Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2017/2023
ECLI:EU:T:2023:68
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TJ0684_INF
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 15 febbraio 2023 – Mostostal/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] - Mostostal (MOSTOSTAL)
(Causa T‑684/21) (
1
)
«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo MOSTOSTAL – Obbligo di motivazione – Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001»
1.
Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE
(Art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 94, § 1, 1
a
frase)
(v. punti 22, 31)
2.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Richiedente in malafede al momento del deposito della domanda di marchio – Criteri di valutazione – Presa in considerazione di tutti i fattori pertinenti esistenti al momento del deposito della domanda di registrazione – Intenzione del richiedente
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 52, § 1, b)]
(v. punto 23)
Dispositivo
1)
La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 30 luglio 2021 (procedimento R 2508/2019-5) è annullata.
2)
L’EUIPO è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Mostostal S.A.
3)
[OSCURATO:PERSONA] — Mostostal S.A. sopporterà le proprie spese.
(
1
)
GU C 2 del 3.1.2022
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