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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2017/2023

ECLI:EU:T:2023:68
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021TJ0684_INF

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 15 febbraio 2023 – Mostostal/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] - Mostostal (MOSTOSTAL) (Causa T‑684/21) ( 1 ) «Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo MOSTOSTAL – Obbligo di motivazione – Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001»

1. Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE (Art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 94, § 1, 1 a frase) (v. punti 22, 31)

2. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Richiedente in malafede al momento del deposito della domanda di marchio – Criteri di valutazione – Presa in considerazione di tutti i fattori pertinenti esistenti al momento del deposito della domanda di registrazione – Intenzione del richiedente [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 52, § 1, b)] (v. punto 23) Dispositivo 1) La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 30 luglio 2021 (procedimento R 2508/2019-5) è annullata. 2) L’EUIPO è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Mostostal S.A. 3) [OSCURATO:PERSONA] — Mostostal S.A. sopporterà le proprie spese. ( 1 ) GU C 2 del 3.1.2022 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TJ0684_INF Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 15 febbraio 2023 – Mostostal/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] - Mostostal (MOSTOSTAL) (Causa T‑684/21) ( 1 ) «Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo MOSTOSTAL – Obbligo di motivazione – Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001» 1. Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE (Art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 94, § 1, 1 a frase) (v. punti 22, 31) 2. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Richiedente in malafede al momento del deposito della domanda di marchio – Criteri di valutazione – Presa in considerazione di tutti i fattori pertinenti esistenti al momento del deposito della domanda di registrazione – Intenzione del richiedente [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 52, § 1, b)] (v. punto 23) Dispositivo 1) La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 30 luglio 2021 (procedimento R 2508/2019-5) è annullata. 2) L’EUIPO è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Mostostal S.A. 3) [OSCURATO:PERSONA] — Mostostal S.A. sopporterà le proprie spese. ( 1 ) GU C 2 del 3.1.2022 .
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