Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 207/2021
ECLI:EU:T:2021:309
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0854
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
2 giugno 2021 (
*1
)
«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo MONTANA – Impedimento alla registrazione assoluto – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001] – Diritto al contraddittorio – Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Esame d’ufficio dei fatti – Ammissione delle prove prodotte per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso – Articolo 95, paragrafi 1 e 2, del regolamento 2017/1001»
Nella causa T‑854/19,
[OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG
, con sede in Delbrück (Germania), rappresentata da L. Pechan e N. Fangmann, avvocati,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
, rappresentato da D. Gája, in qualità di agente,
convenuto,
controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale,
RDS Design ApS
, con sede in Allerød (Danimarca), rappresentata da J. Viinberg, avvocato,
avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 ottobre 2019 (procedimento R 2393/2018-4), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la [OSCURATO:PERSONA] e la RDS Design,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione),
composto da A.M. [OSCURATO:PERSONA], presidente, V. [OSCURATO:PERSONA] e G. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), giudici,
cancelliere: J. Pichon, amministratrice
visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 dicembre 2019;
visto il controricorso dell’EUIPO, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 marzo 2020;
visto il controricorso dell’interveniente, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 marzo 2020;
visti i quesiti scritti del Tribunale alle parti e le relative risposte di queste ultime, depositati presso la cancelleria del Tribunale il 5 e il 16 ottobre 2020;
vista la decisione del 22 ottobre 2020, che ha disposto la riunione delle cause da T‑854/19 a T‑856/19 ai fini della fase orale del procedimento,
in seguito all’udienza del 26 novembre 2020,
ha pronunciato la seguente
Sentenza (
1
)
[
omissis
]
Conclusioni delle parti
10
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
–
annullare la decisione impugnata;
–
accogliere la domanda di dichiarazione di nullità e annullare il marchio contestato per i prodotti e servizi di cui trattasi;
–
condannare l’EUIPO e l’interveniente alle spese, ivi comprese quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso.
11
In udienza, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al secondo capo delle sue conclusioni, cosa della quale è stato preso atto nel verbale d’udienza.
12
L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:
–
respingere il ricorso;
–
condannare la ricorrente alle spese.
13
L’interveniente chiede che il Tribunale voglia respingere il ricorso.
In diritto
[
omissis
]
Sul primo motivo di ricorso, attinente alla violazione dell’articolo 95, paragrafi 1 e 2, del regolamento 2017/1001
17
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente contesta, in sostanza, alla commissione di ricorso, da un lato, di aver ammesso le prove presentate tardivamente dall’interveniente ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 e, dall’altro, di aver esaminato d’ufficio taluni fatti in violazione dell’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001. Il primo motivo di ricorso può quindi essere diviso in due censure distinte che riguardano la violazione delle due disposizioni summenzionate.
Sulla prima censura del primo motivo di ricorso, vertente su una violazione dell’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001
[
omissis
]
23
Secondo l’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, l’EUIPO «può non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato per tempo».
24
Dalla formulazione dell’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 deriva che, in linea generale e salvo disposizioni contrarie, la presentazione di fatti e prove ad opera delle parti rimane possibile dopo la scadenza dei termini cui tale presentazione è soggetta, in applicazione delle disposizioni dello stesso regolamento, e che all’EUIPO non è affatto precluso prendere in considerazione fatti e prove così tardivamente dedotti o prodotti [sentenze del 13 marzo 2007, UAMI/Kaul,
C‑29/05 P
,
EU:C:2007:162
, punto
42
; del 19 aprile 2018, EUIPO/Group,
C‑478/16 P
, non pubblicata,
EU:C:2018:268
, punto
34
, e del 21 marzo 2019, Pan/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] UK (TOBBIA),
T‑777/17
, non pubblicata,
EU:T:2019:180
, punto
21
].
25
Precisando che l’EUIPO «può», in un caso del genere, decidere di non tenere conto di tali prove, l’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 gli conferisce, infatti, un ampio potere discrezionale al fine di decidere, pur motivando la propria decisione su tale punto, se occorra o meno tenere conto di tali prove (v., in tal senso, sentenze del 13 marzo 2007, UAMI/Kaul,
C‑29/05 P
,
EU:C:2007:162
, punto
43
; del 24 gennaio 2018, EUIPO/[OSCURATO:PERSONA],
C‑634/16 P
,
EU:C:2018:30
, punto
56
, e del 21 marzo 2019, TOBBIA,
T‑777/17
, non pubblicata,
EU:T:2019:180
, punto
22
).
26
Inoltre, l’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento 2018/625 circoscrive l’esercizio della discrezionalità prevista dall’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 per quanto riguarda i fatti invocati e le prove addotte per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso. Tale disposizione prevede infatti quanto segue:
«Conformemente all’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento [2017/1001], la commissione di ricorso può accogliere fatti o prove presentati per la prima volta dinanzi ad essa solo se tali fatti o prove soddisfano le seguenti condizioni:
a)
possono, a un primo esame, essere rilevanti per l’esito della causa; e
b)
non sono stati presentati per tempo per valide ragioni, in particolare se vanno semplicemente a integrare i fatti e le prove pertinenti che erano già stati presentati per tempo, o (…) sono depositati per contestare valutazioni effettuate o (…) esaminat[e] d’ufficio dall’organo di primo grado nella decisione soggetta a ricorso».
[
omissis
]
Sulla seconda censura del primo motivo di ricorso, attinente alla violazione dell’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001
34
La ricorrente sostiene che, conformemente all’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, nei procedimenti di dichiarazione di nullità basati su motivi di nullità assoluta, l’EUIPO limita il suo esame ai motivi e agli argomenti presentati dalle parti. Un marchio registrato dell’Unione europea sarebbe presunto valido e spetterebbe alla persona che ha presentato la domanda di dichiarazione di nullità far valere dinanzi all’EUIPO gli elementi concreti che mettono in dubbio la sua validità.
35
La ricorrente ritiene pertanto che la commissione di ricorso non fosse autorizzata a basarsi sulle sue proprie constatazioni di fatto. Orbene, nella decisione impugnata la commissione di ricorso si sarebbe basata su «fatti aggiuntivi» non invocati dalle parti.
36
Secondo la ricorrente, tali fatti riguardano, in primo luogo, la popolazione dello Stato del Montana (punto 29 della decisione impugnata), in secondo luogo, la popolarità di altre destinazioni turistiche come gli [OSCURATO:PERSONA] della California o della Florida (punto 31 della decisione impugnata), in terzo luogo, il riferimento a termini connessi alla parola «montana» in alcune lingue europee e l’associazione di tale parola con il comune svizzero di Crans-Montana (punti 32 e 33 della decisione impugnata), in quarto luogo, la percentuale di foreste nei territori degli [OSCURATO:PERSONA] e di alcuni [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione (punti 42 e 43 della decisione impugnata) e, in quinto luogo, informazioni tratte dall’[OSCURATO:PERSONA]
sulla vegetazione e l’economia del Montana (punti 40, 51 e 52 della decisione impugnata).
37
L’EUIPO e l’interveniente contestano la tesi della ricorrente.
38
Secondo una giurisprudenza costante, in conformità all’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, nell’ambito dell’esame degli impedimenti alla registrazione assoluti, gli esaminatori dell’EUIPO e, in sede di ricorso, le commissioni di ricorso dell’EUIPO devono procedere all’esame d’ufficio dei fatti per stabilire se al marchio di cui si chiede la registrazione si applichi, o no, uno degli impedimenti assoluti alla registrazione enunciati all’articolo 7 del medesimo regolamento. Ne deriva che gli organi competenti dell’EUIPO possono essere indotti a basare le loro decisioni su fatti non invocati dal richiedente [v., in tal senso, sentenze del 29 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (Forma di una suola di scarpa),
T‑611/17
, non pubblicata,
EU:T:2019:210
, punto
43
, e del 10 giugno 2020, [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – Wisniewski (Raffigurazione di un motivo a scacchiera),
T‑105/19
, non pubblicata,
EU:T:2020:258
, punto
21
].
39
Tuttavia, nei procedimenti di nullità basati su un impedimento assoluto alla registrazione, la commissione di ricorso non è tenuta ad effettuare di nuovo l’esame d’ufficio dei fatti rilevanti condotto al momento della registrazione da parte degli organi competenti dell’EUIPO. Dagli articoli 59 e 62 del regolamento 2017/1001 discende infatti che il marchio dell’Unione europea è considerato valido fino a quando non venga dichiarato nullo dall’EUIPO a seguito di un procedimento di dichiarazione di nullità. Esso è pertanto presunto valido, il che costituisce la logica conseguenza del controllo condotto dall’EUIPO nell’ambito dell’esame della domanda di registrazione (v., in tal senso, sentenze del 29 marzo 2019, Forma di una suola di scarpa,
T‑611/17
, non pubblicata,
EU:T:2019:210
, punto
44
, e del 10 giugno 2020, Raffigurazione di un motivo a scacchiera,
T‑105/19
, non pubblicata,
EU:T:2020:258
, punto
22
).
40
Tale presunzione di validità limita l’obbligo dell’EUIPO, risultante dall’articolo 95, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001, di esaminare d’ufficio i fatti pertinenti che potrebbero portarlo ad applicare gli impedimenti assoluti alla registrazione all’esame della domanda di marchio dell’Unione europea effettuato dagli esaminatori e, in sede di ricorso, dalle commissioni di ricorso durante la procedura di registrazione di detto marchio. Orbene, nell’ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità, fondato su un impedimento assoluto alla registrazione, poiché si presume la validità del marchio dell’Unione europea registrato, spetta al soggetto che ha presentato la domanda di dichiarazione di nullità far valere dinanzi all’EUIPO gli elementi concreti che mettano in discussione la sua validità. Pertanto, ai sensi della seconda frase dell’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, frase che consolida la giurisprudenza anteriore del Tribunale [sentenza del 13 settembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]),
T‑320/10
,
EU:T:2013:424
, punto
28
], nei procedimenti di dichiarazione di nullità avviati in forza dell’articolo 59 dello stesso regolamento, l’EUIPO limita il proprio esame ai motivi e argomenti presentati dalle parti (v. sentenza del 10 giugno 2020, Raffigurazione di un motivo a scacchiera,
T‑105/19
, non pubblicata,
EU:T:2020:258
, punto
23
e giurisprudenza ivi citata).
41
Tuttavia, anche se la presunzione di validità della registrazione limita l’obbligo dell’EUIPO di esaminare i fatti pertinenti, essa non può, perciò, solo impedirgli di basarsi su fatti notori, segnatamente alla luce degli elementi invocati dalla parte che rimette in discussione la validità del marchio contestato (v., in tal senso, sentenze del 29 marzo 2019, Forma di una suola di scarpa,
T‑611/17
, non pubblicata,
EU:T:2019:210
, punto
46
, e del 10 giugno 2020, Raffigurazione di un motivo a scacchiera,
T‑105/19
, non pubblicata,
EU:T:2020:258
, punto
24
).
42
Peraltro, anche se, nei procedimenti di dichiarazione di nullità basati su un impedimento assoluto alla registrazione, l’EUIPO circoscrive il suo esame ai motivi e agli argomenti presentati dalle parti, ciò non implica che la commissione di ricorso non possa pervenire, nell’ambito della sua valutazione dei fatti, argomenti e prove proposti dal richiedente la dichiarazione di nullità, ad una conclusione diversa da quella proposta da quest’ultimo [v., in tal senso, sentenza del 24 ottobre 2019, [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (Forma di un cubo con facce aventi una struttura a griglia),
T‑601/17
, non pubblicata,
EU:T:2019:765
, punto
82
]. Al riguardo, risulta dall’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 che, per effetto del ricorso su cui è chiamata a decidere, la commissione di ricorso può esercitare le competenze dell’organo che ha emesso la decisione impugnata ed è pertanto tenuta, in tale contesto, a effettuare un nuovo esame completo del merito del ricorso, tanto in diritto quanto in fatto [v., in tal senso, sentenze del 13 marzo 2007, UAMI/Kaul,
C‑29/05 P
,
EU:C:2007:162
, punto
57
; del 4 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO,
da C‑155/18 P a C‑158/18 P
,
EU:C:2020:151
, punto
97
, e del 28 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO (Simply. Connected.),
T‑251/17 e T‑252/17
,
EU:T:2019:202
, punto
27
].
43
Nella fattispecie, è pacifico che la controversia si inscrive in un procedimento di dichiarazione di nullità basato su una causa di nullità assoluta. La commissione di ricorso era quindi tenuta ad esaminare solo i motivi e gli argomenti delle parti, fatta salva la possibilità di prendere in considerazione i fatti notori.
44
Orbene, non si può ritenere che la commissione di ricorso abbia ignorato i limiti del suo esame in violazione dell’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001.
45
Infatti, occorre notare che la commissione di ricorso ha semplicemente esaminato se l’impedimento assoluto specificamente invocato dalla ricorrente fosse tale da rendere nullo il marchio contestato.
[
omissis
]
47
Inoltre, con la decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ritenuto che il marchio MONTANA fosse stato validamente registrato, confermandone così la validità.
48
Di conseguenza, la commissione di ricorso non ha esaminato d’ufficio fatti pertinenti che avrebbero potuto indurla ad applicare altri impedimenti assoluti alla registrazione in grado di mettere in discussione la validità del marchio contestato, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 40.
49
Inoltre, la ricorrente non può sostenere che la commissione di ricorso, nel valutare l’impedimento assoluto in questione, abbia effettuato un esame d’ufficio di alcuni «fatti aggiuntivi» (v. i precedenti punti 35 e 36).
50
In effetti, occorre notare che le constatazioni della commissione di ricorso, elencate al precedente punto 36, rientrano nella sua valutazione degli elementi dedotti dalla ricorrente a sostegno della sua domanda di dichiarazione di nullità e della motivazione della decisione della divisione di annullamento. Esse mirano a rimettere in prospettiva i fatti, le prove e gli argomenti presentati dalla ricorrente nella sua domanda di dichiarazione di nullità che la commissione di ricorso ha ritenuto inesatti o insufficientemente probanti e a confutare le conclusioni cui era giunta la divisione di annullamento accogliendo la domanda di dichiarazione di nullità.
[
omissis
]
56
Ne consegue che, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 42, le constatazioni della commissione di ricorso non fanno che riflettere l’esercizio del nuovo esame completo del merito del ricorso, sia in diritto che in fatto, al termine del quale essa è giunta a una conclusione diversa da quella auspicata dalla ricorrente.
57
Da quanto precede risulta che la seconda censura del primo motivo di ricorso deve essere respinta e, di conseguenza, il primo motivo nella sua totalità.
[
omissis
]
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’[OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).
3)
La RDS Design ApS sopporterà le proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 2 giugno 2021.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: l’inglese.
(
1
) Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.