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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 2025

Cassazione n. 28815/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 116, comma 15, cod. strada.

Fatto commesso il 28/9/2019.

Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla richiesta di emissione di sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Considerato che la doglianza è manifestamente infondata.

Il reato, infatti, è stato commesso il 28 settembre 2019, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. legge Orlando), applicabile ai fatti commessi a decorrere dal 3 agosto 2017 e fino al 31 dicembre 2019.

Assume decisivo rilievo che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza del 5 giugno 2025 (ud. 12 dicembre 2024), n. 20989, precedute da informazione provvisoria, abbiano stabilito che la sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, continua ad essere applicabile, dopo l'introduzione dell'art. 2, comma 1, lett. a), della legge n. 134 del 27 novembre 2021, ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019.

Tale legge, come è noto, aveva modificato la previgente norma dell'art. 159, comma 2, cod. proc. pen, nonché introdotto la sospensione del corso della prescrizione: a) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo per un tempo, comunque, non superiore a un anno e sei mesi; b) dal termine previsto dall'art.544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.

Ne consegue, dunque, che, nel caso di specie, alla data di emissione della impugnata sentenza di appello (11 febbraio 2025), non fosse ancora decorso il termine di prescrizione: trattandosi di reato contravvenzionale, commesso in data 28/9/2019, deve essere computato il periodo di sospensione di un anno e sei mesi previsto dalla c.d. legge Orlando tra la data di emissione della sentenza di primo grado, del 26/6/2023, depositata in udienza e la data di emissione della sentenza di appello.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 116, comma 15, cod. strada. Fatto commesso il 28/9/2019. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla richiesta di emissione di sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Considerato che la doglianza è manifestamente infondata. Il reato, infatti, è stato commesso il 28 settembre 2019, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. legge Orlando), applicabile ai fatti commessi a decorrere dal 3 agosto 2017 e fino al 31 dicembre 2019. Assume decisivo rilievo che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza del 5 giugno 2025 (ud. 12 dicembre 2024), n. 20989, precedute da informazione provvisoria, abbiano stabilito che la sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, continua ad essere applicabile, dopo l'introduzione dell'art. 2, comma 1, lett. a), della legge n. 134 del 27 novembre 2021, ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019. Tale legge, come è noto, aveva modificato la previgente norma dell'art. 159, comma 2, cod. proc. pen, nonché introdotto la sospensione del corso della prescrizione: a) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo per un tempo, comunque, non superiore a un anno e sei mesi; b) dal termine previsto dall'art.544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi. Ne consegue, dunque, che, nel caso di specie, alla data di emissione della impugnata sentenza di appello (11 febbraio 2025), non fosse ancora decorso il termine di prescrizione: trattandosi di reato contravvenzionale, commesso in data 28/9/2019, deve essere computato il periodo di sospensione di un anno e sei mesi previsto dalla c.d. legge Orlando tra la data di emissione della sentenza di primo grado, del 26/6/2023, depositata in udienza e la data di emissione della sentenza di appello. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28815/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris