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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 marzo 2023

Cassazione n. 47545/2024

Testo disponibile della fonte

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione del Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] – in funzione di giudice dell’esecuzione – ha disatteso l’istanza presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta al riconoscimento del vincolo della continuazione, tra i reati giudicati mediante le due sentenze indicate a seguire: a) sentenza del 17/03/2021 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], emessa in sede di rinvio e passata in giudicato in data 07/11/2022, di condanna alla pena di anni dodici di reclusione per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., accertato in Rosarno, Milano e altri luoghi, fino al 22/04/2021; b) sentenza del 26/01/2022 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], emessa in sede di rinvio e passata in giudicato il 09/03/2023, di condanna alla pena di anni due e mesi sei di reclusione per il delitto di cui all’art. 512-bis cod. pen., commesso in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico, mediante il quale viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione.

Trattasi di condanne relative a fattispecie delittuose che – in ipotesi difensiva – presentano una natura omogenea, essendo peraltro tra loro avvinte anche da un nesso di contiguità temporale e che, pertanto, sono da ritenersi espressive della sussistenza di un medesimo disegno criminoso.

Se si pone attenzione alla condanna intervenuta per violazione dell’art. 512-bis cod. pen., nell’ambito del processo denominato “Califfo”, ci si avvede come il Fortugno - fin dalla costituzione, nell’anno 2007, della società “[OSCURATO:PERSONA]” – fosse affiliato al clan Pesce, come del resto affermato da vari collaboratori di giustizia, fra i quali anche [OSCURATO:PERSONA].

Il timore di subire provvedimenti ablatori indusse il Fortugno, in seguito, a procedere allo svuotamento delle casse di tale società e alla costituzione della “[OSCURATO:PERSONA]”.

Tale sequenza storica e oggettiva è, con ogni evidenza, dimostrativa dell’esistenza di una programmazione criminosa unitaria, legata alla condotta associativa.

3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, proposto sulla base di censure manifestamente infondate ovvero generiche o non consentite, deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge.

2. Come già sintetizzato in parte narrativa, a carico di [OSCURATO:PERSONA] sono state emesse due sentenze, per violazione, rispettivamente, degli artt. 416-bis e 512-bis cod. pen.

A fondamento della domanda di unificazione dei reati oggetto delle condanne, l’odierno ricorrente ha posto l’iter concettuale che, di seguito, si riassume brevemente: - l’intestazione fittizia della “[OSCURATO:PERSONA]” sarebbe frutto, sostanzialmente, proprio della intraneità del Fortugno alla cosca Pesce; il ricorrente, infatti, già nel momento in cui venne costituita la [OSCURATO:PERSONA], si era già prospettato l’eventualità, poi effettivamente concretizzatasi, di poter divenire destinatario di provvedimenti di natura ablatoria; - la sussistenza di tale preventiva ideazione unitaria, peraltro, sarebbe inequivocabilmente dimostrata dal fatto che egli - appena scarcerato, nell’ambito del procedimento promosso a suo carico per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. - costituì la “[OSCURATO:PERSONA]”, privando di risorse finanziarie la “[OSCURATO:PERSONA]”, proprio paventando possibili provvedimenti ablatori.

3. La Corte di appello ha instaurato, con tale ricostruzione, un compiuto ed esaustivo confronto e all’esito - adottando una motivazione congruente, logica e priva del pur minimo spunto di contraddittorietà - è pervenuta a conclusioni diametralmente opposte, rispetto alla prospettazione difensiva.

L’avversato provvedimento, infatti, si impernia sul convincimento che la creazione da parte di Fortugno - una volta appreso di essere indagato per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. - della “[OSCURATO:PERSONA]”, dopo esser stato titolare occulto della “[OSCURATO:PERSONA]”, delinei proprio la sussistenza del dolo specifico di interposizione fittizia.

Attenendosi a quanto sussunto nell’ordinanza impugnata, dunque, proprio in forza della acquisita conoscenza di essere indagato per il suddetto reato associativo, insorse in Fortugno la volontà di occultare beni e denaro appartenenti alla “[OSCURATO:PERSONA]”, attraverso la fittizia intestazione ad altri.

Le sopra descritte operazioni societarie non delineano, secondo la Corte di appello, la sussistenza di una preesistente programmazione unitaria, anche in considerazione del fatto che il reato di cui all’art. 512-bis cod. pen., in sede di cognizione, è stato ritenuto privo della finalità agevolatrice mafiosa.

Trattasi di una ricostruzione che è fondata, in sostanza, sulla ritenuta natura estemporanea dell’intento elusivo; questo, quindi, non può che essere reputato radicalmente inconciliabile, con la invocata unificazione sotto il vincolo della continuazione.

4. Per aggredire tale solido e lineare apparato motivazionale, la difesa espone doglianze confutative e fondate sulla mera contestazione assertiva.

Trattasi di censure che si sviluppano interamente sul piano del fatto e che, viepiù, sono tese a sovrapporre una nuova interpretazione delle risultanze probatorie, diversa da quella recepita nell’impugnato provvedimento, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati dall'art. 606 cod. proc. pen.

Tale operazione, con tutta evidenza, fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso al giudice di legittimità.

Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata da questa Corte regolatrice, infatti, l'epilogo decisorio non può essere invalidato sulla base di prospettazioni alternative, che sostanzialmente si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e differenti canoni ricostruttivi e valutativi dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma - che si stima equo fissare in euro tremila - in favore della Cassa delle ammende (non ravvisandosi elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 21/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione del Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] – in funzione di giudice dell’esecuzione – ha disatteso l’istanza presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta al riconoscimento del vincolo della continuazione, tra i reati giudicati mediante le due sentenze indicate a seguire: a) sentenza del 17/03/2021 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], emessa in sede di rinvio e passata in giudicato in data 07/11/2022, di condanna alla pena di anni dodici di reclusione per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., accertato in Rosarno, Milano e altri luoghi, fino al 22/04/2021; b) sentenza del 26/01/2022 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], emessa in sede di rinvio e passata in giudicato il 09/03/2023, di condanna alla pena di anni due e mesi sei di reclusione per il delitto di cui all’art. 512-bis cod. pen., commesso in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico, mediante il quale viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione. Trattasi di condanne relative a fattispecie delittuose che – in ipotesi difensiva – presentano una natura omogenea, essendo peraltro tra loro avvinte anche da un nesso di contiguità temporale e che, pertanto, sono da ritenersi espressive della sussistenza di un medesimo disegno criminoso. Se si pone attenzione alla condanna intervenuta per violazione dell’art. 512-bis cod. pen., nell’ambito del processo denominato “Califfo”, ci si avvede come il Fortugno - fin dalla costituzione, nell’anno 2007, della società “[OSCURATO:PERSONA]” – fosse affiliato al clan Pesce, come del resto affermato da vari collaboratori di giustizia, fra i quali anche [OSCURATO:PERSONA]. Il timore di subire provvedimenti ablatori indusse il Fortugno, in seguito, a procedere allo svuotamento delle casse di tale società e alla costituzione della “[OSCURATO:PERSONA]”. Tale sequenza storica e oggettiva è, con ogni evidenza, dimostrativa dell’esistenza di una programmazione criminosa unitaria, legata alla condotta associativa. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, proposto sulla base di censure manifestamente infondate ovvero generiche o non consentite, deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge. 2. Come già sintetizzato in parte narrativa, a carico di [OSCURATO:PERSONA] sono state emesse due sentenze, per violazione, rispettivamente, degli artt. 416-bis e 512-bis cod. pen. A fondamento della domanda di unificazione dei reati oggetto delle condanne, l’odierno ricorrente ha posto l’iter concettuale che, di seguito, si riassume brevemente: - l’intestazione fittizia della “[OSCURATO:PERSONA]” sarebbe frutto, sostanzialmente, proprio della intraneità del Fortugno alla cosca Pesce; il ricorrente, infatti, già nel momento in cui venne costituita la [OSCURATO:PERSONA], si era già prospettato l’eventualità, poi effettivamente concretizzatasi, di poter divenire destinatario di provvedimenti di natura ablatoria; - la sussistenza di tale preventiva ideazione unitaria, peraltro, sarebbe inequivocabilmente dimostrata dal fatto che egli - appena scarcerato, nell’ambito del procedimento promosso a suo carico per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. - costituì la “[OSCURATO:PERSONA]”, privando di risorse finanziarie la “[OSCURATO:PERSONA]”, proprio paventando possibili provvedimenti ablatori. 3. La Corte di appello ha instaurato, con tale ricostruzione, un compiuto ed esaustivo confronto e all’esito - adottando una motivazione congruente, logica e priva del pur minimo spunto di contraddittorietà - è pervenuta a conclusioni diametralmente opposte, rispetto alla prospettazione difensiva. L’avversato provvedimento, infatti, si impernia sul convincimento che la creazione da parte di Fortugno - una volta appreso di essere indagato per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. - della “[OSCURATO:PERSONA]”, dopo esser stato titolare occulto della “[OSCURATO:PERSONA]”, delinei proprio la sussistenza del dolo specifico di interposizione fittizia. Attenendosi a quanto sussunto nell’ordinanza impugnata, dunque, proprio in forza della acquisita conoscenza di essere indagato per il suddetto reato associativo, insorse in Fortugno la volontà di occultare beni e denaro appartenenti alla “[OSCURATO:PERSONA]”, attraverso la fittizia intestazione ad altri. Le sopra descritte operazioni societarie non delineano, secondo la Corte di appello, la sussistenza di una preesistente programmazione unitaria, anche in considerazione del fatto che il reato di cui all’art. 512-bis cod. pen., in sede di cognizione, è stato ritenuto privo della finalità agevolatrice mafiosa. Trattasi di una ricostruzione che è fondata, in sostanza, sulla ritenuta natura estemporanea dell’intento elusivo; questo, quindi, non può che essere reputato radicalmente inconciliabile, con la invocata unificazione sotto il vincolo della continuazione. 4. Per aggredire tale solido e lineare apparato motivazionale, la difesa espone doglianze confutative e fondate sulla mera contestazione assertiva. Trattasi di censure che si sviluppano interamente sul piano del fatto e che, viepiù, sono tese a sovrapporre una nuova interpretazione delle risultanze probatorie, diversa da quella recepita nell’impugnato provvedimento, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati dall'art. 606 cod. proc. pen. Tale operazione, con tutta evidenza, fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso al giudice di legittimità. Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata da questa Corte regolatrice, infatti, l'epilogo decisorio non può essere invalidato sulla base di prospettazioni alternative, che sostanzialmente si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e differenti canoni ricostruttivi e valutativi dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma - che si stima equo fissare in euro tremila - in favore della Cassa delle ammende (non ravvisandosi elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 21/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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