CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 febbraio 2023
Cassazione n. 33640/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la ordinanza n. 146/23 in data 17/02/2023 del Tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, ri. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176, prorogato in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 162/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.I 22 giugno 2023, n. 75; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 03/05/22, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo disponeva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui ai capi 3 (artt. 110 cod. pen., 73, 80, comma 2, d.P.R. 309/1990 e 416-bis. 1 cod. pen.), 3-bis (artt.110 cod. pen., 73, 80, comma 2, d.P.R. 309/1990 e 416-bis. 1 cod. pen.) e 5 (art. 110, 61 n. 7, 81, 624, 625 n. 7 e 7-bis e 416-bis. 1 cod. pen.). 1.1. Con ordinanza in data 07/06/2022, il Tribunale del riesame di Palermo, adito su ricorso della difesa dell'Oliveri, annullava l'ordinanza del primo giudice in relazione al capo 3), ha escluso le circostanze aggravanti di cui all'art. 80, comma 2 d.P.R. 309/1990 e 416-bis. 1 cod. pen. in relazione al capo 3-bis, confermando nel resto il titolo custodiale. 1.2. A seguito di ricorso della difesa, la Corte di cassazione, sesta sezione penale, con sentenza n. 3400/23 del 15/12/2022, annullava l'ordinanza impugnata limitatamente alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis. 1 cod. pen., mandando al giudice del rinvio anche per l'eventuale rivisitazione del giudizio relativo alle esigenze cautelari e alla scelta della misura. 1.3. Con ordinanza in data 17/02/2023, il giudice del rinvio ha ritenuto fondata la richiesta di riesame limitatamente alla scelta della misura cautelare (che veniva sostituita con quella degli arresti donniciliari), confermando la sussistenza di un quadro indiziario in ordine all'aggravante di cui all'art. 416-bis. 1 cod. pen. contestata al capo 5. 2. Avverso quest'ultima ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, per l'unico motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis. 1 cod. pen. con riferimento al capo 5. Si censura l'ordinanza impugnata che ha ritenuto, in buona sostanza, di rinvenire gli elementi richiesti in sede di annullamento, analizzando più la posizione del Prestifilippo che quella dell'Oliveri. Al più, nei confronti di quest'ultimo, si potrebbe parlare di concorso nel reato piuttosto che di agevolazione all'associazione mafiosa. Inoltre, si è omesso di considerare che, nel capo 9 dell'incolpazione provvisoria, l'Oliveri risulta essere vittima del reato di tentata estorsione commesso dal Prestifilippo. In ogni caso, non v'è alcun elemento che possa supportare il carattere della consapevolezza in capo all'indagato di apportare un vantaggio all'associazione mafiosa, dato questo che determina la caducazione di qualsivoglia fondamento giustificativo per l'applicazione della misura in esame. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Come rilevato dalla Procura generale, il Tribunale evidenzia la notoria rilevanza criminale del [OSCURATO:PERSONA], resa palese da plurimi elementi di cui il Tribunale dà puntualmente e analiticamente conto riconoscendo "la attiva collaborazione dell'Oliveri nella commissione del reato, il risalente rapporto di conoscenza tra i due in un ambito territoriale ristretto come è quello della borgata di Ciaculli, il rapporto di fiducia intercorrente tra i due indagati, tanto da indurre il Prestifilippo, allontanatosi per una crociera, ad affidare all'Oliveri l'incarico di occuparsi della gestione della rete idrica, le plurime conversazioni dalle quali emerge il riconoscimento di una indiscussa potestà decisionale del Prestifilippo" a dimostrazione della consapevolezza da parte del ricorrente della finalità di agevolazione sottesa all'attività illecita. Particolare rilievo investigativo viene attribuito alle molteplici conversazioni che evocano, tra l'altro, un "controllo" del relativo ambito territoriale di cui l'Oliveri mostra di essere ben consapevole e che contribuiscono a colorare ulteriormente, connotandola di interessi mafiosi, l'azione criminosa posta in essere in concorso con il Prestifilippo, soggetto intraneo all'associazione. Da siffatti plurimi elementi il Tribunale, articolando un sillogismo ineccepibile, desume anche il dolo specifico che caratterizza l'aggravante, sotto il versante dell'agevolazione mafiosa. Al proposito va richiamato il principio dettato dalle Sezioni Unite, secondo cui la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso ha natura soggettiva inerente ai motivi per delinquere e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv 278734 - 01). Il Tribunale si è conformato al suddetto principio. Ne deriva affermare che la conclusione del Tribunale non pare affetta da violazione di legge né da alcun vizio, sussistendo l'aggravante ove anche a ritenere l'Oliveri solo consapevole della finalità che animava il Prestifilippo. 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza