Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1973

ECLI:EU:C:1973:43
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61972C0058

CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] 5 APRILE 1973 (

1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente ,

[OSCURATO:PERSONA]

, Con decisione 7 luglio 1964 della segreteria generale del Consiglio, la sig.na [OSCURATO:PERSONA], ricorrente nelle due presenti cause, veniva nominata in ruolo presso le Comunità, con effetto dal 16 luglio successivo.

Con lo stesso provvedimento essa veniva inquadrata al grado C 4 ed assegnata, come dattilografa, alla sezione italiana del centro dattilografico della segreteria generale, ove essa aveva compiuto il periodo di prova contemplato dall'art. 34 dello statuto del personale.

Il 3 maggio 1965, la ricorrente si sottoponeva alla visita medica annuale, a norma dell'art. 59, n. 4, dello statuto, e risultava atta allo svolgimento delle sue mansioni, così come era già stata dichiarata in occasione della visita medica iniziale prescritta dall'art. 33.

Il 6 novembre 1965, in seguito ad infortunio occorsole mentre praticava l'equitazione, le veniva concesso un lungo congedo per malattia.

Alla successiva visita annuale, il 13 giugno 1966, il medico dichiarava che la ricorrente era atta a svolgere le sue mansioni, formulando tuttavia la riserva:«Orario ridotto per il mese di giugno 1966.

Inoltre, per tre mesi dovrà evitare lunghi lavori dattilografici».

Alla visita medica dell'11 luglio 1967 veniva confermato che la ricorrente era abile al lavoro, con la precisazione, tuttavia, che — pur essendo in grado di lavorare seguendo l'orario normale — essa avrebbe dovuto evitare i lavori dattilografici troppo lunghi e gli straordinari, per il periodo di un mese.

Il 13 luglio 1967, essa veniva trasferita agli archivi (direzione generale A) in qualità di dattilografa; oralmente, le si dava tuttavia assicurazione del fatto che in questo ufficio le sarebbero stati affidati solo occasionalmente lavori di dattilografia.

A questo punto dovrei forse ricordare che la ricorrente ha avuto 100 giorni di congedo per malattia nel 1965, 187 giorni nel 1966 e 115 giorni nel 1967.

Con decisione 28 marzo 1968 della segreteria generale del Consiglio, destinata ad avere effetto dal 1 o ottobre 1968, la ricorrente veniva promossa al grado C 3 ed assegnata ad un posto di segretaria stenodattilografa, sempre — se ho ben capito — nell'ufficio archivi.

Il 28 ottobre 1968, nell'ambito del regime assicurativo istituito dallo statuto, le veniva riconosciuta un'invalidità permanente del 15 % e le veniva corrisposta la relativa indennità.

Alla visita medica annuale del 13 decembre 1968, la ricorrente veniva dichiarata, senza alcuna riserva, atta allo svolgimento delle sue mansioni; il medico aggiungeva tuttavia il commento: «La mezz'ora concessa per la pausa potrà essere utilmente impiegata nel camminare».

La successiva visita medica annuale, il 12 febbraio 1970, non dava luogo ad alcuna riserva o commento.

Il 20 agosto 1970 la ricorrente chiedeva il trasferimento dall'ufficio archivi, per il motivo (forse non infondato) del continuo aumento dei lavori dattilografici affidatile.

Per un certo tempo essa era perciò addetta all'ufficio contabilità.

Tuttavia, avendo quest'ultimo comunicato alla segreteria generale di non essere in grado di mantenerla più a lungo alle sue dipendenze, il 24 gennaio 1972 la ricorrente veniva nuovamente trasferita agli archivi.

Qualche tempo dopo, anche questo ufficio informava la segreteria generale di non poter più mantenere in servizio la ricorrente; con decisione 24 maggio 1972, essa veniva allora assegnata, in qualità di segretaria stenodattilografa, alla sezione italiana del centro dattilografico presso la direzione generale A. Questa decisione, che è il primo dei provvedimenti impugnati nelle presenti cause, era stata preceduta da quella che potrei forse chiamare «la battaglia dei certificati medici».

Il 7 febbraio 1972, il dr. [OSCURATO:PERSONA], fisioterapista consultato dalla ricorrente, certificava che questa non poteva svolgere lavori pesanti per un periodo di un anno dalla data suddetta.

Il 23 marzo 1972, il dr. van Bever, chirurgo ortopedico consultato anch'esso dalla ricorrente, certificava che questa presentava una sindrome post-traumatica, principalmente a livello delle vertebre cervicali, con conseguente facilità a stancarsi in una determinata posizione e riduzione della capacità lavorativa; essa non poteva quindi svolgere lavori di dattilografia.

Detti certificati venivano trasmessi al medico di fiducia del Consiglio, dr. [OSCURATO:PERSONA], il quale faceva visitare la ricorrente dal dr.

Castiaux, direttore dell'Istituto belga di ortopedia e traumatologia.

Nella relazione del 3 aprile 1972, questi affermava che la ricorrente era in grado di svolgere le mansioni di dattilografa.

In una nota dell'8 maggio 1972, il medico di fiducia del Consiglio dichiarava di condividere questo parere.

Il 17 maggio 1972, il dr. [OSCURATO:PERSONA] certificava che la ricorrente non poteva eseguire lavori dattilografici.

L'interessata protestava immediatamente contro la decisione 24 maggio 1972, sostenendo — in una lettera di pari data, indirizzata al direttore dell'amministrazione della segreteria generale del Consiglio — ch'essa non poteva accettare, a causa delle sue condizioni di salute (in merito alle quali aveva già presentato dei certificati medici), alcun posto di segretaria stenodattilografa.

È pacifico ch'essa non si presentava per prendere servizio nel nuovo posto, né in quello precedente, ma andava a passare il tempo in una stanza disponibile o comunque poco usata, negli uffici del Consiglio.

In una lettera da lei scritta a mano il 21 giugno 1972 (lettera sulla quale mi riservo di ritornare in seguito) essa affermava di aver tenuto questo comportamento in attesa di una decisione che l'assegnasse, sia pure temporaneamente, ad un posto corrispondente al suo grado, e nel quale le fossero affidate mansioni compatibili col suo stato di salute e rispondenti all'interesse del servizio.

Al reclamo 24 maggio 1972, il direttore dell'amministrazione rispondeva in data 2 giugno 1972, facendo presente alla ricorrente di non poter approvare il suo comportamento e ordinandole di riprendere immediatamente servizio presso la sezione italiana del centro dattilografico.

Il 5 giugno 1972, nel corso di un colloquio con due funzionari del Consiglio, si faceva notare alla ricorrente che da quel momento la sua assenza dal centro dattilografico sarebbe stata considerata ingiustificata.

Ciononostante, in una nota dello stesso giorno, essa manteneva il proprio punto di vista; a questa nota essa allegava un certificato del suo medico, dr.

D'Avanzo, secondo cui, in seguito all'infortunio, essa non era in grado di eseguire lavori di dattilografia.

Essa contestava inoltre che il medico di fiducia del Consiglio fosse competente a decidere, di fronte ai diversi pareri medici espressi sul suo conto.

Il 20 giugno 1972, il direttore dell'amministrazione scriveva ancora una volta alla ricorrente nei seguenti termini: «Benché con nota 2 giugno 1972 Le avessi confermato la Sua assegnazione alla sezione italiana del centro dattilografico, vengo informato del fatto che Ella non ha ripreso servizio presso questo ufficio.

Di conseguenza, a norma dell'art. 60 dello statuto, le assenze ingiustificate saranno detratte dalle ferie annuali.

Le comunico d'altra parte che, tenuto conto dei giorni di ferie ancora spettantile alla data del 2 giugno 1972 (20 e 1/2), nonché dei 12 giorni di assenza ingiustificata, fino ad oggi, Ella dispone ancora di 8 giorni e mezzo di ferie.

Qualora l'assenza ingiustificata dovesse protrarsi, dalle ore 14.30 del 3 luglio 1972 Ella perderà il diritto alla retribuzione».

La decisione contenuta in questa nota è il secondo dei provvedimenti impugnati nelle presenti cause.

La ricorrente replicava con lettera in data 21 giugno 1972 alla quale ho già fatto riferimento, e in cui, dopo aver ribadito le ragioni che l'avevano indotta a non accettare il posto assegnatole nel centro dattilografico, essa contestava l'applicabilità dell'art. 60 dello statuto, dal momento ch'essa si era tenuta sempre disponibile negli uffici della segreteria generale del Consiglio.

Dal 9 al 29 luglio 1972 la ricorrente si trovava in Italia, in congedo per malattia, per sottoporsi ad una cura.

Questo periodo di congedo, autorizzato il 3 maggio 1972, era retribuito.

Il 20 luglio 1972 il segretario generale le scriveva a Padova, nei seguenti termini: «In seguito al nostro colloquio del 6 luglio 1972 circa la Sua assenza ingiustificata dall'ufficio al quale Ella era stata assegnata con decisione 24 maggio 1972, Le avevo chiesto di farmi conoscere, il giorno successivo, quale fosse il Suo atteggiamento in proposito.

Ella non ha aderito a tale invito ed attualmente si trova in congedo per malattia in luogo diverso dalla sede di servizio, in conformità all'autorizzazione concessaLe.

Da parte mia, sono disposto a riceverLa nel mese di settembre.

Le faccio presente che la Sua retribuzione Le sarà corrisposta durante il periodo di congedo per malattia, dal 9 al 29 luglio 1972, fermo restando che il pagamento della stessa sarà di nuovo sospeso alla fine di tale congedo finché Ella non avrà ripreso servizio presso la sezione italiana del centro dattilografico».

La decisione, o pretesa decisione, contenuta in questa lettera è il terzo dei provvedimenti impugnati nelle presenti cause.

Ho detto «pretesa decisione», in quanto il Consiglio sostiene che questa lettera, in sostanza puramente confermativa della decisione 20 giugno, non costituisce di per sé stessa un atto impugnabile.

Il primo dei due ricorsi di cui ci stiamo occupando è stato proposto con atto depositato in cancelleria il 16 agosto 1972.

La ricorrente chiedeva l'annullamento delle tre decisioni (o pretese decisioni) cui ho fatto cenno, e precisamente quelle 24 maggio, 20 giugno e 20 luglio 1972.

In quel momento la ricorrente si trovava ancora in Italia, ove rimaneva fino ai primi di settembre 1972.

Il 28 agosto 1972, il direttore dell'amministrazione le inviava a Torino una lettera raccomandata del seguente tenore: «Dopo la scadenza del congedo per malattia ch'Ella è stata autorizzata a trascorrere, dal 9 al 29 luglio 1972, fuori dalla sede di servizio, Ella non ha fornito sufficienti spiegazioni in merito alla Sua assenza.

Inoltre, senza addurre la minima giustificazione, Ella non si è attenuta ai termini della nota 8 agosto 1972 che La invitava a presentarsi al medico di fiducia dell'istituzione. [OSCURATO:PERSONA] assenza continua perciò ad essere ingiustificata.

Di conseguenza, con riserva di qualsiasi altro provvedimento che possa essere adottato nei Suoi confronti a norma dello Statuto del personale, il pagamento della Sua retribuzione viene sospeso, in conformità a quanto Le è già stato comunicato nella lettera 20 luglio 1972 dal segretario generale».

A questa lettera la ricorrente rispondeva il 6 settembre 1972, quando era ormai tornata a Bruxelles.

Essa dichiarava di non aver ricevuto la lettera 8 agosto 1972 prima del suo ritorno a Torino il 30 agosto, in quanto aveva lasciato la città per recarsi al mare su prescrizione del medico, ed aggiungeva che, avendo essa trasmesso all'amministrazione dei certificati medici in merito alla sua assenza, questa non era ingiustificata.

Essa aveva in realtà inviato vari certificati medici per giustificare la sua assenza nel periodo successivo al 29 luglio 1972, ma — a quanto mi sembra risulti dalle memorie scritte e dalle dichiarazioni fatte all'udienza — la questione del se alla ricorrente spettasse il congedo per malattia durante il suddetto periodo è irrilevante nelle presenti cause.

L'interessata aveva chiesto, a quanto pare come alternativa, un congedo ordinario per lo stesso periodo; la domanda era stata respinta, in considerazione di quanto disposto dall' art. 60 dello statuto del personale.

Il 7 o il 9 ottobre 1972 (la data non è ben certa) la ricorrente presentava all'autorità che ha il potere di nomina presso il Consiglio, e cioè al segretario generale, un reclamo contro la sospensione del pagamento dello stipendio, reclamo al quale, con lettera 9 novembre 1972, si dava risposta negativa.

Con atto depositato in cancelleria il 20 ottobre 1972 veniva proposto il secondo dei ricorsi in esame.

La ricorrente insisteva nel chiedere l'annullamento delle decisioni (o pretese decisioni) 20 giugno e 20 luglio 1972, e chiedeva inoltre che venisse annullato l'atto ch'essa definisce come la «notifica»28 agosto 1972.

Il Consiglio eccepisce che questa cosiddetta «nofifica» era anch'essa un atto puramente confermativo e quindi, di per sé, non impugnabile.

Contemporaneamente al deposito del secondo ricorso, la ricorrente chiedeva, in una domanda incidentale, che venisse sospesa l'esecuzione della decisione relativa al pagamento della retribuzione.

È facile presumere, invero, che l'unico effettivo scopo del secondo ricorso fosse quello di rendere possibile la domanda incidentale, la quale però veniva respinta dal presidente di questa Sezione il 30 novembre 1972.

Il 12 dicembre 1972, veniva ordinata la riunione delle due cause.

Ora, è certo che la questione decisiva nella fattispecie è quella della validità della decisione 24 maggio 1972 che assegnava la ricorrente al centro dattilografico.

L'interessata sostiene in proposito che, tenuto conto dei certificati medici da lei presentati, detta decisione era illegittima.

Gli argomenti ch'essa svolge a sostegno di questa tesi si possono riassumere come segue.

Poiché i pareri medici nel caso della ricorrente erano discordi, si sarebbe dovuta consultare la «commissione d'invalidità» all'uopo istituita dallo statuto del personale.

L'autorità che ha il potere di nomina non poteva decidere unilateralmente di dare la preferenza al parere del proprio medico di fiducia, in quanto essa non era competente a pronunziarsi in materia sanitaria.

Facendolo, essa si era resa responsabile di un eccesso o di uno sviamento di potere, o comunque di un'irregolarità.

Se la questione fosse stata deferita alla «commissione d'invalidità», questa avrebbe stabilito se la ricorrente fosse o meno atta a svolgere il lavoro di dattilografa.

Nel primo caso, la ricorrente — cito le parole del difensore — «n'avait plus qu'à s'incliner, ou bien demander à être pensionnée ou que sais-je? Nel secondo caso — continuo la citazione — «il fallait lui donner un autre emploi».

Ora, signori, questa argomentazione è basata sul presupposto che i dipendenti delle Comunità abbiano il diritto di essere assegnati ad un posto adeguato alle loro condizioni di salute.

Ciò non corrisponde alla realtà.

Lo statuto del personale pone la condizione che i dipendenti, al momento dell'assunzione, siano fisicamente idonei ad esercitare le loro mansioni (ved. artt. 28, lettera e) e 33).

Le sole norme relative al successivo manifestarsi di uno stato patologico sono gli artt. 59 e

78. Il primo attribuisce al dipendente temporaneamente inidoneo ad esercitare le sue mansioni, a causa di malattia o infortunio, il diritto al congedo per malattia che diventa, in talune circostanze, un obbligo a carico del dipendente.

L'art. 78 attribuisce il diritto ad una «pensione d'invalidità» al dipendente colpito da invalidità permanente totale, che lo ponga nell'impossibilità di svolgere le mansioni inserenti ad un posto della sua carriera.

Nulla fa presumere, nello statuto del personale, l'esistenza di una terza ipotesi, in cui al dipendente colpito da invalidità parziale non sia attribuito il diritto al congedo per malattia o alla pensione, bensì quello ad essere assegnato, nell'ambito della sua carriera, ad un posto adeguato alle sue condizioni di salute.

Inoltre, l'ammettere l'eventuale esistenza di un diritto del genere sarebbe in contrasto con lo spirito dello statuto del personale, informato al principio secondo cui la posizione dei dipendenti di ciascuna istituzione comunitaria è determinata dalle esigenze dell'istituzione stessa.

Questo principio trova talvolta espressione concreta, come ad esempio nell'art. 4 (il quale vieta le nomine e le promozioni che non abbiano esclusivamente lo scopo di coprire un posto vacante), nell'art. 7 (il quale impone all'autorità che ha il potere di nomina di agire nel solo interesse del servizio in caso di nomina o trasferimento di dipendenti) e nell'art. 27 (il quale stabilisce che le assunzioni debbono garantire all'istituzione la collaborazione di persone dotate delle più alte qualità di competenza, rendimento ed integrità).

In molti altri articoli il suddetto principio è sottinteso; non starò ad annoiarvi facendone l'elenco: a titolo di esempio, mi riferisco solo all' art. 41, relativo alla posizione di disponibilità.

L'avvocato della ricorrente, durante la discussione orale, ha richiamato la nostra attenzione sul fatto che il grado C 3 non comprende soltanto la qualifica di segretario-stenodattilografo, ma anche quella di commesso, che — egli sostiene — avrebbe potuto essere attribuita alla sua cliente.

Egli adduce questo argomento per opporsi a quello piuttosto capzioso svolto dal Consiglio, secondo cui il trasferimento al centro dattilografico non significava necessariamente che l'interessata avrebbe dovuto eseguire lavori di dattilografia.

Purtroppo questo punto non è stato trattato nelle memorie scritte presentate alla Corte, cosicché non si può sapere quale sarebbe stata in proposito la risposta del Consiglio, qualora questo ne fosse venuto debitamente a conoscenza.

Si può però supporre che detta risposta sarebbe stata nel senso che, all' epoca considerata, non vi erano posti vacanti di commesso nell'organico del Consiglio.

Questa supposizione serve a dimostrare, a mio avviso, l'errore sul quale si fonda la tesi della ricorrente.

Se fosse vero, infatti, che il dipendente ha un vero e proprio diritto ad un posto adeguato alle sue condizioni di salute, ne conseguirebbe che, in caso di necessità, il posto vacante dovrebbe essere appositamente creato.

Ciò sarebbe tuttavia in contrasto con disposizioni come l'art. 4, cui ho testé accennato, e l'art. 6, il quale limita il numero di posti disponibili presso ciascuna istituzione, con riferimento al bilancio.

Ciò non equivale naturalmente ad affermare che le istituzioni comunitarie, come qualsiasi buon datore di lavoro, non possano tener conto, nei limiti delle esigenze del servizio, di eventuali infermità dei propri dipendenti.

Il Consiglio sostiene infatti (e non vi è alcuna ragione di metterlo in dubbio) di esser stato generoso, sotto questo aspetto, nei confronti della ricorrente, avendole in particolare concesso un lungo periodo di congedo per malattia e di permesso per seguire una cura, come pure avendo cercato, per diverso tempo, di trovarle un lavoro adatto negli uffici archivi e contabilità.

Sul piano giuridico, tuttavia, mi sembra che il problema si ponesse semplicemente nei seguenti termini: esisteva un posto vacante da coprire nella sezione italiana del centro dattilografico, il posto corrispondeva al grado spettante alla ricorrente, e quest'ultima era disponibile, nel senso che la sua opera non era più necessaria nell'ufficio archivi.

Essa era quindi la persona più adatta per coprire detto posto vacante.

La divergenza di pareri fra i medici, riguardo al suo caso, era irrilevante ai fini della decisione.

Essa avrebbe avuto qualche rilievo solo qualora fosse stata sollevata la questione del se all'interessata si dovesse concedere un congedo per malattia ovvero una pensione d'invalidità.

Ora, il Consiglio sostiene che, secondo una corretta interpretazione dello statuto del personale, la commissione d'invalidità è unicamente competente ad esprimere il suo parere, in primo luogo, per quanto riguarda il collocamento in congedo stabilito d'ufficio, a norma dell'art. 59, n. 2, e, in secondo luogo, circa la concessione di pensioni d'invalidità.

A mio avviso, non è necessario pronunciarsi in proposito.

È sufficiente affermare che alla commissione d'invalidità non spetta alcun compito relativamente alle nomine.

Se non erro nel ritenere che la decisione 24 maggio 1972 fosse valida, ne consegue ovviamente che tale era anche la decisione 20 giugno 1972.

L'art. 60 dello statuto del personale è una norma chiara e imperativa.

La ricorrente ha sostenuto ch'essa non era «assente», ai sensi di quest'articolo, poiché in realtà si trovava negli uffici del Consiglio.

Ciò che importa però, signori, è ch'essa fosse assente dal suo posto.

La sua presenza in altra parte degli uffici non aveva alcuna rilevanza: i dipendenti non sono pagati per trovarsi in un determinato edificio, ma per fare il lavoro loro assegnato.

Ciò è sufficiente per la definizione della controversia.

Se le decisioni 24 maggio e 20 giugno 1972 erano valide, nessuna censura si può formulare in merito al contenuto delle lettere 20 luglio e 28 agosto 1972.

Neppure è necessario stabilire se la lettera del 20 luglio fosse una semplice conferma delle decisioni precedenti, ovvero contenesse una nuova decisione di per sé impugnabile.

Il Consiglio ha però sollevato e svolto nelle sue memorie — benché non vi abbia insistito all'udienza — un certo numero di obiezioni quanto alla ricevibilità del secondo ricorso, e su questo problema mi devo soffermare brevemente.

Ritengo, signori, che l'eccezione d'irricevibilità sollevata dal Consiglio sia fondata, in quanto a) il primo e il secondo capo della seconda domanda, relativi alla nota 20 giugno 1972 e alla lettera 20 luglio 1972, ripetono il secondo e il terzo capo della prima domanda.

Essi soggiacciono quindi all'eccezione di litispendenza (ved. cause riunite 45 e 49-70, Bode/Commissione, Racc. 1971, pagg. 465 [475] ). b) Il terzo capo della seconda domanda riguardava la lettera 28 agosto 1972 che, in sostanza e nella misura in cui è rilevante, non era che un atto confermativo di decisioni precedenti, il quale perciò, in conformità ad un principio che mi sembra ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, non è di per sé stesso impugnabile.

Se ciò è esatto, sarà superfluo esaminare le altre obiezioni sollevate dal Consiglio sulla ricevibilità del secondo ricorso.

Non procederò quindi a tale esame, ma dirò soltanto che, a mio parere, il richiamo fatto dal Consiglio al principio del «non bis in idem» non era pertinente: detto principio attiene al diritto penale ed è inconferente in situazioni come quella in esame.

Per quanto riguarda le spese, la questione è disciplinata dall'art. 70 del regolamento di procedura.

Il Consiglio non propone di applicare il secondo comma dell'art. 69, § 3, del regolamento stesso, né io penso che sia il caso di farlo.

Concludendo, ritengo che entrambi i ricorsi vadano respinti senza particolari provvedimenti in materia di spese. ( 1 ) Traduzione dall'inglese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61972C0058 CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] 5 APRILE 1973 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente , [OSCURATO:PERSONA] , Con decisione 7 luglio 1964 della segreteria generale del Consiglio, la sig.na [OSCURATO:PERSONA], ricorrente nelle due presenti cause, veniva nominata in ruolo presso le Comunità, con effetto dal 16 luglio successivo. Con lo stesso provvedimento essa veniva inquadrata al grado C 4 ed assegnata, come dattilografa, alla sezione italiana del centro dattilografico della segreteria generale, ove essa aveva compiuto il periodo di prova contemplato dall'art. 34 dello statuto del personale. Il 3 maggio 1965, la ricorrente si sottoponeva alla visita medica annuale, a norma dell'art. 59, n. 4, dello statuto, e risultava atta allo svolgimento delle sue mansioni, così come era già stata dichiarata in occasione della visita medica iniziale prescritta dall'art. 33. Il 6 novembre 1965, in seguito ad infortunio occorsole mentre praticava l'equitazione, le veniva concesso un lungo congedo per malattia. Alla successiva visita annuale, il 13 giugno 1966, il medico dichiarava che la ricorrente era atta a svolgere le sue mansioni, formulando tuttavia la riserva:«Orario ridotto per il mese di giugno 1966. Inoltre, per tre mesi dovrà evitare lunghi lavori dattilografici». Alla visita medica dell'11 luglio 1967 veniva confermato che la ricorrente era abile al lavoro, con la precisazione, tuttavia, che — pur essendo in grado di lavorare seguendo l'orario normale — essa avrebbe dovuto evitare i lavori dattilografici troppo lunghi e gli straordinari, per il periodo di un mese. Il 13 luglio 1967, essa veniva trasferita agli archivi (direzione generale A) in qualità di dattilografa; oralmente, le si dava tuttavia assicurazione del fatto che in questo ufficio le sarebbero stati affidati solo occasionalmente lavori di dattilografia. A questo punto dovrei forse ricordare che la ricorrente ha avuto 100 giorni di congedo per malattia nel 1965, 187 giorni nel 1966 e 115 giorni nel 1967. Con decisione 28 marzo 1968 della segreteria generale del Consiglio, destinata ad avere effetto dal 1 o ottobre 1968, la ricorrente veniva promossa al grado C 3 ed assegnata ad un posto di segretaria stenodattilografa, sempre — se ho ben capito — nell'ufficio archivi. Il 28 ottobre 1968, nell'ambito del regime assicurativo istituito dallo statuto, le veniva riconosciuta un'invalidità permanente del 15 % e le veniva corrisposta la relativa indennità. Alla visita medica annuale del 13 decembre 1968, la ricorrente veniva dichiarata, senza alcuna riserva, atta allo svolgimento delle sue mansioni; il medico aggiungeva tuttavia il commento: «La mezz'ora concessa per la pausa potrà essere utilmente impiegata nel camminare». La successiva visita medica annuale, il 12 febbraio 1970, non dava luogo ad alcuna riserva o commento. Il 20 agosto 1970 la ricorrente chiedeva il trasferimento dall'ufficio archivi, per il motivo (forse non infondato) del continuo aumento dei lavori dattilografici affidatile. Per un certo tempo essa era perciò addetta all'ufficio contabilità. Tuttavia, avendo quest'ultimo comunicato alla segreteria generale di non essere in grado di mantenerla più a lungo alle sue dipendenze, il 24 gennaio 1972 la ricorrente veniva nuovamente trasferita agli archivi. Qualche tempo dopo, anche questo ufficio informava la segreteria generale di non poter più mantenere in servizio la ricorrente; con decisione 24 maggio 1972, essa veniva allora assegnata, in qualità di segretaria stenodattilografa, alla sezione italiana del centro dattilografico presso la direzione generale A. Questa decisione, che è il primo dei provvedimenti impugnati nelle presenti cause, era stata preceduta da quella che potrei forse chiamare «la battaglia dei certificati medici». Il 7 febbraio 1972, il dr. [OSCURATO:PERSONA], fisioterapista consultato dalla ricorrente, certificava che questa non poteva svolgere lavori pesanti per un periodo di un anno dalla data suddetta. Il 23 marzo 1972, il dr. van Bever, chirurgo ortopedico consultato anch'esso dalla ricorrente, certificava che questa presentava una sindrome post-traumatica, principalmente a livello delle vertebre cervicali, con conseguente facilità a stancarsi in una determinata posizione e riduzione della capacità lavorativa; essa non poteva quindi svolgere lavori di dattilografia. Detti certificati venivano trasmessi al medico di fiducia del Consiglio, dr. [OSCURATO:PERSONA], il quale faceva visitare la ricorrente dal dr. Castiaux, direttore dell'Istituto belga di ortopedia e traumatologia. Nella relazione del 3 aprile 1972, questi affermava che la ricorrente era in grado di svolgere le mansioni di dattilografa. In una nota dell'8 maggio 1972, il medico di fiducia del Consiglio dichiarava di condividere questo parere. Il 17 maggio 1972, il dr. [OSCURATO:PERSONA] certificava che la ricorrente non poteva eseguire lavori dattilografici. L'interessata protestava immediatamente contro la decisione 24 maggio 1972, sostenendo — in una lettera di pari data, indirizzata al direttore dell'amministrazione della segreteria generale del Consiglio — ch'essa non poteva accettare, a causa delle sue condizioni di salute (in merito alle quali aveva già presentato dei certificati medici), alcun posto di segretaria stenodattilografa. È pacifico ch'essa non si presentava per prendere servizio nel nuovo posto, né in quello precedente, ma andava a passare il tempo in una stanza disponibile o comunque poco usata, negli uffici del Consiglio. In una lettera da lei scritta a mano il 21 giugno 1972 (lettera sulla quale mi riservo di ritornare in seguito) essa affermava di aver tenuto questo comportamento in attesa di una decisione che l'assegnasse, sia pure temporaneamente, ad un posto corrispondente al suo grado, e nel quale le fossero affidate mansioni compatibili col suo stato di salute e rispondenti all'interesse del servizio. Al reclamo 24 maggio 1972, il direttore dell'amministrazione rispondeva in data 2 giugno 1972, facendo presente alla ricorrente di non poter approvare il suo comportamento e ordinandole di riprendere immediatamente servizio presso la sezione italiana del centro dattilografico. Il 5 giugno 1972, nel corso di un colloquio con due funzionari del Consiglio, si faceva notare alla ricorrente che da quel momento la sua assenza dal centro dattilografico sarebbe stata considerata ingiustificata. Ciononostante, in una nota dello stesso giorno, essa manteneva il proprio punto di vista; a questa nota essa allegava un certificato del suo medico, dr. D'Avanzo, secondo cui, in seguito all'infortunio, essa non era in grado di eseguire lavori di dattilografia. Essa contestava inoltre che il medico di fiducia del Consiglio fosse competente a decidere, di fronte ai diversi pareri medici espressi sul suo conto. Il 20 giugno 1972, il direttore dell'amministrazione scriveva ancora una volta alla ricorrente nei seguenti termini: «Benché con nota 2 giugno 1972 Le avessi confermato la Sua assegnazione alla sezione italiana del centro dattilografico, vengo informato del fatto che Ella non ha ripreso servizio presso questo ufficio. Di conseguenza, a norma dell'art. 60 dello statuto, le assenze ingiustificate saranno detratte dalle ferie annuali. Le comunico d'altra parte che, tenuto conto dei giorni di ferie ancora spettantile alla data del 2 giugno 1972 (20 e 1/2), nonché dei 12 giorni di assenza ingiustificata, fino ad oggi, Ella dispone ancora di 8 giorni e mezzo di ferie. Qualora l'assenza ingiustificata dovesse protrarsi, dalle ore 14.30 del 3 luglio 1972 Ella perderà il diritto alla retribuzione». La decisione contenuta in questa nota è il secondo dei provvedimenti impugnati nelle presenti cause. La ricorrente replicava con lettera in data 21 giugno 1972 alla quale ho già fatto riferimento, e in cui, dopo aver ribadito le ragioni che l'avevano indotta a non accettare il posto assegnatole nel centro dattilografico, essa contestava l'applicabilità dell'art. 60 dello statuto, dal momento ch'essa si era tenuta sempre disponibile negli uffici della segreteria generale del Consiglio. Dal 9 al 29 luglio 1972 la ricorrente si trovava in Italia, in congedo per malattia, per sottoporsi ad una cura. Questo periodo di congedo, autorizzato il 3 maggio 1972, era retribuito. Il 20 luglio 1972 il segretario generale le scriveva a Padova, nei seguenti termini: «In seguito al nostro colloquio del 6 luglio 1972 circa la Sua assenza ingiustificata dall'ufficio al quale Ella era stata assegnata con decisione 24 maggio 1972, Le avevo chiesto di farmi conoscere, il giorno successivo, quale fosse il Suo atteggiamento in proposito. Ella non ha aderito a tale invito ed attualmente si trova in congedo per malattia in luogo diverso dalla sede di servizio, in conformità all'autorizzazione concessaLe. Da parte mia, sono disposto a riceverLa nel mese di settembre. Le faccio presente che la Sua retribuzione Le sarà corrisposta durante il periodo di congedo per malattia, dal 9 al 29 luglio 1972, fermo restando che il pagamento della stessa sarà di nuovo sospeso alla fine di tale congedo finché Ella non avrà ripreso servizio presso la sezione italiana del centro dattilografico». La decisione, o pretesa decisione, contenuta in questa lettera è il terzo dei provvedimenti impugnati nelle presenti cause. Ho detto «pretesa decisione», in quanto il Consiglio sostiene che questa lettera, in sostanza puramente confermativa della decisione 20 giugno, non costituisce di per sé stessa un atto impugnabile. Il primo dei due ricorsi di cui ci stiamo occupando è stato proposto con atto depositato in cancelleria il 16 agosto 1972. La ricorrente chiedeva l'annullamento delle tre decisioni (o pretese decisioni) cui ho fatto cenno, e precisamente quelle 24 maggio, 20 giugno e 20 luglio 1972. In quel momento la ricorrente si trovava ancora in Italia, ove rimaneva fino ai primi di settembre 1972. Il 28 agosto 1972, il direttore dell'amministrazione le inviava a Torino una lettera raccomandata del seguente tenore: «Dopo la scadenza del congedo per malattia ch'Ella è stata autorizzata a trascorrere, dal 9 al 29 luglio 1972, fuori dalla sede di servizio, Ella non ha fornito sufficienti spiegazioni in merito alla Sua assenza. Inoltre, senza addurre la minima giustificazione, Ella non si è attenuta ai termini della nota 8 agosto 1972 che La invitava a presentarsi al medico di fiducia dell'istituzione. [OSCURATO:PERSONA] assenza continua perciò ad essere ingiustificata. Di conseguenza, con riserva di qualsiasi altro provvedimento che possa essere adottato nei Suoi confronti a norma dello Statuto del personale, il pagamento della Sua retribuzione viene sospeso, in conformità a quanto Le è già stato comunicato nella lettera 20 luglio 1972 dal segretario generale». A questa lettera la ricorrente rispondeva il 6 settembre 1972, quando era ormai tornata a Bruxelles. Essa dichiarava di non aver ricevuto la lettera 8 agosto 1972 prima del suo ritorno a Torino il 30 agosto, in quanto aveva lasciato la città per recarsi al mare su prescrizione del medico, ed aggiungeva che, avendo essa trasmesso all'amministrazione dei certificati medici in merito alla sua assenza, questa non era ingiustificata. Essa aveva in realtà inviato vari certificati medici per giustificare la sua assenza nel periodo successivo al 29 luglio 1972, ma — a quanto mi sembra risulti dalle memorie scritte e dalle dichiarazioni fatte all'udienza — la questione del se alla ricorrente spettasse il congedo per malattia durante il suddetto periodo è irrilevante nelle presenti cause. L'interessata aveva chiesto, a quanto pare come alternativa, un congedo ordinario per lo stesso periodo; la domanda era stata respinta, in considerazione di quanto disposto dall' art. 60 dello statuto del personale. Il 7 o il 9 ottobre 1972 (la data non è ben certa) la ricorrente presentava all'autorità che ha il potere di nomina presso il Consiglio, e cioè al segretario generale, un reclamo contro la sospensione del pagamento dello stipendio, reclamo al quale, con lettera 9 novembre 1972, si dava risposta negativa. Con atto depositato in cancelleria il 20 ottobre 1972 veniva proposto il secondo dei ricorsi in esame. La ricorrente insisteva nel chiedere l'annullamento delle decisioni (o pretese decisioni) 20 giugno e 20 luglio 1972, e chiedeva inoltre che venisse annullato l'atto ch'essa definisce come la «notifica»28 agosto 1972. Il Consiglio eccepisce che questa cosiddetta «nofifica» era anch'essa un atto puramente confermativo e quindi, di per sé, non impugnabile. Contemporaneamente al deposito del secondo ricorso, la ricorrente chiedeva, in una domanda incidentale, che venisse sospesa l'esecuzione della decisione relativa al pagamento della retribuzione. È facile presumere, invero, che l'unico effettivo scopo del secondo ricorso fosse quello di rendere possibile la domanda incidentale, la quale però veniva respinta dal presidente di questa Sezione il 30 novembre 1972. Il 12 dicembre 1972, veniva ordinata la riunione delle due cause. Ora, è certo che la questione decisiva nella fattispecie è quella della validità della decisione 24 maggio 1972 che assegnava la ricorrente al centro dattilografico. L'interessata sostiene in proposito che, tenuto conto dei certificati medici da lei presentati, detta decisione era illegittima. Gli argomenti ch'essa svolge a sostegno di questa tesi si possono riassumere come segue. Poiché i pareri medici nel caso della ricorrente erano discordi, si sarebbe dovuta consultare la «commissione d'invalidità» all'uopo istituita dallo statuto del personale. L'autorità che ha il potere di nomina non poteva decidere unilateralmente di dare la preferenza al parere del proprio medico di fiducia, in quanto essa non era competente a pronunziarsi in materia sanitaria. Facendolo, essa si era resa responsabile di un eccesso o di uno sviamento di potere, o comunque di un'irregolarità. Se la questione fosse stata deferita alla «commissione d'invalidità», questa avrebbe stabilito se la ricorrente fosse o meno atta a svolgere il lavoro di dattilografa. Nel primo caso, la ricorrente — cito le parole del difensore — «n'avait plus qu'à s'incliner, ou bien demander à être pensionnée ou que sais-je? Nel secondo caso — continuo la citazione — «il fallait lui donner un autre emploi». Ora, signori, questa argomentazione è basata sul presupposto che i dipendenti delle Comunità abbiano il diritto di essere assegnati ad un posto adeguato alle loro condizioni di salute. Ciò non corrisponde alla realtà. Lo statuto del personale pone la condizione che i dipendenti, al momento dell'assunzione, siano fisicamente idonei ad esercitare le loro mansioni (ved. artt. 28, lettera e) e 33). Le sole norme relative al successivo manifestarsi di uno stato patologico sono gli artt. 59 e 78. Il primo attribuisce al dipendente temporaneamente inidoneo ad esercitare le sue mansioni, a causa di malattia o infortunio, il diritto al congedo per malattia che diventa, in talune circostanze, un obbligo a carico del dipendente. L'art. 78 attribuisce il diritto ad una «pensione d'invalidità» al dipendente colpito da invalidità permanente totale, che lo ponga nell'impossibilità di svolgere le mansioni inserenti ad un posto della sua carriera. Nulla fa presumere, nello statuto del personale, l'esistenza di una terza ipotesi, in cui al dipendente colpito da invalidità parziale non sia attribuito il diritto al congedo per malattia o alla pensione, bensì quello ad essere assegnato, nell'ambito della sua carriera, ad un posto adeguato alle sue condizioni di salute. Inoltre, l'ammettere l'eventuale esistenza di un diritto del genere sarebbe in contrasto con lo spirito dello statuto del personale, informato al principio secondo cui la posizione dei dipendenti di ciascuna istituzione comunitaria è determinata dalle esigenze dell'istituzione stessa. Questo principio trova talvolta espressione concreta, come ad esempio nell'art. 4 (il quale vieta le nomine e le promozioni che non abbiano esclusivamente lo scopo di coprire un posto vacante), nell'art. 7 (il quale impone all'autorità che ha il potere di nomina di agire nel solo interesse del servizio in caso di nomina o trasferimento di dipendenti) e nell'art. 27 (il quale stabilisce che le assunzioni debbono garantire all'istituzione la collaborazione di persone dotate delle più alte qualità di competenza, rendimento ed integrità). In molti altri articoli il suddetto principio è sottinteso; non starò ad annoiarvi facendone l'elenco: a titolo di esempio, mi riferisco solo all' art. 41, relativo alla posizione di disponibilità. L'avvocato della ricorrente, durante la discussione orale, ha richiamato la nostra attenzione sul fatto che il grado C 3 non comprende soltanto la qualifica di segretario-stenodattilografo, ma anche quella di commesso, che — egli sostiene — avrebbe potuto essere attribuita alla sua cliente. Egli adduce questo argomento per opporsi a quello piuttosto capzioso svolto dal Consiglio, secondo cui il trasferimento al centro dattilografico non significava necessariamente che l'interessata avrebbe dovuto eseguire lavori di dattilografia. Purtroppo questo punto non è stato trattato nelle memorie scritte presentate alla Corte, cosicché non si può sapere quale sarebbe stata in proposito la risposta del Consiglio, qualora questo ne fosse venuto debitamente a conoscenza. Si può però supporre che detta risposta sarebbe stata nel senso che, all' epoca considerata, non vi erano posti vacanti di commesso nell'organico del Consiglio. Questa supposizione serve a dimostrare, a mio avviso, l'errore sul quale si fonda la tesi della ricorrente. Se fosse vero, infatti, che il dipendente ha un vero e proprio diritto ad un posto adeguato alle sue condizioni di salute, ne conseguirebbe che, in caso di necessità, il posto vacante dovrebbe essere appositamente creato. Ciò sarebbe tuttavia in contrasto con disposizioni come l'art. 4, cui ho testé accennato, e l'art. 6, il quale limita il numero di posti disponibili presso ciascuna istituzione, con riferimento al bilancio. Ciò non equivale naturalmente ad affermare che le istituzioni comunitarie, come qualsiasi buon datore di lavoro, non possano tener conto, nei limiti delle esigenze del servizio, di eventuali infermità dei propri dipendenti. Il Consiglio sostiene infatti (e non vi è alcuna ragione di metterlo in dubbio) di esser stato generoso, sotto questo aspetto, nei confronti della ricorrente, avendole in particolare concesso un lungo periodo di congedo per malattia e di permesso per seguire una cura, come pure avendo cercato, per diverso tempo, di trovarle un lavoro adatto negli uffici archivi e contabilità. Sul piano giuridico, tuttavia, mi sembra che il problema si ponesse semplicemente nei seguenti termini: esisteva un posto vacante da coprire nella sezione italiana del centro dattilografico, il posto corrispondeva al grado spettante alla ricorrente, e quest'ultima era disponibile, nel senso che la sua opera non era più necessaria nell'ufficio archivi. Essa era quindi la persona più adatta per coprire detto posto vacante. La divergenza di pareri fra i medici, riguardo al suo caso, era irrilevante ai fini della decisione. Essa avrebbe avuto qualche rilievo solo qualora fosse stata sollevata la questione del se all'interessata si dovesse concedere un congedo per malattia ovvero una pensione d'invalidità. Ora, il Consiglio sostiene che, secondo una corretta interpretazione dello statuto del personale, la commissione d'invalidità è unicamente competente ad esprimere il suo parere, in primo luogo, per quanto riguarda il collocamento in congedo stabilito d'ufficio, a norma dell'art. 59, n. 2, e, in secondo luogo, circa la concessione di pensioni d'invalidità. A mio avviso, non è necessario pronunciarsi in proposito. È sufficiente affermare che alla commissione d'invalidità non spetta alcun compito relativamente alle nomine. Se non erro nel ritenere che la decisione 24 maggio 1972 fosse valida, ne consegue ovviamente che tale era anche la decisione 20 giugno 1972. L'art. 60 dello statuto del personale è una norma chiara e imperativa. La ricorrente ha sostenuto ch'essa non era «assente», ai sensi di quest'articolo, poiché in realtà si trovava negli uffici del Consiglio. Ciò che importa però, signori, è ch'essa fosse assente dal suo posto. La sua presenza in altra parte degli uffici non aveva alcuna rilevanza: i dipendenti non sono pagati per trovarsi in un determinato edificio, ma per fare il lavoro loro assegnato. Ciò è sufficiente per la definizione della controversia. Se le decisioni 24 maggio e 20 giugno 1972 erano valide, nessuna censura si può formulare in merito al contenuto delle lettere 20 luglio e 28 agosto 1972. Neppure è necessario stabilire se la lettera del 20 luglio fosse una semplice conferma delle decisioni precedenti, ovvero contenesse una nuova decisione di per sé impugnabile. Il Consiglio ha però sollevato e svolto nelle sue memorie — benché non vi abbia insistito all'udienza — un certo numero di obiezioni quanto alla ricevibilità del secondo ricorso, e su questo problema mi devo soffermare brevemente. Ritengo, signori, che l'eccezione d'irricevibilità sollevata dal Consiglio sia fondata, in quanto a) il primo e il secondo capo della seconda domanda, relativi alla nota 20 giugno 1972 e alla lettera 20 luglio 1972, ripetono il secondo e il terzo capo della prima domanda. Essi soggiacciono quindi all'eccezione di litispendenza (ved. cause riunite 45 e 49-70, Bode/Commissione, Racc. 1971, pagg. 465 [475] ). b) Il terzo capo della seconda domanda riguardava la lettera 28 agosto 1972 che, in sostanza e nella misura in cui è rilevante, non era che un atto confermativo di decisioni precedenti, il quale perciò, in conformità ad un principio che mi sembra ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, non è di per sé stesso impugnabile. Se ciò è esatto, sarà superfluo esaminare le altre obiezioni sollevate dal Consiglio sulla ricevibilità del secondo ricorso. Non procederò quindi a tale esame, ma dirò soltanto che, a mio parere, il richiamo fatto dal Consiglio al principio del «non bis in idem» non era pertinente: detto principio attiene al diritto penale ed è inconferente in situazioni come quella in esame. Per quanto riguarda le spese, la questione è disciplinata dall'art. 70 del regolamento di procedura. Il Consiglio non propone di applicare il secondo comma dell'art. 69, § 3, del regolamento stesso, né io penso che sia il caso di farlo. Concludendo, ritengo che entrambi i ricorsi vadano respinti senza particolari provvedimenti in materia di spese. ( 1 ) Traduzione dall'inglese.
Sentenza Corte di giustizia UE/1973 — Fons Iuris — Fons Iuris