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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 33788/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2026 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];G 12764-2026 - Udienza del 17/06/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto aggravato.

Letta la memoria tempestivamente depositata dal difensore dell'imputata, memoria che, tuttavia, non contiene argomentazioni utili a smentire le conclusioni di seguito illustrate.

Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità dell'imputata in ordine al reato contestatole — è aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazione della decisione avversata e sembra perseguire una propria tesi ricostruttiva ed esplorativa, benché l'imputata fosse l'utilizzatrice dell'acqua proveniente dall'allaccio abusivo.

Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla sussistenza dell'aggravante della destinazione della cosa a pubblico servizio, di cui all'art.625 n.7 cod. pen. — è inammissibile perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni non devolute con la dovuta specificità alla cognizione del giudice di appello tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del '17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]).

Rilevato che questa Corte può rilevare l'inammissibilità dell'impugnazione di merito ora per allora, a prescindere dalle determinazioni del Giudice a quo in virtù del principio generale secondo cui l'inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, in motivazione; Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021, Mirabella, Rv. 281630 - 01; Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Riccardi, Rv. 280694 - 04; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359; Sez. 4, n. 16399 del 03/10/1990, Pacetti, Rv. 185996; Sez. 1, n. 3462 del 24/09/1987, Mozzillo, Rv. 176912).

Rilevato che il terzo motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art.131bis cod. pen. — è manifestamente infondato in quanto si procede per furto pluriaggravato, donde la pena minima è superiore a quella di cui all'art. 131-bis, primo comma, cod. pen. 2Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara in P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2026 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];G 12764-2026 - Udienza del 17/06/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto aggravato. Letta la memoria tempestivamente depositata dal difensore dell'imputata, memoria che, tuttavia, non contiene argomentazioni utili a smentire le conclusioni di seguito illustrate. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità dell'imputata in ordine al reato contestatole — è aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazione della decisione avversata e sembra perseguire una propria tesi ricostruttiva ed esplorativa, benché l'imputata fosse l'utilizzatrice dell'acqua proveniente dall'allaccio abusivo. Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla sussistenza dell'aggravante della destinazione della cosa a pubblico servizio, di cui all'art.625 n.7 cod. pen. — è inammissibile perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni non devolute con la dovuta specificità alla cognizione del giudice di appello tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del '17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]). Rilevato che questa Corte può rilevare l'inammissibilità dell'impugnazione di merito ora per allora, a prescindere dalle determinazioni del Giudice a quo in virtù del principio generale secondo cui l'inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, in motivazione; Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021, Mirabella, Rv. 281630 - 01; Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Riccardi, Rv. 280694 - 04; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359; Sez. 4, n. 16399 del 03/10/1990, Pacetti, Rv. 185996; Sez. 1, n. 3462 del 24/09/1987, Mozzillo, Rv. 176912). Rilevato che il terzo motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art.131bis cod. pen. — è manifestamente infondato in quanto si procede per furto pluriaggravato, donde la pena minima è superiore a quella di cui all'art. 131-bis, primo comma, cod. pen. 2Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara in P.Q.M
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