CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06158/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 5683 /20 2 3 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore e rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA].R.L. [OSCURATO:PERSONA] , cancellata dal registro delle imprese il31/10/2018 in persona del liquidatore pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente – Oggetto:rinvio a nuovo ruolo Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l l a Campania n. 5969 / 14 / 2 0 2 2 depositata in data 07 / 09 /20 2 2 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] e riconvocato il Collegio in data16/10/2023; Consideratoche: - il liquidatore di Bonino s .r.l. in liquidazione, cancellata il 31.10.2018, impugnava l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società per iva riferita all’ anno 2015, in forza dell’utilizzodi f atture per operazioni soggettivamente inesistenti; - igiudici della CTP accoglievano il ricorso, ritenendo che, a fronte della mancata allegazione della segnalazione da cui era scaturito l’accertamento, la società ricorrente aveva addotto una serie di elementi indiziari che denotavano la mancata consapevolezza dell’altruicomportamento di frode al l’Amministrazione finanziaria ; l’Agenzia delle Entrate proponeva appello, allegando le predette segnalazioninei confronti delle ditte emittenti le fatture ; - laCTR rigettava l’ impugnazione ; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a tremotivi; la società resiste con proprio controricorso ; Rilevatoche: - il ricorso risulta notificato in data 7 marzo 2023; la pronuncia impugnataè stata depositata in data 7 settembre 2022 e quindi, in difetto di notifica della stessa, il termine per la sua impugnazioneveniva a scadere naturalmente il 7 marzo 2023; - peraltro, in forza del comma 199 della L. n. 197 del 2022, applicabile al caso di specie, secondo il quale “sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 datadi entrata in vigore della presente legge e il 31 luglio 2023" , la costituzione con controricorso della società contribuente, avvenutain data 9 ottobre 2023, è tempestiva; - nondimeno, rileva il Collegio che la detta costituzione in giudizio haavuto luogo quando era già stata , per errore, fissata l’adunanza camerale del 14 settembre 2023 per la decisione della controversiasenza che parte controricorrente, non per sua colpa, abbia quindi avuto notizia della fissazione in parola e senza sia stata la stessa messa in grado , per conseguenza, di depositare memoria; - in forza di ciò, la causa allo stato non può essere decisa e va rinviata a nuovo ruolo, onde fissarsi nuova adunanza camerale dellaquale sarà data comunicazione alle parti cos