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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27700/2025

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a seguente ORDINANZA sulla segnalazione di errore materiale contenuto nel ruolo di udienza relativo al procedimento R.G. n. 6651/2025 relativa al ruolo dell'udienza del 16 aprile 2025; visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. È stata segnalata l'erronea indicazione, sul ruolo dell'udienza del 16 aprile 2025, in relazione al ricorso R.G. n. 6651 del 2025, e sulla sentenza emessa all'esito di detto procedimento, del ricorrente che in realtà non è il «Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto», ma il «Procuratore generale presso la Corte di appello di Lecce Sezione distaccata di Taranto».

Il rilievo è esatto, poiché effettivamente il ricorso è stato proposto dal Procuratore generale.

Deve, quindi, procedersi alla correzione dell'errore materiale senza formalità ai sensi dell'art. 625, comma 3, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel ruolo di udienza del procedimento R.G. n. 6651/2025 e nella sentenza n. 510/2025 nel senso che laddove è scritto "Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto" leggasi "Procuratore generale presso la Corte di appello di Lecce Sezione distaccata di Taranto".

Manda alla Cancelleria per le annotazioni di competenza.

Così deciso il 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sulla segnalazione di errore materiale contenuto nel ruolo di udienza relativo al procedimento R.G. n. 6651/2025 relativa al ruolo dell'udienza del 16 aprile 2025; visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. È stata segnalata l'erronea indicazione, sul ruolo dell'udienza del 16 aprile 2025, in relazione al ricorso R.G. n. 6651 del 2025, e sulla sentenza emessa all'esito di detto procedimento, del ricorrente che in realtà non è il «Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto», ma il «Procuratore generale presso la Corte di appello di Lecce Sezione distaccata di Taranto». Il rilievo è esatto, poiché effettivamente il ricorso è stato proposto dal Procuratore generale. Deve, quindi, procedersi alla correzione dell'errore materiale senza formalità ai sensi dell'art. 625, comma 3, cod. proc. pen. P.Q.M. Dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel ruolo di udienza del procedimento R.G. n. 6651/2025 e nella sentenza n. 510/2025 nel senso che laddove è scritto "Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto" leggasi "Procuratore generale presso la Corte di appello di Lecce Sezione distaccata di Taranto". Manda alla Cancelleria per le annotazioni di competenza. Così deciso il 20
Sentenza Cassazione n. 27700/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris