CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 marzo 2022
Cassazione n. 23436/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza emessa in data 18/03/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Bari in data 12/02/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 646 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione agli artt. 27 comma terzo e 101 comma secondo Cost. e artt. 62 -bis e 133 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha correttamente disatteso il riconoscimento delle attenuanti generiche, in considerazione dei plurimi precedenti penali di natura specifica ed in difetto di obiettivi elementi favorevolmente apprezzabili (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata), in ossequio peraltro a consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590); osservato altresì che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, nell'osservanza dei criteri stabiliti dagli artt. 133 e 133-bis cod. pen., è sufficiente che richiami la gravità del reato o la capacità a delinquere dell'imputato con espressioni come «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01), con conseguente inammissibilità della censura che, come nel caso in esame, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (cfr., Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 2, n. 43893 del 29/09/2022, Cagliozzi, non massimata): vizi, questi, assolutamente non ravvisabili nella fattispecie oggetto di scrutinio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e c:ondanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 02/05/2