla Corte d'Appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; /\, udito il difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso ed insistendo per il loro accoglimento [OSCURATO:PERSONA] • 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Cagliari ha confermato la sentenza emessa con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Cagliari, in data 29/10/2019, con la quale GOBBETTI Claudio e GOBBETTI Alessandro erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione al delitto di tentata importazione di cocaina aggravato dalla trasnazionalità, loro ascritto in concorso al capo B) della rubrica (il G.u.p. aveva invece assolto gli imputati dal reato associativo di cui al capo A, e - quanto a GOBBETTI Alessandro - dall'ulteriore reato di importazione di cocaina di cui al capo C, per il quale GOBBETTI Claudio era stato separatamente giudicato). 2. Ricorrono per cassazione con unico atto GOBBETTI Claudio e GOBBETTI Alessandro, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità. Si censura il carattere apparente della sentenza impugnata, dato che nelle intercettazioni non vi era alcun riferimento a sostanze stupefacenti (si trattava di mere "conversazioni tra zio e nipote"), e si lamenta il conseguente travisamento delle risultanze acquisite, posto che gli indizi posti a fondamento della decisione erano comunque sforniti di precisione. Anche sulla scorta della giurisprudenza sovranazionale, si censura comunque l'assenza di motivazione in ordine ai ragionevoli dubbi avanzati dagli imputati attraverso specifici motivi di appello. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della transnazionalità. Si censura la sentenza per non aver evidenziato la sussistenza di un gruppo organizzato avente stabili rapporti con gli autori del reato, impegnato in attività illecite in più di uno Stato, che abbia consapevolmente contribuito alla perpetrazione del reato; si lamenta altresì la mancata considerazione del fatto che i ricorrenti erano stati assolti dal reato associativo loro ascritto. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'applicazione della recidiva e al diniego delle attenuanti generiche. Si censura la sentenza, quanto al primo aspetto, per aver applicato la recidiva senza adeguata motivazione e in assenza di rituale contestazione; quanto al secondo aspetto, si evidenzia l'assenza di riferimenti all'art. 133 cod. pen. e il pedissequo conformarsi alla sentenza di primo grado quanto alla pretesa insussistenza di elementi positivamente valutabili. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono nel complesso infondati e devono essere rigettati. 2. Con riferimento al primo motivo, deve osservarsi che la Corte territoriale - da un lato evidenziando la assoluta genericità delle censure dedotte con i motivi di appello, dall'altro richiamando le risultanze evocate dal primo giudice e condividendo integralmente le argomentazioni da questi svolte a sostegno della decisione di condanna - ha fatto applicazione del consolidato indirizzo 2 interpretativo espresso da questa Suprema Corte secondo cui «in tema di integrazione delle motivazioni tra le sentenze conformi di primo e di secondo grado, il giudice dell'appello può motivare per relazione se l'impugnazione si limita a riproporre questioni di fatto o di diritto già esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, mentre, qualora siano formulate censure specifiche o introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore, è affetta da vizio di motivazione la sentenza di appello che si limiti a respingere le deduzioni proposte con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici rispetto alle risultanze istruttorie» (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611 - 01; in senso conforme, cfr. ad es. Sez. 6, n. 17912 del 07/03/2013, Adduci, Rv. 255392). Sarebbe stato quindi onere della difesa confutare adeguatamente tali valutazioni, evidenziando quali doglianze sarebbero state ingiustamente trascurate dalla Corte d'Appello nonostante la lóro specificità, e per quali ragioni esse sarebbero state decisive nel vulnerare la diffusa e analitica motivazione del primo giudice. I ricorsi si limitano invece a dedurre il travisamento delle risultanze acquisite e comunque a prospettare una insufficienza degli indizi per difetto di precisione, ciò che impone di condividere il rilievo di genericità formulato dal Procuratore Generale. 3. Le censure veicolate con il secondo motivo sono infondate. Appare opportuno qui richiamare, anzitutto, l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «ai fini della configurabilità dell'aggravante della transnazionalità, prevista dall'art. 4 della legge n. 146 del 2006, è necessario che alla consumazione del reato transnazionale contribuisca consapevolmente un gruppo criminale organizzato, che sussiste in presenza della stabilità dei rapporti fra gli adepti, di una organizzazione seppur minimale, della non occasionalità o estemporaneità della stessa, e della finalizzazione alla realizzazione anche di un solo reato e al conseguimento di un vantaggio finanziario o comunque materiale» (Sez. 3, n. 23896 del 19/04/2016, Gonzales, Rv. 267440 - 01). Ritiene il Collegio che il compendio argomentativo desumibile dalle sentenze di primo e di secondo grado - da valutare congiuntamente, secondo i noti principi in tema di "doppia conforme" (cfr. sul punto Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01) - sia in linea con i principi qui appena richiamati. È stata per un verso evidenziata l'irrilevanza, per la configurabilità dell'aggravante, dell'intervenuta assoluzione dei ricorrenti dal reato associativo, essendo emersa l'esistenza di un gruppo organizzato dedito alla continuativa organizzazione di attività di illecita importazione di sostanza stupefacente, operante in più Stati posto che la droga, proveniente dal Venezuela, sarebbe dovuta transitare in Spagna per poi essere trasportata via mare fino al porto di Civitavecchia (cfr. pag. 9 seg. della sentenza impugnata, pag. 50 della sentenza di primo grado).3 È opportuno evidenziare che le locuzioni di sintesi utilizzate sul punto dai giudici di merito, quanto all'esistenza di un gruppo organizzato operante in più Stati, devono essere integrate con una serie di puntuali riferimenti esposti soprattutto nella sentenza di primo grado: sicchè, alle posizioni di GOBBETTI Claudio (instancabilmente impegnato nella organizzazione e nella tenuta dei rapporti con lo JIMENEZ, a sua volta attivo tra la Spagna e il Sudamerica), e a quelle di finanziatore di GOBBETTI Alessandro, è necessario accostare quanto emerso in ordine: alla disponibilità di un "chimico" che sarebbe giunto dal Sudamerica, all'arrivo dello stupefacente, per "lavorarla" opportunamente (pag. 20 segg. della sentenza di primo grado); alla programmata trasformazione in Spagna - come riferito dallo JIMENEZ a GOBBETTI Claudio - dell'autovettura che i complici avrebbero dovuto procurare, dotandola di doppio fondo (pag. 23); al coinvolgimento del comandante di una nave da turismo per il trasporto della droga (cfr. la conversazione tra lo JIMENEZ e GOBBETTI Claudio richiamata a pag. 35 della sentenza di primo grado). 4. Per ciò che riguarda le residue censure, deve anzitutto evidenziarsi che - secondo il riepilogo dei motivi contenuto in sentenza, e non contestato in questa sede - il motivo di appello concernente la recidiva era stato dedotto con esclusivo riferimento al difetto di contestazione. Tale criticità è stata condivisibilmente esclusa dalla Corte d'Appello, essendo la recidiva stata contestata in calce a tutte le imputazioni, con le necessarie specificazioni (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata). È opportuno precisare che, secondo la costante elaborazione giurisprudenziale, la mancata contestazione del riepilogo dei motivi di appello rende inammissibili le ulteriori censure dedotte in punto di recidiva (cfr. sul punto Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01, secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, con unico motivo, una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo»). Per le medesime ragioni, risulta inammissibile il rilievo imperniato sull'art. 133 cod. pen., che non risulta inserito nel riepilogo dei motivi di appello. Totalmente generica, infine, appare la doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche, avendo i ricorrenti operato un mero riferimento alle "reali modalità del fatto" e alla "reale personalità degli imputati", a fronte di una motivazione che aveva posto in rilievo l'assenza di elementi positivamente valutabili (essendo irrilevante l'ammissione degli addebiti da parte di GOBBETTI Claudio in presenza di un granitico quadro probatorio a suo carico), condividendo altresì la valorizzazione, operata dal giudice di primo grado, della "non comune determinazione dolosa" palesata dai ricorrenti (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata).4 5. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ri