CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 giugno 2026
Cassazione n. 20223/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legalerappresentante pro tempore-intimato-e controI.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 180/2022 pubblicatail 22/03/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18481/2022Numero sezionale 2582/2026Numero di raccolta generale 20223/2026Data pubblicazione 16/06/20261.La Corte d’appello di Milano ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA]Gorini nella controversia con Inps e Agenzia delle entrate- Riscossione.2. La controversia ha per oggetto l’opposizione ad avviso di addebitonotificato il 16/01/2020, con riferimento alla contribuzione pretesa perl’anno 2012 a seguito di iscrizione d’ufficio alla Gestione separata Inps.3. Il Tribunale di Milano rigettò il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo chealla mancata compilazione del quadro RR conseguisse la sospensione dellaprescrizione tra le parti ex art.2941 n.8 cod. civ.4. La corte territoriale ha integralmente confermato la sentenza appellata,con riferimento ai suoi precedenti conformi.5. Per la cassazione della sentenza ricorre la parte privata, con ricorsoaffidato a due motivi, illustrati da memoria. Inps ha depositato procuraalle liti, senza svolgere attività difensiva, Ader è rimasta intimata.6. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il depositodell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) ilricorrente lamenta la violazione dell’art. 25 d.lgs. n.46/1999, conriferimento alla eccezione di decadenza dall’iscrizione a ruolo riproposta ingrado di appello.2. La corte territoriale ha rigettato l’eccezione richiamando i costantiprincipi di questa Corte sulla qualificazione del giudizio di opposizione adavviso di addebito come ordinario giudizio di cognizione (Cass.n.3486/2016), principi ai quali il Collegio intende dare continuità con laconseguenza che «intervenuta la decadenza per tardiva iscrizione a ruoloNumero registro generale 18481/2022Numero sezionale 2582/2026Numero di raccolta generale 20223/2026Data pubblicazione 16/06/2026dei crediti, l'INPS, pur non potendo più avvalersi del suddetto titoloesecutivo, può chiedere la condanna al corrispondente adempimento nelmedesimo giudizio, senza che ne risulti mutata la domanda» (da ultimo,Cass. n. 4843/2026).3. La corte territoriale non è dunque incorsa nella violazione di leggepaventata dal ricorrente. Né può ritenersi che con la sua pronuncia abbiaviolato l’art.112 cod. proc. civ., come prospettato in calce al primo mezzo,perché in motivazione ha dato atto della proposizione della domanda dicondanna della parte privata al pagamento delle somme dovute, nellacomparsa costitutiva in primo grado.4. Con il secondo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) ilricorrente lamenta la violazione degli artt.2935 e 2941 n.8 cod. civ. conriferimento alla causa di sospensione della prescrizione (mancatacompilazione del quadro RR) erroneamente ritenuta dalla corte territoriale.5. Sulla questione controversa questa Corte «ha ribadito a più riprese che,in tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti daiprofessionisti alla Gestione separata, non si può configurare alcunautomatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nelladichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo(Cass., sez. VI-L, 30 novembre 2021, n. 37529). La condotta dolosa dioccultamento del debito presuppone un comportamento intenzionalmentediretto ad occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione,comportamento foriero di un impedimento non superabile con gli ordinaricontrolli. La condotta riveste rilievo alla stregua dell’art. 2941, n. 8, cod.civ., solo quando è idonea a determinare, per il creditore, una vera epropria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà d’accertamento delcredito (Cass., sez. lav., 19 settembre 2023, n. 26802, punto 3.1. delleRagioni della decisione). Una condotta connotata in modo così pregnantemal si concilia con l’automatismo censurato dal ricorrente e postula unNumero registro generale 18481/2022Numero sezionale 2582/2026Numero di raccolta generale 20223/2026Data pubblicazione 16/06/2026puntuale accertamento di fatto in ordine al coefficiente psicologico delprofessionista inadempiente, che non si può evincere dal mero datodell’omessa compilazione del quadro RR, in difetto di altri elementi cheavvalorino il contegno doloso (Cass., sez. lav., 1° settembre 2023, n.25598, punto 11 del Considerato)» (da ultimo, cfr. Cass. n.6005/2026).6. La corte territoriale non si è attenuta a questi principi di diritto, ai qualiil Collegio intende dare continuità, perché si è limitata ad attribuirerilevanza al dato della mancata compilazione, nella dichiarazione deiredditi, del riquadro relativo alla determinazione dei contributiprevidenziali dovuti all’Inps e ha così valorizzato quell’automatismo piùvolte censurato da questa Corte.7. Questi rilievi conducono all’accoglimento del ricorso, per quanto diragione, e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione aimotivi accolti, con rinvio alla medesima Corte d’appello in diversacomposizione che, in sede di rinvio, si atterrà al principio di diritto diseguito enunciato: «In tema di sospensione della prescrizione deicontributi dovuti alla Gestione separata dai professionisti, non sussistealcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nelladichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito ex art. 2941, n.8, cod. civ.; la sospensione richiede un comportamento intenzionalmentediretto a celare al creditore l’esistenza dell’obbligazione, tale dadeterminare una impossibilità di agire e non una mera difficoltà diaccertamento, con puntuale accertamento in fatto del coefficientepsicologico dell’inadempiente da parte del giudice del merito».8. La corte territoriale provvederà anche sulle spese del giudizio dilegittimità P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara inammissibile ilprimo motivo di ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto;Numero registro generale 18481/2022Numero sezionale 2582/2026Numero di raccolta generale 20223/2026Data pubblicazione 16/06/2026rinvia alla Corte di appello di Milano in diversa composizione, cui demandadi provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/05/2026.Il Presidente