CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 marzo 2022
Cassazione n. 15735/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 del TRIBUNALE di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Ritenuto in fatto 1. Con ricorso depositato il 25 marzo 2022 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], denunciando violazione dell'art. 23, comma 1, cod. proc. pen., impugna la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 4 novembre 2021 (proc. n. 9682 R.G.N.R.), che, dichiarata la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha ordinato la trasmissione degli atti al Tribunale stesso e non alla Procura della Repubblica. 2. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. Come anche di recente ribadito da Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, Rv. 283552 - 01, le Sezioni Unite hanno elaborato una nozione di atto abnorme, che è stata progressivamente affinata. Alla considerazione che il provvedimento può definirsi abnorme quando, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, tanto da legittimare il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., essendo questo il solo strumento processuale utilizzabile per rimuoverne gli effetti (Sez. U, n. 7 del 26/04/1989, Goria, in motivazione), è seguita la compiuta elaborazione di un articolato principio. Si è infatti affermato che si considera abnorme il provvedimento che, per la sua singolarità, non sia inquadrabile nell'ambito dell'ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. Si è precisato che l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché, per la sua singolarità, si ponga fuori dal sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e la impossibilità di proseguirlo. Ciò posto, in disparte il tema della tempestività del ricorso oggetto del presente procedimento (infatti, i termini per la proposizione dell'impugnazione operano anche con riferimento al ricorso per cassazione avverso atti abnormi, salvo che l'atto sia affetto da anomalia genetica così radicale da determinarne l'inesistenza materiale e giuridica: Sez. 4, n. 3939 del 02/12/2021, dep. 2022, Ronconi, Rv. 282578 - 01), tenuto conto del fatto che la deduzione del ricorrente di essere venuto a conoscenza del provvedimento impugnato solo con l'ordinanza letta all'udienza del 15 marzo 2022 è smentita dal fatto che quest'ultima, come reso palese dal verbale, non era la prima del processo celebrato a S. [OSCURATO:PERSONA], si osserva che il fondamento delle decisioni che hanno ravvisato l'abnormità della decisione, a seguito della declaratoria di incompetenza, di trasmettere gli atti, anziché, come doveroso, al P.M., al giudice ritenuto competente, è stato ravvisato nel contrasto con i principi generali dell'ordinamento processuale sia per quanto concerne la violazione dei diritti della difesa sia con riferimento all'esercizio dell'azione penale, la cui titolarità spetta esclusivamente al pubblico ministero presso il giudice competente (Sez. 1, n. 12317 del 25/02/2004, Cicero, Rv. 227447 - 01). E, tuttavia, nel caso di specie, il P.M. non ha neppure indicato quale diversa determinazione avrebbe assunto, anche perché è stata la sollecitazione del giudice a richiamare l'attenzione su una questione della quale il primo ufficio si era praticamente disinteressato. Gli imputati, rispetto ad un procedimento introdotto con citazione a giudizio, non risultano aver esercitato alcun diritto processuale o avere chiesto di esercitare alcun diritto precluso dalla fase dibattimentale alla quale si era giunti. Ne segue che non è dato ravvisare alcuno dei profili di abnormità che giustificano il ricorso per cassazione rispetto a provvedimenti non impugnabili ancorché non rispondenti alle regole processuali. P.Q.M. Dichiara