Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1963

ECLI:EU:C:1963:45
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61963C0002 [OSCURATO:PERSONA] dell'avvocato generale

[OSCURATO:PERSONA]

12 novembre 1963 Traduzione dal tedesco

SOMMARIO

[OSCURATO:PERSONA] (Antefatti e conclusioni delle parti) Valutazione giuridica A — Ricevibilità

1. Ritualità degli atti introduttivi

2. Delimitazione della materia del contendere

3. Ammissibilità delle conclusioni subordinate B — Fondatezza

I. Se sia giustificata in linea di merito l'applicazione di ammende e di penalità di mora

1. Le ammende

2. Le penalità di mora

II. L'importo delle sanzioni C — [OSCURATO:PERSONA], signori giudici , Le attuali controversie, riunite con ordinanza della Corte del 14 marzo 1963 ai fini della discussione scritta e orale e della sentenza, rappresentano la prosecuzione delle cause da 5 a 11, 13 e 14-62, promosse dalle stesse imprese contro l'[OSCURATO:PERSONA], poco più di 18 mesi or sono.

Esse traggono origine dagli sforzi di quest'ultima per ottenere dati attendibili sul consumo di rottame, ai fini della liquidazione del consorzio di perequazione.

A tale scopo la Direzione Generale «Acciaio» dell'[OSCURATO:PERSONA] inviò, in data 27 novembre 1961, delle lettere alle imprese ricorrenti, che si avvalgono di forni elettrici, chiedendo loro di inviarle gli originali o le copie delle fatture dell'energia elettrica riguardanti la loro attività produttiva durante il periodo aprile 1954-novembre 1958; di attestare che i documenti presentati riflettevano l'intero consumo di energia elettrica; e, nel caso le fatture non fossero più in possesso delle imprese stesse, di chiederne copia alle aziende elettriche.

Non avendo le imprese ottemperato all'invito, neppure dopo uno scambio di lettere con l'[OSCURATO:PERSONA], quest'ultima, in data 23 febbraio 1962, emanò decisioni formali, con le quali fissava un termine per l'invio dei documenti indicati nelle lettere del 27 novembre 1961.

Le decisioni furono impugnate davanti alla Corte di Giustizia e costituiscono l'oggetto delle cause da 5 a 11, 13 e 14-62.

Mentre pendevano i procedimenti, in data 27 agosto 1962, l'[OSCURATO:PERSONA] inviò lettere raccomandate alle imprese ricorrenti, ponendo alle stesse un termine per l'esecuzione delle decisioni impugnate, e chiedendo che le fossero comunicate le eventuali osservazioni a norma dell'articolo 36 del Trattato.

Le imprese esposero tali osservazioni nelle lettere del settembre 1962 dando luogo a una ulteriore corrispondenza con l'[OSCURATO:PERSONA].

Le cause furono chiuse dalla sentenza del 14 dicembre 1962, con la quale la Corte respinse i ricorsi.

Non essendo pervenute all'[OSCURATO:PERSONA] le fatture di energia elettrica richieste, quest'ultima, in data 18 dicembre 1962, emanò nuove decisioni, infliggendo questa volta alle imprese in questione delle ammende e delle penalità di mora per ogni giorno di ritardo nell'adempiere l'obbligo di esibire le fatture, penalità calcolate a partire dall'ottavo giorno dalla notifica delle decisioni.

Di tali sanzioni pecuniarie si discute nelle attuali controversie.

Tutte le ricorrenti chiedono l'annullamento delle decisioni dell'[OSCURATO:PERSONA] e, in via subordinata, la riduzione delle ammende inflitte, rispettivamente di , e , nonché la liberazione dall'obbligo di pagare le penalità di mora.

L'[OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'irricevibilità dei ricorsi presentati e, in ogni caso, per la loro infondatezza.

Valutazione giuridica

A — RICEVIBILITÀ

Nella valutazione giuridica della materia dal contendere, diverse eccezioni dell'[OSCURATO:PERSONA] offrono lo spunto per pronunciarsi, in primo luogo, su alcune questioni concernenti la ricevibilità.

1. L'[OSCURATO:PERSONA] sostiene che l'atto introduttivo non risponde ai requisiti di forma previsti dallo Statuto della Corte e dal suo Regolamento di procedura, per il fatto che non risultano abbastanza chiaramente dal contesto i motivi fatti valere.

In realtà negli atti introduttivi si cercherebbero invano le categorie giuridiche menzionate dal Trattato (violazione del Trattato, violazione di forme essenziali, sviamento di potere).

Le ricorrenti si limitano a descrivere la situazione di fatto e di qualificare come illegittima, in rapporto a determinate circostanze, la condotta dell'[OSCURATO:PERSONA].

Per esempio, esse si richiamano a controlli precedentemente eseguiti, al diritto fiscale italiano, a norma del quale le imprese sono obbligate a conservare i documenti contabili solo per un certo periodo di tempo, e al fatto che alcune ricorrenti non hanno esercitato un'attività produttiva del tipo in questione durante il periodo di funzionamento del consorzio di perequazione.

Senza dubbio siffatta redazione degli atti introduttivi appare poco soddisfacente, anche se è certo che, per soddisfare alle norme di procedura, non è necessario che i mezzi di impugnazione siano indicati con espresso riferimento alle categorie enunciate nel Trattato.

Ma dal momento che le deduzioni e i mezzi di impugnazione sono chiaramente riconoscibili e delineabili, e consentono alla Corte un esame delle decisioni impugnate, anzi una relativa rubricazione degli stessi secondo le categorie del Trattato, non dovrebbe esservi ragione di dichiarare irricevibili i ricorsi per mancanza dei requisiti formali di cui all'articolo 22 dello Statuto e all'articolo 38, paragrafo 1, del Regolamento di procedura.

2. Si tratta ora di delimitare la materia del contendere rispetto a quella dei procedimenti conclusi dalla sentenza del 14 dicembre 1962.

Infatti, quanto ha formato oggetto di controversia tra le parti in dette cause rimane sottratto a un nuovo esame nella stessa sede.

Con la citata sentenza la Corte affermò in sostanza che era legittimo per l'[OSCURATO:PERSONA] richiedere l'esibizione di certe fatture di energia elettrica, nonché l'assicurazione che dette fatture si riferivano all'intero consumo di energia delle imprese.

Essa ritenne anche che non fosse «eccessiva» la richiesta di inviare i documenti a Lussemburgo.

Per quanto riguarda l'obiezione avanzata dalle ricorrenti nella discussione orale, secondo la quale tale invio poteva risultare impossibile perché il diritto italiano obbliga le imprese a conservare i documenti contabili solo per cinque anni, la Corte ha stabilito che questa circostanza non influiva sulla legittimità delle decisioni.

In aggiunta, la Corte osservò tuttavia : «spetterà all'[OSCURATO:PERSONA] stabilire se la mancata esibizione di determinate fatture sia giustificata, alla luce delle norme applicabili, e trarne le debite conseguenze».

Ne consegue che restano esclusi dall'attuale processo tutti gli argomenti che si riferiscono alla legittimità della richiesta di esibire le fatture, indipendentemente dal fatto che siano stati effettivamente dedotti, o che soltanto abbiano potuto esserlo.

Si deve dunque respingere l'argomento secondo il quale l'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], invece di chiedere l'esibizione delle fatture, avrebbe potuto esaminare la contabilità delle ricorrenti, traendone le relative conclusioni.

La stessa affermazione vale per l'argomento secondo il quale i controlli precedentemente eseguiti avrebbero tolto all'[OSCURATO:PERSONA] il diritto di pretendere l'esibizione di certi documenti contabili.

Infine, a identica conclusione si deve giungere per l'argomento secondo il quale l'[OSCURATO:PERSONA] sarebbe vincolata, per la rettifica di precedenti imposizioni, all'osservanza di certi termini, in corrispondenza alle norme tributarie nazionali, ed ove, decorsi questi termini,, non possa procedere alla rettifica, verrebbe meno ogni suo interesse a pretendere, l'esibizione di documenti contabili che avrebbero dovuto servire alla rettifica in questione.

Secondo il tenore della sentenza 14 dicembre 1962, potranno ormai discutersi solo le questioni riguardanti le cause di giustificazione o le scusanti dell'inosservanza delle decisioni 23 febbraio 1962, come pure, naturalmente, i problemi relativi al calcolo delle ammende e all'applicazione delle penalità di mora.

Tuttavia, dal momento che le deduzioni delle ricorrenti non si limitano, senza dubbio, agli argomenti sopra ricordati, e che sono esclusi, ma ne contengono anche altri ammissibili, i ricorsi rimangono ricevibili.

3. Dobbiamo infine esaminare come vada giudicata l'ammissibilità delle conclusioni subordinate, in relazione al fatto che gli atti introduttivi contengono solo un richiamo all'articolo 33 e non un espresso riferimento all'articolo 36 del Trattato, e che una modifica (riduzione) delle sanzioni pecuniarie può essere disposta dalla Corte solo in virtù di quest'ultimo articolo.

Io credo che anche su questo punto non si debba cedere a un eccessivo formalismo.

Le conclusioni dei ricorsi sono così chiaramente formulate che logicamente si può ricavare da esse un riferimento all'articolo

36. Inoltre gli atti introduttivi contengono argomenti che evidentemente giustificano le domande di riduzione delle ammende e l'annullamento delle penalità di mora (per esempio i richiami alla situazione economica delle ricorrenti o all'incertezza della situazione giuridica, che dovrebbero scusare la condotta delle stesse).

D'altro canto l'omissione di un esplicito richiamo all'articolo 36 non può essere decisiva, soprattutto in quanto è sicura giurisprudenza della Corte che, nell'indicare i motivi di ricorso, il ricorrente non è obbligato a far espresso riferimento a determinati articoli del Trattato.

Nemmeno le conclusioni subordinate possono perciò essere ritenute inammissibili.

B — FONDATEZZA

Dopo queste brevi osservazioni sulla ricevibilità, vengo ora al merito.

I. Se l'applicazione di ammende e di penalità di mora sia giustificata nel merito.

1. Le ammende Le decisioni impugnate si basano sull'articolo 47 del Trattato, secondo il quale l'[OSCURATO:PERSONA] può raccogliere informazioni e fare eseguire i necessari accertamenti.

A norma del comma 3, l'[OSCURATO:PERSONA] può infliggere alle imprese che si sottraggono agli obblighi loro imposti da decisioni prese in applicazione dell'articolo stesso, ammende d'ammontare massimo pari all'1 % del volume d'affari annuo e penalità di mora d'ammontare massimo pari al 5 % del volume d'affari medio giornaliero per ogni giorno di ritardo.

Per quanto riguarda il nostro caso, in applicazione dell'articolo 47, 1 o comma, sono state appunto emanate le decisioni individuali del 23 febbraio 1962, che chiedevano alle ricorrenti di esibire certi documenti entro un termine di 15 giorni.

Il termine stabilito è trascorso senza che l'[OSCURATO:PERSONA] abbia ricevuto le fatture richieste e senza che le ricorrenti abbiano intrapreso sforzi per procurarsene i duplicati presso le aziende erogatrici.

Possiamo dunque dire che, stando all'apparente svolgimento dei fatti e al risultato perseguito, esistono i presupposti di cui all'articolo

47. Il 3 o comma di tale articolo, infatti, non parte dal presupposto che una omissione illecita sussista solo dal momento in cui la Corte di Giustizia dichiari legittima la decisione obbligatoria dell'[OSCURATO:PERSONA], il cui mancato adempimento dev'essere punito.

Al contrario, le decisioni dell'[OSCURATO:PERSONA] sono immediatamente vincolanti, e nemmeno la presentazione del ricorso ha effetto sospensivo.

Ma questa prima constatazione non è sufficiente per giustificare l'applicazione di una norma penale, qual'è indubbiamente l'articolo

47. È necessario, infatti, considerare altre circostanze di natura oggettiva e soggettiva.

Tale è anzitutto l'eccezione che l'adempimento dell'obbligo imposto era impossibile.

Essa è indubbiamente degna di considerazione perché nessuno può essere punito per non aver compiuto ciò che era impossibile.

Per quanto concerne questa eccezione bisogna tener distinti due aspetti : a) Da un lato, quattro imprese sostengono di non aver esercitato, durante certi periodi tra l'aprile 1954 e il novembre 1958, una attività rilevante per la perequazione del rottame.

Sarebbe stato dunque impossibile, affermano, esibire fatture di energia elettrica relative a tale periodo.

Si potrebbe anzitutto replicare che l'obiezione riguarda la legittimità di richieste di esibizione e appartiene perciò al procedimento chiuso con la sentenza del 14 dicembre 1962, perché nelle decisioni oggetto di tale controversia l'obbligo di esibizione era imposto in maniera eguale per tutte le imprese ricorrenti, con riferimento al periodo aprile 1954-novembre 1958.

Ma l'[OSCURATO:PERSONA] dichiarò, inoltre, che, con la generica formulazione delle decisioni del 23 febbraio 1962, aveva voluto soltanto ordinare alle imprese di esibire le fatture dell'energia elettrica relative alla loro produzione a base di rottame durante il periodo in questione.

Essa affermò che la sua decisione sanzionatoria si fondava sulla circostanza che le fatture non erano state esibite neppure per il limitato periodo di tempo in cui tale produzione si svolse.

Se così stanno le cose, ossia se la particolare situazione delle quattro imprese ricorrenti, nota all'[OSCURATO:PERSONA], non ha avuto rilievo per la determinazione della penalità, per tacere del giudizio sulla punibilità della loro condotta, essa non deve entrare in considerazione neppure quando si tratta di valutare le decisioni sanzionatone. b) Di maggiore importanza è il secondo aspetto dell'eccezione tratta dalla impossibilità.

Si è fatta valere la circostanza che i documenti richiesti furono distrutti dalle imprese quando esse non ritennero più necessaria la loro conservazione, e ciò per vari motivi: in ispecie per i rinnovati controlli da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], che dette imprese credevano ormai ultimati, e in considerazione delle norme e della prassi del sistema tributario italiano.

Per quel che riguarda i fatti, abbiamo avuto a questo proposito un ulteriore chiarimento attraverso le risposte delle ricorrenti alle domande poste dalla Corte il 2 ottobre 1963.

Ne ricaviamo che in relazione al momento della distruzione delle fatture bisogna fare talune distinzioni. — La ricorrente della causa 7-63 ha dedotto che, come piccola impresa, non è tenuta, di norma, a conservare le fatture, con il che ha voluto evidentemente dire che le sue fatture di energia elettrica non esistevano più già prima della richiesta dell'[OSCURATO:PERSONA]. — Nelle cause da 3 a 6, 8, 9 e 10-63 le ricorrenti hanno spiegato che le fatture in questione erano state distrutte nella seconda metà del dicembre 1961 (causa 8-63), nel gennaio 1962 (cause 3, 4, 6, 9 e 10-63) e nei primi giorni del febbraio 1962 (causa 5-63). — La ricorrente nella causa 2-63, infine, avrebbe distrutto, nell'ottobre 1962, come sappiamo, le fatture riferentisi agli anni 1957 e 1958; per le fatture del periodo antecedente non fu invece indicato il momento della loro distruzione.

Le varie situazioni vanno quindi giudicate in relazione alla loro diversità. i) Consideriamo anzitutto la causa 2-63.

Al riguardo l'argomento dell'impossibilità di esibire le fatture è chiaramente privo di valore, essendo certo. che una parte di esse esisteva ancora al momento dell'emanazione della decisione del 23 febbraio 1962 e in quello della sua notificazione, come pure durante il decorso del termine fissato in tale decisione; era dunque possibile darvi esecuzione.

L'impossibilità intervenne soltanto alcuni mesi più tardi. ii) Diversamente stanno le cose per le imprese che distrussero le fatture, come affermano, nel dicembre 1961, nel gennaio 1962 e nel febbraio 1962.

Se si mettono da parte i dubbi relativi all'esattezza degli elementi forniti dalle ricorrenti, tenuto conto del fatto che nei procedimenti da 5 a 11, 13 e 14-62 soltanto nella discussione orale, e anche lì in forma molto vaga, si era parlato della circostanza che il diritto nazionale limita a 5 anni il dovere di conservare i documenti contabili, mentre la non esistenza di quelli richiesti sarebbe stata allora un argomento efficacissimo, possiamo ricavare quanto segue : Al momento dell'emanazione e della notifica della decisione 23 febbraio 1962 era effettivamente impossibile produrre le fatture originariamente in possesso delle ricorrenti.

Se si ravvisasse in tale decisione soltanto l'imposizione dell'obbligo di esibire le fatture inviate alle ricorrenti dalle imprese elettriche e posto che la mancata esecuzione di una prestazione impossibile non può. dar luogo a sanzioni, la punibilità sussisterebbe unicamente ove la distruzione compiuta prima dell'emanazione della decisione fosse sufficiente per dar applicazione all'articolo 47, commi 1 e

3. Sorgono invece legittimi dubbi, perché, a norma dell'articolo 47 comma 3 del Trattato, una condotta è punibile solo allorché rappresenta la mancata esecuzione di una decisione adottata in base all'articolo stesso.

Una simile decisione, destinata a imporre l'esibizione o la conservazione delle, fatture, non esisteva evidentemente nel momento in cui queste furono distrutte.

Allora vi era unicamente una lettera della Direzione generale «Acciaio», Direzione «Mercato,», del 27 novembre 1961.

Tale lettera, però, costituisce un così chiaro antecedente delle successive decisioni formali, che si potrebbe sostenere la tesi che la distruzione delle fatture, compiuta dopo avuta conoscenza di tale lettera, va considerata equivalente, in quanto colpevole determinazione dell'impossibilità, a una voluta inadempienza alle decisioni del febbraio 1962.

Ma, anche ove si respinga questa costruzione come inconciliabile coi principi del diritto penale, la non punibilità delle ricorrenti non è ancora dimostrata.

La tesi che le decisioni del 23 febbraio 1962 si riferiscono semplicemente ai documenti che si trovavano in possesso delle ricorrenti appare insostenibile.

A mio parere le decisioni vanno considerate come la formale comunicazione di quanto aveva detto la Direzione generale «Acciaio» nella sua lettera del 27 novembre 1961.

In essa veniva espressamente prescritto alle imprese, nel caso non avessero tutti i documenti, di chiedere, per iscritto ed entro un certo termine, alle aziende elettriche di inviare le fatture all'[OSCURATO:PERSONA].

Ne consegue che le decisioni del 23 febbraio 1962 avevano alternativamente stabilito l'obbligo di adoperarsi efficacemente per ottenere i duplicati delle fatture.

Se le si interpreta in questo modo, l'eccezione tratta dall'impossibilità risulta infondata per tutte le ricorrenti.

Per quanto riguarda l'obbligo alternativo di procurarsi i duplicati, sappiamo dagli allegati alle memorie che le ricorrenti fecero i primi tentativi in tal senso non prima della data di pubblicazione della sentenza 14 dicembre 1962.

Il termine stabilito nelle decisioni del 23 febbraio 1962 era in quel momento ampiamente decorso.

È chiaro pertanto che le imprese non hanno effettivamente adempiuto a un obbligo imposto dall'[OSCURATO:PERSONA].

Con ciò non si è ancora completamente esaminata la legittimità in linea di principio delle decisioni sanzionatone.

Si devono ancora considerare aspetti che potrebbero venir presi in considerazione come cause giustificative o discriminanti. — Quando le ricorrenti si dilungano ampiamente e con insistenza sulle nonne nazionali italiane relative all'obbligo della conservazione dei documenti contabili, lo fanno, tra altro, per giustificare la loro mancata richiesta alle aziende elettriche.

Anche queste ultime, sostengono le ricorrenti, erano tenute alla conservazione solo per un tempo limitato, e poteva quindi apparire inutile chiedere i duplicati delle fatture relative a un periodo anteriore.

Ora l'omissione di un atto inutile non potrebbe essere punita.

Questa deduzione è, a mio giudizio, irrilevante, poiché i documenti prodotti dalle ricorrenti ci permettono di constatare che le aziende elettriche non hanno risposto del tutto negativamente alle domande del dicembre 1962 e del gennaio 1963.

Ancora in corso di causa si è potuto persino ottenere, in tre casi, che le aziende elettriche fornissero all'[OSCURATO:PERSONA] per lo meno talune informazioni, e anche duplicati di fatture relative a un limitato periodo di tempo. — Quale possibile causa di giustificazione si prospetta anche il fatto che le ricorrenti han potuto nutrire dubbi sulla portata giuridica delle decisioni del febbraio 1962, e precisamente sul punto se queste sancivano un obbligo di procurarsi copia delle fatture presso le imprese elettriche.

Non credo, però, di poter aderire a questa opinione, poiché dalla lettera dell'[OSCURATO:PERSONA] del novembre 1961, era possibile ricavare elementi per valutare l'esatta portata della successiva decisione formale. — Infine, non dovrebbe valere come causa di giustificazione neppure la circostanza che le ricorrenti potevano aver dubbi sulla legittimità delle decisioni del febbraio 1962, le quali realmente comportano un obbligo di informazione e di esibizione di documenti straordinariamente vasto.

Se le ricorrenti, nella sicura convinzione dell'illegittimità di tali decisioni, ne tralasciarono l'esecuzione, devono sopportare un rischio, e quindi anche quello di subire una pena, se la Corte di Giustizia apprezzerà diversamente la legittimità delle decisioni.

In ogni caso questi due ultimi argomenti possono avere une certa importanza nella commisurazione della pena.

Riassumendo, devo concludere che tutti gli argomenti addotti in relazione alla legittimità delle decisioni sanzionatone non sono sufficienti, in linea di principio, per determinarne l'annullamento.

2. Le penalità di mora Le penalità di mora non hanno la funzione di una pena quale conseguenza di una infrazione commessa; esse servono invece a provocare un comportamento futuro.

Nei casi in esame, l'[OSCURATO:PERSONA] ha stabilito che, a partire dall'ottavo giorno dalla notifica delle decisioni, le imprese debbono pagare penalità di mora per ogni giorno di ritardo nell'adempiere all'obbligo di farle pervenire le fatture dell'energia elettrica sopramenzionate e di fornire l'assicurazione della loro completezza.

Anche nella valutazione della legittimità delle penalità di mora ha rilievo anzitutto la circostanza che le ricorrenti hanno distrutto le fatture che si trovavano in loro possesso, e ciò, come sostengono, senza eccezione prima dell'emanazione delle decisioni concernenti le penalità di mora.

Se queste fossero rivolte unicamente a provocare l'esibizione dei documenti esistenti negli archivi delle ricorrenti, dovremmo concludere che il fine perseguito era irrealizzabile e le penalità di mora, di conseguenza, illegittime.

Ma il testo delle decisioni impugnate, come pure l'interpretazione delle decisioni esecutive del 23 febbraio 1962 riguardanti gli obblighi delle ricorrenti, non inducono alla conclusione che all'[OSCURATO:PERSONA] interessassero solo gli originali delle fatture e non anche le copie, da procurarsi in caso di necessità.

Pertanto, finché non venga dimostrato che non si possono più ottenere i duplicati, le decisioni in questione non possono venir annullate argomentando che esse erano intese a ottenere l'esecuzione di una prestazione impossibile.

Merita invece considerazione un altro argomento.

In seguito alla distruzione delle fatture, le ricorrenti, come già ricordato, hanno visto necessariamente mutare il contenuto del loro obbligo nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA].

In luogo del dovere di esibire documenti, è sorto quello di procurarsene i duplicati presso le aziende elettriche.

Quest'obbligo si esaurisce in una pressante richiesta rivolta alle aziende erogatrici, e non comprende, quindi, una garanzia per l'evento perseguito dall'[OSCURATO:PERSONA], la cui realizzazione dipende dall'atto di un terzo, cioè delle aziende elettriche.

Dal testo delle decisioni sulle penalità di mora si deve però trarre senz'altro la conclusione che solo il ricevimento da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] dei documenti richiesti può essere considerato quale sufficiente adempimento dell'obbligo imposto alle ricorrenti e tale da far cessare un'ulteriore applicazione delle penalità giornaliere.

Le ricorrenti debbono perciò subire le conseguenze negative del mancato verificarsi di un evento, la cui produzione dipende anche dalla volontà dei terzi.

In tal modo, a mio avviso, le decisioni sorpassano i limiti ammissibili per un provvedimento di natura coercitiva.

Ciò non si verificherebbe se le decisioni si limitassero a stabilire penalità per ogni giorno di ritardo nell'intraprendere i tentativi per ottenere le fatture dalle industrie elettriche.

Per questo motivo le decisioni devono essere considerate illegittime e quindi annullate, poiché una modificazione da parte della Corte di Giustizia, a norma dell'articolo 36 del Trattato, sarebbe concepibile solo nell'ipotesi di vizi nel calcolo dell'importo delle sanzioni, e non invece nel caso di errata individuazione dei presupposti della loro applicabilità.

II. L'importo delle sanzioni Per quanto riguarda l'ammontare della sanzione e il calcolo delle penalità di mora, le ricorrenti hanno infine elevato delle censure che, ove si concordi col risultato cui sopra giungemmo, vanno certamente trattate nei limiti in cui si riferiscono alle ammende.

Le ricorrenti invocano sostanzialmente la loro debole consistenza economica, nonché l'incertezza della situazione giuridica relativa all'obbligo di conservare i documenti contabili.

Di questi argomenti, il primo, a mio parere, non può essere preso in considerazione, perché è stato esposto in maniera troppo generica e senza alcuna motivazione.

Il secondo offre invece lo spunto ad alcune osservazioni, sia pure in un senso diverso da quello inteso dalle ricorrenti, poiché, a mio giudizio, quest'ultime sono punite non per la violazione dell'obbligo di conservare le fatture, ma per non essersi procurate i duplicati.

Se si deve partire dalla premessa di fatto che quando furono emanate le decisioni del febbraio 1962 le fatture non erano più in possesso delle ricorrenti (è questo il caso nelle cause da 3 a 10-63), si potrebbe pensare che l'errata interpretazione di tali decisioni obbligatorie e l'inesatta valutazione della loro legittimità da parte delle ricorrenti stesse, pur non costituendo discriminanti atte a determinare una pronuncia di non punibilità, possono tuttavia valere quali errori idonei a diminuire la gravità della colpa.

In effetti, senza alcun dubbio, la richiesta dell'[OSCURATO:PERSONA] del febbraio 1962 si riferiva in primo luogo alla immediata presentazione dei documenti che si trovavano in possesso delle ricorrenti, mentre le imprese potevano nutrire dubbi se fosse loro ordinato di procurarsi i duplicati presso le industrie elettriche.

Si può inoltre ritenere che sulla legittimità di un obbligo così vasto potessero sorgere delle incertezze.

In rapporto a questi casi, nel valutare l'ammontare della sanzione può avere un certo peso anche la considerazione che l'illecito realmente compiuto dalle ricorrenti, e che consiste soltanto nel non essersi procurate i duplicati, va giudicato con minore severità che se si fosse trattato di una continuata violazione dell'obbligo di esibire documenti a propria disposizione, Sotto il profilo degli effetti giuridici, si deve constatare una differenza, poiché gli sforzi volti a ottenere delle copie non portavano, per quanto riguarda il fine di informare l'[OSCURATO:PERSONA], a un risultato altrettanto sicuro come l'immediata esibizione dei documenti in possesso delle ricorrenti.

Queste osservazioni non valgono certamente, come si è già accennato, per la causa 2-63, cioè per la fattispecie in cui l'impresa possedeva per lo meno una parte dei documenti richiesti, in un momento successivo alla notifica della decisione del febbraio 1962, documenti che furono distrutti soltanto nell'ottobre del 1962.

In questo caso l'illecito consiste nella mancata esibizione dei documenti in possesso della ricorrente.

Le altre circostanze addotte (rinnovati controlli da parte della [OSCURATO:PERSONA] o degli ispettori dell'[OSCURATO:PERSONA], istruzioni agli ispettori di non estendere i controlli al di là degli ultimi tre anni) non possono essere considerati quali circostanze diminuenti la colpa.

Esse furono dedotte per giustificare in un certo' senso la distruzione dei documenti contabili.

Ma, dal momento che questa distruzione fu compiuta solo dopo aver ricevuto le lettere dell'[OSCURATO:PERSONA] del novembre 1961, le ricorrenti non potevano aver dubbi sull'intenzione di quest'ultima di compiere nuovi e ampi controlli.

Nelle decisioni sanzionatorie l'[OSCURATO:PERSONA] ha inflitto ammende in ragione dello 0,50 % dell'annuo giro d'affari.

Si è, dunque, ben lungi dal limite massimo previsto dal Trattato (art. 47 comma terzo) ossia l'1 %.

Tuttavia, poiché non possiamo sapere se la. distruzione dei documenti contabili, distruzione che le era stata comunicata dalle imprese nel settembre 1962, sia stata sufficientemente considerata dall'[OSCURATO:PERSONA], sotto il profilo sopra indicato, ritengo si debba addivenire a una corrispondente modifica e riduzione delle ammende nelle cause da 3 a 10-63.

C — [OSCURATO:PERSONA]

Al termine delle mie, considerazioni, concludo: le domande principali volte all'annullamento delle decisioni sulle ammende sono ricevibili, ma infondate.

Sono invece fondate le conclusioni delle ricorrenti dirette all'annullamento delle penalità di mora, e, per quanto riguarda le cause da 3 a 10-63, sono pure fondate le conclusioni dirette a ottenere una riduzione delle ammende.

In relazione all'annullamento delle penalità di mora, non. vedo alcun motivo per porre le spese del procedimento a carico delle ricorrenti, perché queste avevano informato l'[OSCURATO:PERSONA] nel settembre 1962, cioè prima della decisione impugnata, della distruzione delle fatture; Inoltre, per la questione delle spese, può avere rilievo il fatto che l'[OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente su più punti attinenti alla ricevibilità.

Per la causa 2-63 propongo la compensazione delle spese; per gli altri casi proporrei che si provveda in modo che le ricorrenti sopportino una parte delle: spese minore di quella posta a carico dell'[OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61963C0002 [OSCURATO:PERSONA] dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] 12 novembre 1963 Traduzione dal tedesco SOMMARIO [OSCURATO:PERSONA] (Antefatti e conclusioni delle parti) Valutazione giuridica A — Ricevibilità 1. Ritualità degli atti introduttivi 2. Delimitazione della materia del contendere 3. Ammissibilità delle conclusioni subordinate B — Fondatezza I. Se sia giustificata in linea di merito l'applicazione di ammende e di penalità di mora 1. Le ammende 2. Le penalità di mora II. L'importo delle sanzioni C — [OSCURATO:PERSONA], signori giudici , Le attuali controversie, riunite con ordinanza della Corte del 14 marzo 1963 ai fini della discussione scritta e orale e della sentenza, rappresentano la prosecuzione delle cause da 5 a 11, 13 e 14-62, promosse dalle stesse imprese contro l'[OSCURATO:PERSONA], poco più di 18 mesi or sono. Esse traggono origine dagli sforzi di quest'ultima per ottenere dati attendibili sul consumo di rottame, ai fini della liquidazione del consorzio di perequazione. A tale scopo la Direzione Generale «Acciaio» dell'[OSCURATO:PERSONA] inviò, in data 27 novembre 1961, delle lettere alle imprese ricorrenti, che si avvalgono di forni elettrici, chiedendo loro di inviarle gli originali o le copie delle fatture dell'energia elettrica riguardanti la loro attività produttiva durante il periodo aprile 1954-novembre 1958; di attestare che i documenti presentati riflettevano l'intero consumo di energia elettrica; e, nel caso le fatture non fossero più in possesso delle imprese stesse, di chiederne copia alle aziende elettriche. Non avendo le imprese ottemperato all'invito, neppure dopo uno scambio di lettere con l'[OSCURATO:PERSONA], quest'ultima, in data 23 febbraio 1962, emanò decisioni formali, con le quali fissava un termine per l'invio dei documenti indicati nelle lettere del 27 novembre 1961. Le decisioni furono impugnate davanti alla Corte di Giustizia e costituiscono l'oggetto delle cause da 5 a 11, 13 e 14-62. Mentre pendevano i procedimenti, in data 27 agosto 1962, l'[OSCURATO:PERSONA] inviò lettere raccomandate alle imprese ricorrenti, ponendo alle stesse un termine per l'esecuzione delle decisioni impugnate, e chiedendo che le fossero comunicate le eventuali osservazioni a norma dell'articolo 36 del Trattato. Le imprese esposero tali osservazioni nelle lettere del settembre 1962 dando luogo a una ulteriore corrispondenza con l'[OSCURATO:PERSONA]. Le cause furono chiuse dalla sentenza del 14 dicembre 1962, con la quale la Corte respinse i ricorsi. Non essendo pervenute all'[OSCURATO:PERSONA] le fatture di energia elettrica richieste, quest'ultima, in data 18 dicembre 1962, emanò nuove decisioni, infliggendo questa volta alle imprese in questione delle ammende e delle penalità di mora per ogni giorno di ritardo nell'adempiere l'obbligo di esibire le fatture, penalità calcolate a partire dall'ottavo giorno dalla notifica delle decisioni. Di tali sanzioni pecuniarie si discute nelle attuali controversie. Tutte le ricorrenti chiedono l'annullamento delle decisioni dell'[OSCURATO:PERSONA] e, in via subordinata, la riduzione delle ammende inflitte, rispettivamente di , e , nonché la liberazione dall'obbligo di pagare le penalità di mora. L'[OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'irricevibilità dei ricorsi presentati e, in ogni caso, per la loro infondatezza. Valutazione giuridica A — RICEVIBILITÀ Nella valutazione giuridica della materia dal contendere, diverse eccezioni dell'[OSCURATO:PERSONA] offrono lo spunto per pronunciarsi, in primo luogo, su alcune questioni concernenti la ricevibilità. 1. L'[OSCURATO:PERSONA] sostiene che l'atto introduttivo non risponde ai requisiti di forma previsti dallo Statuto della Corte e dal suo Regolamento di procedura, per il fatto che non risultano abbastanza chiaramente dal contesto i motivi fatti valere. In realtà negli atti introduttivi si cercherebbero invano le categorie giuridiche menzionate dal Trattato (violazione del Trattato, violazione di forme essenziali, sviamento di potere). Le ricorrenti si limitano a descrivere la situazione di fatto e di qualificare come illegittima, in rapporto a determinate circostanze, la condotta dell'[OSCURATO:PERSONA]. Per esempio, esse si richiamano a controlli precedentemente eseguiti, al diritto fiscale italiano, a norma del quale le imprese sono obbligate a conservare i documenti contabili solo per un certo periodo di tempo, e al fatto che alcune ricorrenti non hanno esercitato un'attività produttiva del tipo in questione durante il periodo di funzionamento del consorzio di perequazione. Senza dubbio siffatta redazione degli atti introduttivi appare poco soddisfacente, anche se è certo che, per soddisfare alle norme di procedura, non è necessario che i mezzi di impugnazione siano indicati con espresso riferimento alle categorie enunciate nel Trattato. Ma dal momento che le deduzioni e i mezzi di impugnazione sono chiaramente riconoscibili e delineabili, e consentono alla Corte un esame delle decisioni impugnate, anzi una relativa rubricazione degli stessi secondo le categorie del Trattato, non dovrebbe esservi ragione di dichiarare irricevibili i ricorsi per mancanza dei requisiti formali di cui all'articolo 22 dello Statuto e all'articolo 38, paragrafo 1, del Regolamento di procedura. 2. Si tratta ora di delimitare la materia del contendere rispetto a quella dei procedimenti conclusi dalla sentenza del 14 dicembre 1962. Infatti, quanto ha formato oggetto di controversia tra le parti in dette cause rimane sottratto a un nuovo esame nella stessa sede. Con la citata sentenza la Corte affermò in sostanza che era legittimo per l'[OSCURATO:PERSONA] richiedere l'esibizione di certe fatture di energia elettrica, nonché l'assicurazione che dette fatture si riferivano all'intero consumo di energia delle imprese. Essa ritenne anche che non fosse «eccessiva» la richiesta di inviare i documenti a Lussemburgo. Per quanto riguarda l'obiezione avanzata dalle ricorrenti nella discussione orale, secondo la quale tale invio poteva risultare impossibile perché il diritto italiano obbliga le imprese a conservare i documenti contabili solo per cinque anni, la Corte ha stabilito che questa circostanza non influiva sulla legittimità delle decisioni. In aggiunta, la Corte osservò tuttavia : «spetterà all'[OSCURATO:PERSONA] stabilire se la mancata esibizione di determinate fatture sia giustificata, alla luce delle norme applicabili, e trarne le debite conseguenze». Ne consegue che restano esclusi dall'attuale processo tutti gli argomenti che si riferiscono alla legittimità della richiesta di esibire le fatture, indipendentemente dal fatto che siano stati effettivamente dedotti, o che soltanto abbiano potuto esserlo. Si deve dunque respingere l'argomento secondo il quale l'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], invece di chiedere l'esibizione delle fatture, avrebbe potuto esaminare la contabilità delle ricorrenti, traendone le relative conclusioni. La stessa affermazione vale per l'argomento secondo il quale i controlli precedentemente eseguiti avrebbero tolto all'[OSCURATO:PERSONA] il diritto di pretendere l'esibizione di certi documenti contabili. Infine, a identica conclusione si deve giungere per l'argomento secondo il quale l'[OSCURATO:PERSONA] sarebbe vincolata, per la rettifica di precedenti imposizioni, all'osservanza di certi termini, in corrispondenza alle norme tributarie nazionali, ed ove, decorsi questi termini,, non possa procedere alla rettifica, verrebbe meno ogni suo interesse a pretendere, l'esibizione di documenti contabili che avrebbero dovuto servire alla rettifica in questione. Secondo il tenore della sentenza 14 dicembre 1962, potranno ormai discutersi solo le questioni riguardanti le cause di giustificazione o le scusanti dell'inosservanza delle decisioni 23 febbraio 1962, come pure, naturalmente, i problemi relativi al calcolo delle ammende e all'applicazione delle penalità di mora. Tuttavia, dal momento che le deduzioni delle ricorrenti non si limitano, senza dubbio, agli argomenti sopra ricordati, e che sono esclusi, ma ne contengono anche altri ammissibili, i ricorsi rimangono ricevibili. 3. Dobbiamo infine esaminare come vada giudicata l'ammissibilità delle conclusioni subordinate, in relazione al fatto che gli atti introduttivi contengono solo un richiamo all'articolo 33 e non un espresso riferimento all'articolo 36 del Trattato, e che una modifica (riduzione) delle sanzioni pecuniarie può essere disposta dalla Corte solo in virtù di quest'ultimo articolo. Io credo che anche su questo punto non si debba cedere a un eccessivo formalismo. Le conclusioni dei ricorsi sono così chiaramente formulate che logicamente si può ricavare da esse un riferimento all'articolo 36. Inoltre gli atti introduttivi contengono argomenti che evidentemente giustificano le domande di riduzione delle ammende e l'annullamento delle penalità di mora (per esempio i richiami alla situazione economica delle ricorrenti o all'incertezza della situazione giuridica, che dovrebbero scusare la condotta delle stesse). D'altro canto l'omissione di un esplicito richiamo all'articolo 36 non può essere decisiva, soprattutto in quanto è sicura giurisprudenza della Corte che, nell'indicare i motivi di ricorso, il ricorrente non è obbligato a far espresso riferimento a determinati articoli del Trattato. Nemmeno le conclusioni subordinate possono perciò essere ritenute inammissibili. B — FONDATEZZA Dopo queste brevi osservazioni sulla ricevibilità, vengo ora al merito. I. Se l'applicazione di ammende e di penalità di mora sia giustificata nel merito. 1. Le ammende Le decisioni impugnate si basano sull'articolo 47 del Trattato, secondo il quale l'[OSCURATO:PERSONA] può raccogliere informazioni e fare eseguire i necessari accertamenti. A norma del comma 3, l'[OSCURATO:PERSONA] può infliggere alle imprese che si sottraggono agli obblighi loro imposti da decisioni prese in applicazione dell'articolo stesso, ammende d'ammontare massimo pari all'1 % del volume d'affari annuo e penalità di mora d'ammontare massimo pari al 5 % del volume d'affari medio giornaliero per ogni giorno di ritardo. Per quanto riguarda il nostro caso, in applicazione dell'articolo 47, 1 o comma, sono state appunto emanate le decisioni individuali del 23 febbraio 1962, che chiedevano alle ricorrenti di esibire certi documenti entro un termine di 15 giorni. Il termine stabilito è trascorso senza che l'[OSCURATO:PERSONA] abbia ricevuto le fatture richieste e senza che le ricorrenti abbiano intrapreso sforzi per procurarsene i duplicati presso le aziende erogatrici. Possiamo dunque dire che, stando all'apparente svolgimento dei fatti e al risultato perseguito, esistono i presupposti di cui all'articolo 47. Il 3 o comma di tale articolo, infatti, non parte dal presupposto che una omissione illecita sussista solo dal momento in cui la Corte di Giustizia dichiari legittima la decisione obbligatoria dell'[OSCURATO:PERSONA], il cui mancato adempimento dev'essere punito. Al contrario, le decisioni dell'[OSCURATO:PERSONA] sono immediatamente vincolanti, e nemmeno la presentazione del ricorso ha effetto sospensivo. Ma questa prima constatazione non è sufficiente per giustificare l'applicazione di una norma penale, qual'è indubbiamente l'articolo 47. È necessario, infatti, considerare altre circostanze di natura oggettiva e soggettiva. Tale è anzitutto l'eccezione che l'adempimento dell'obbligo imposto era impossibile. Essa è indubbiamente degna di considerazione perché nessuno può essere punito per non aver compiuto ciò che era impossibile. Per quanto concerne questa eccezione bisogna tener distinti due aspetti : a) Da un lato, quattro imprese sostengono di non aver esercitato, durante certi periodi tra l'aprile 1954 e il novembre 1958, una attività rilevante per la perequazione del rottame. Sarebbe stato dunque impossibile, affermano, esibire fatture di energia elettrica relative a tale periodo. Si potrebbe anzitutto replicare che l'obiezione riguarda la legittimità di richieste di esibizione e appartiene perciò al procedimento chiuso con la sentenza del 14 dicembre 1962, perché nelle decisioni oggetto di tale controversia l'obbligo di esibizione era imposto in maniera eguale per tutte le imprese ricorrenti, con riferimento al periodo aprile 1954-novembre 1958. Ma l'[OSCURATO:PERSONA] dichiarò, inoltre, che, con la generica formulazione delle decisioni del 23 febbraio 1962, aveva voluto soltanto ordinare alle imprese di esibire le fatture dell'energia elettrica relative alla loro produzione a base di rottame durante il periodo in questione. Essa affermò che la sua decisione sanzionatoria si fondava sulla circostanza che le fatture non erano state esibite neppure per il limitato periodo di tempo in cui tale produzione si svolse. Se così stanno le cose, ossia se la particolare situazione delle quattro imprese ricorrenti, nota all'[OSCURATO:PERSONA], non ha avuto rilievo per la determinazione della penalità, per tacere del giudizio sulla punibilità della loro condotta, essa non deve entrare in considerazione neppure quando si tratta di valutare le decisioni sanzionatone. b) Di maggiore importanza è il secondo aspetto dell'eccezione tratta dalla impossibilità. Si è fatta valere la circostanza che i documenti richiesti furono distrutti dalle imprese quando esse non ritennero più necessaria la loro conservazione, e ciò per vari motivi: in ispecie per i rinnovati controlli da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], che dette imprese credevano ormai ultimati, e in considerazione delle norme e della prassi del sistema tributario italiano. Per quel che riguarda i fatti, abbiamo avuto a questo proposito un ulteriore chiarimento attraverso le risposte delle ricorrenti alle domande poste dalla Corte il 2 ottobre 1963. Ne ricaviamo che in relazione al momento della distruzione delle fatture bisogna fare talune distinzioni. — La ricorrente della causa 7-63 ha dedotto che, come piccola impresa, non è tenuta, di norma, a conservare le fatture, con il che ha voluto evidentemente dire che le sue fatture di energia elettrica non esistevano più già prima della richiesta dell'[OSCURATO:PERSONA]. — Nelle cause da 3 a 6, 8, 9 e 10-63 le ricorrenti hanno spiegato che le fatture in questione erano state distrutte nella seconda metà del dicembre 1961 (causa 8-63), nel gennaio 1962 (cause 3, 4, 6, 9 e 10-63) e nei primi giorni del febbraio 1962 (causa 5-63). — La ricorrente nella causa 2-63, infine, avrebbe distrutto, nell'ottobre 1962, come sappiamo, le fatture riferentisi agli anni 1957 e 1958; per le fatture del periodo antecedente non fu invece indicato il momento della loro distruzione. Le varie situazioni vanno quindi giudicate in relazione alla loro diversità. i) Consideriamo anzitutto la causa 2-63. Al riguardo l'argomento dell'impossibilità di esibire le fatture è chiaramente privo di valore, essendo certo. che una parte di esse esisteva ancora al momento dell'emanazione della decisione del 23 febbraio 1962 e in quello della sua notificazione, come pure durante il decorso del termine fissato in tale decisione; era dunque possibile darvi esecuzione. L'impossibilità intervenne soltanto alcuni mesi più tardi. ii) Diversamente stanno le cose per le imprese che distrussero le fatture, come affermano, nel dicembre 1961, nel gennaio 1962 e nel febbraio 1962. Se si mettono da parte i dubbi relativi all'esattezza degli elementi forniti dalle ricorrenti, tenuto conto del fatto che nei procedimenti da 5 a 11, 13 e 14-62 soltanto nella discussione orale, e anche lì in forma molto vaga, si era parlato della circostanza che il diritto nazionale limita a 5 anni il dovere di conservare i documenti contabili, mentre la non esistenza di quelli richiesti sarebbe stata allora un argomento efficacissimo, possiamo ricavare quanto segue : Al momento dell'emanazione e della notifica della decisione 23 febbraio 1962 era effettivamente impossibile produrre le fatture originariamente in possesso delle ricorrenti. Se si ravvisasse in tale decisione soltanto l'imposizione dell'obbligo di esibire le fatture inviate alle ricorrenti dalle imprese elettriche e posto che la mancata esecuzione di una prestazione impossibile non può. dar luogo a sanzioni, la punibilità sussisterebbe unicamente ove la distruzione compiuta prima dell'emanazione della decisione fosse sufficiente per dar applicazione all'articolo 47, commi 1 e 3. Sorgono invece legittimi dubbi, perché, a norma dell'articolo 47 comma 3 del Trattato, una condotta è punibile solo allorché rappresenta la mancata esecuzione di una decisione adottata in base all'articolo stesso. Una simile decisione, destinata a imporre l'esibizione o la conservazione delle, fatture, non esisteva evidentemente nel momento in cui queste furono distrutte. Allora vi era unicamente una lettera della Direzione generale «Acciaio», Direzione «Mercato,», del 27 novembre 1961. Tale lettera, però, costituisce un così chiaro antecedente delle successive decisioni formali, che si potrebbe sostenere la tesi che la distruzione delle fatture, compiuta dopo avuta conoscenza di tale lettera, va considerata equivalente, in quanto colpevole determinazione dell'impossibilità, a una voluta inadempienza alle decisioni del febbraio 1962. Ma, anche ove si respinga questa costruzione come inconciliabile coi principi del diritto penale, la non punibilità delle ricorrenti non è ancora dimostrata. La tesi che le decisioni del 23 febbraio 1962 si riferiscono semplicemente ai documenti che si trovavano in possesso delle ricorrenti appare insostenibile. A mio parere le decisioni vanno considerate come la formale comunicazione di quanto aveva detto la Direzione generale «Acciaio» nella sua lettera del 27 novembre 1961. In essa veniva espressamente prescritto alle imprese, nel caso non avessero tutti i documenti, di chiedere, per iscritto ed entro un certo termine, alle aziende elettriche di inviare le fatture all'[OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue che le decisioni del 23 febbraio 1962 avevano alternativamente stabilito l'obbligo di adoperarsi efficacemente per ottenere i duplicati delle fatture. Se le si interpreta in questo modo, l'eccezione tratta dall'impossibilità risulta infondata per tutte le ricorrenti. Per quanto riguarda l'obbligo alternativo di procurarsi i duplicati, sappiamo dagli allegati alle memorie che le ricorrenti fecero i primi tentativi in tal senso non prima della data di pubblicazione della sentenza 14 dicembre 1962. Il termine stabilito nelle decisioni del 23 febbraio 1962 era in quel momento ampiamente decorso. È chiaro pertanto che le imprese non hanno effettivamente adempiuto a un obbligo imposto dall'[OSCURATO:PERSONA]. Con ciò non si è ancora completamente esaminata la legittimità in linea di principio delle decisioni sanzionatone. Si devono ancora considerare aspetti che potrebbero venir presi in considerazione come cause giustificative o discriminanti. — Quando le ricorrenti si dilungano ampiamente e con insistenza sulle nonne nazionali italiane relative all'obbligo della conservazione dei documenti contabili, lo fanno, tra altro, per giustificare la loro mancata richiesta alle aziende elettriche. Anche queste ultime, sostengono le ricorrenti, erano tenute alla conservazione solo per un tempo limitato, e poteva quindi apparire inutile chiedere i duplicati delle fatture relative a un periodo anteriore. Ora l'omissione di un atto inutile non potrebbe essere punita. Questa deduzione è, a mio giudizio, irrilevante, poiché i documenti prodotti dalle ricorrenti ci permettono di constatare che le aziende elettriche non hanno risposto del tutto negativamente alle domande del dicembre 1962 e del gennaio 1963. Ancora in corso di causa si è potuto persino ottenere, in tre casi, che le aziende elettriche fornissero all'[OSCURATO:PERSONA] per lo meno talune informazioni, e anche duplicati di fatture relative a un limitato periodo di tempo. — Quale possibile causa di giustificazione si prospetta anche il fatto che le ricorrenti han potuto nutrire dubbi sulla portata giuridica delle decisioni del febbraio 1962, e precisamente sul punto se queste sancivano un obbligo di procurarsi copia delle fatture presso le imprese elettriche. Non credo, però, di poter aderire a questa opinione, poiché dalla lettera dell'[OSCURATO:PERSONA] del novembre 1961, era possibile ricavare elementi per valutare l'esatta portata della successiva decisione formale. — Infine, non dovrebbe valere come causa di giustificazione neppure la circostanza che le ricorrenti potevano aver dubbi sulla legittimità delle decisioni del febbraio 1962, le quali realmente comportano un obbligo di informazione e di esibizione di documenti straordinariamente vasto. Se le ricorrenti, nella sicura convinzione dell'illegittimità di tali decisioni, ne tralasciarono l'esecuzione, devono sopportare un rischio, e quindi anche quello di subire una pena, se la Corte di Giustizia apprezzerà diversamente la legittimità delle decisioni. In ogni caso questi due ultimi argomenti possono avere une certa importanza nella commisurazione della pena. Riassumendo, devo concludere che tutti gli argomenti addotti in relazione alla legittimità delle decisioni sanzionatone non sono sufficienti, in linea di principio, per determinarne l'annullamento. 2. Le penalità di mora Le penalità di mora non hanno la funzione di una pena quale conseguenza di una infrazione commessa; esse servono invece a provocare un comportamento futuro. Nei casi in esame, l'[OSCURATO:PERSONA] ha stabilito che, a partire dall'ottavo giorno dalla notifica delle decisioni, le imprese debbono pagare penalità di mora per ogni giorno di ritardo nell'adempiere all'obbligo di farle pervenire le fatture dell'energia elettrica sopramenzionate e di fornire l'assicurazione della loro completezza. Anche nella valutazione della legittimità delle penalità di mora ha rilievo anzitutto la circostanza che le ricorrenti hanno distrutto le fatture che si trovavano in loro possesso, e ciò, come sostengono, senza eccezione prima dell'emanazione delle decisioni concernenti le penalità di mora. Se queste fossero rivolte unicamente a provocare l'esibizione dei documenti esistenti negli archivi delle ricorrenti, dovremmo concludere che il fine perseguito era irrealizzabile e le penalità di mora, di conseguenza, illegittime. Ma il testo delle decisioni impugnate, come pure l'interpretazione delle decisioni esecutive del 23 febbraio 1962 riguardanti gli obblighi delle ricorrenti, non inducono alla conclusione che all'[OSCURATO:PERSONA] interessassero solo gli originali delle fatture e non anche le copie, da procurarsi in caso di necessità. Pertanto, finché non venga dimostrato che non si possono più ottenere i duplicati, le decisioni in questione non possono venir annullate argomentando che esse erano intese a ottenere l'esecuzione di una prestazione impossibile. Merita invece considerazione un altro argomento. In seguito alla distruzione delle fatture, le ricorrenti, come già ricordato, hanno visto necessariamente mutare il contenuto del loro obbligo nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA]. In luogo del dovere di esibire documenti, è sorto quello di procurarsene i duplicati presso le aziende elettriche. Quest'obbligo si esaurisce in una pressante richiesta rivolta alle aziende erogatrici, e non comprende, quindi, una garanzia per l'evento perseguito dall'[OSCURATO:PERSONA], la cui realizzazione dipende dall'atto di un terzo, cioè delle aziende elettriche. Dal testo delle decisioni sulle penalità di mora si deve però trarre senz'altro la conclusione che solo il ricevimento da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] dei documenti richiesti può essere considerato quale sufficiente adempimento dell'obbligo imposto alle ricorrenti e tale da far cessare un'ulteriore applicazione delle penalità giornaliere. Le ricorrenti debbono perciò subire le conseguenze negative del mancato verificarsi di un evento, la cui produzione dipende anche dalla volontà dei terzi. In tal modo, a mio avviso, le decisioni sorpassano i limiti ammissibili per un provvedimento di natura coercitiva. Ciò non si verificherebbe se le decisioni si limitassero a stabilire penalità per ogni giorno di ritardo nell'intraprendere i tentativi per ottenere le fatture dalle industrie elettriche. Per questo motivo le decisioni devono essere considerate illegittime e quindi annullate, poiché una modificazione da parte della Corte di Giustizia, a norma dell'articolo 36 del Trattato, sarebbe concepibile solo nell'ipotesi di vizi nel calcolo dell'importo delle sanzioni, e non invece nel caso di errata individuazione dei presupposti della loro applicabilità. II. L'importo delle sanzioni Per quanto riguarda l'ammontare della sanzione e il calcolo delle penalità di mora, le ricorrenti hanno infine elevato delle censure che, ove si concordi col risultato cui sopra giungemmo, vanno certamente trattate nei limiti in cui si riferiscono alle ammende. Le ricorrenti invocano sostanzialmente la loro debole consistenza economica, nonché l'incertezza della situazione giuridica relativa all'obbligo di conservare i documenti contabili. Di questi argomenti, il primo, a mio parere, non può essere preso in considerazione, perché è stato esposto in maniera troppo generica e senza alcuna motivazione. Il secondo offre invece lo spunto ad alcune osservazioni, sia pure in un senso diverso da quello inteso dalle ricorrenti, poiché, a mio giudizio, quest'ultime sono punite non per la violazione dell'obbligo di conservare le fatture, ma per non essersi procurate i duplicati. Se si deve partire dalla premessa di fatto che quando furono emanate le decisioni del febbraio 1962 le fatture non erano più in possesso delle ricorrenti (è questo il caso nelle cause da 3 a 10-63), si potrebbe pensare che l'errata interpretazione di tali decisioni obbligatorie e l'inesatta valutazione della loro legittimità da parte delle ricorrenti stesse, pur non costituendo discriminanti atte a determinare una pronuncia di non punibilità, possono tuttavia valere quali errori idonei a diminuire la gravità della colpa. In effetti, senza alcun dubbio, la richiesta dell'[OSCURATO:PERSONA] del febbraio 1962 si riferiva in primo luogo alla immediata presentazione dei documenti che si trovavano in possesso delle ricorrenti, mentre le imprese potevano nutrire dubbi se fosse loro ordinato di procurarsi i duplicati presso le industrie elettriche. Si può inoltre ritenere che sulla legittimità di un obbligo così vasto potessero sorgere delle incertezze. In rapporto a questi casi, nel valutare l'ammontare della sanzione può avere un certo peso anche la considerazione che l'illecito realmente compiuto dalle ricorrenti, e che consiste soltanto nel non essersi procurate i duplicati, va giudicato con minore severità che se si fosse trattato di una continuata violazione dell'obbligo di esibire documenti a propria disposizione, Sotto il profilo degli effetti giuridici, si deve constatare una differenza, poiché gli sforzi volti a ottenere delle copie non portavano, per quanto riguarda il fine di informare l'[OSCURATO:PERSONA], a un risultato altrettanto sicuro come l'immediata esibizione dei documenti in possesso delle ricorrenti. Queste osservazioni non valgono certamente, come si è già accennato, per la causa 2-63, cioè per la fattispecie in cui l'impresa possedeva per lo meno una parte dei documenti richiesti, in un momento successivo alla notifica della decisione del febbraio 1962, documenti che furono distrutti soltanto nell'ottobre del 1962. In questo caso l'illecito consiste nella mancata esibizione dei documenti in possesso della ricorrente. Le altre circostanze addotte (rinnovati controlli da parte della [OSCURATO:PERSONA] o degli ispettori dell'[OSCURATO:PERSONA], istruzioni agli ispettori di non estendere i controlli al di là degli ultimi tre anni) non possono essere considerati quali circostanze diminuenti la colpa. Esse furono dedotte per giustificare in un certo' senso la distruzione dei documenti contabili. Ma, dal momento che questa distruzione fu compiuta solo dopo aver ricevuto le lettere dell'[OSCURATO:PERSONA] del novembre 1961, le ricorrenti non potevano aver dubbi sull'intenzione di quest'ultima di compiere nuovi e ampi controlli. Nelle decisioni sanzionatorie l'[OSCURATO:PERSONA] ha inflitto ammende in ragione dello 0,50 % dell'annuo giro d'affari. Si è, dunque, ben lungi dal limite massimo previsto dal Trattato (art. 47 comma terzo) ossia l'1 %. Tuttavia, poiché non possiamo sapere se la. distruzione dei documenti contabili, distruzione che le era stata comunicata dalle imprese nel settembre 1962, sia stata sufficientemente considerata dall'[OSCURATO:PERSONA], sotto il profilo sopra indicato, ritengo si debba addivenire a una corrispondente modifica e riduzione delle ammende nelle cause da 3 a 10-63. C — [OSCURATO:PERSONA] Al termine delle mie, considerazioni, concludo: le domande principali volte all'annullamento delle decisioni sulle ammende sono ricevibili, ma infondate. Sono invece fondate le conclusioni delle ricorrenti dirette all'annullamento delle penalità di mora, e, per quanto riguarda le cause da 3 a 10-63, sono pure fondate le conclusioni dirette a ottenere una riduzione delle ammende. In relazione all'annullamento delle penalità di mora, non. vedo alcun motivo per porre le spese del procedimento a carico delle ricorrenti, perché queste avevano informato l'[OSCURATO:PERSONA] nel settembre 1962, cioè prima della decisione impugnata, della distruzione delle fatture; Inoltre, per la questione delle spese, può avere rilievo il fatto che l'[OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente su più punti attinenti alla ricevibilità. Per la causa 2-63 propongo la compensazione delle spese; per gli altri casi proporrei che si provveda in modo che le ricorrenti sopportino una parte delle: spese minore di quella posta a carico dell'[OSCURATO:PERSONA].
Sentenza Corte di giustizia UE/1963 — Fons Iuris — Fons Iuris