CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43013/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Firenze ha respinto l'impugnazione proposta dall'imputato nei confronti della sentenza del 30/11/2018 del Tribunale di Grosseto, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di dieci giorni di arresto e 12.000 euro di ammenda, in relazione ai reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001 (capo A) e 55 e 1161 cod. nav. (capo C), per aver realizzato quattro gazebo sostenuti da pali infissi al suolo e copertura in cannucciato sull'arenile di Marina di Grosseto. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un vizio della motivazione nella parte relativa alla esclusione della applicabilità dell'art. 137, comma 1, n. 2, I. Regione Toscana n. 65 del 2014, che esclude la necessità di autorizzazioni amministrative per l'installazione dei gazebo da giardino facilmente amovibili e privi di copertura rigida, considerato non applicabile dalla Corte territoriale in quanto le strutture non erano facilmente amovibili e una aveva anche una copertura impermeabilizzata, pur essendo solamente infissi nella sabbia e dunque facilmente amovibili e non essendo equiparabile una copertura impermeabilizzata a una copertura rigida. Con memoria del 10 settembre 2021 ha ribadito tali doglianze, prospettando anche la violazione e l'errata applicazione degli artt. 136 e 137 della I. Regione Toscana n. 65 del 2014, che consentirebbero di qualificare gli interventi contestati come di edilizia libera. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. L'art. 137 della legge della Regione Toscana n. 65 del 2014, recante norme per il governo del territorio, prevede, a proposito delle opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia, che "1. Sono privi di rilevanza urbanistico-edilizia le opere, gli interventi e i manufatti non incidenti in modo significativo o permanente sulle risorse del territorio, per i loro oggettivi caratteri di precarietà costruttiva e facile amovibilità o in ragione della temporaneità di installazione, ed in particolare: a) gli elementi di arredo o di delimitazione di giardini e spazi pertinenziali, quali: // 2) i gazebo da giardino, limitatamente alle strutture leggere in legno o metallo contraddistinte da facile amovibilità e reversibilità, prive di chiusure laterali, di coperture realizzate con materiali rigidi e durevoli, nonché di pavimentazioni continue o altre opere murarie destinate a uso stagionale e atte a ombreggiare spazi di soggiorno temporaneo all'aperto". Ne consegue la manifesta infondatezza dei rilievi sollevati dal ricorrente, tutti fondati sulla erroneità della esclusione della sussistenza dei presupposti per poter applicare tale disposizione, che, letteralmente, si applica solamente ai giardini e agli spazi pertinenziali, e non può dunque essere utilmente invocata in relazione a opere realizzate sull'arenile di Marina di Grosseto appartenente al demanio marittimo, dunque certamente non in un giardino. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, stante la manifesta infondatezza dell'unico motivo cui è stato affidato. L'inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261616; nonché Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966). Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2021 Il