CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 gennaio 2021
Cassazione n. 44660/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 gennaio 2021, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 494 cod. pen., per essersi sostituito a [OSCURATO:PERSONA] intrattenendo, con tale identità, sul social media facebook, conversazioni con altri utenti, irrogando al medesimo la pena indicata in dispositivo. Gli ulteriori delitti contestati al prevenuto - la diffamazione aggravata e l'accesso abusivo al profilo della persona offesa - erano stati dichiarati estinti per l'intervenuta remissione di querela. 1.1. Sui dedotti motivi di appello, la Corte di merito osservava che: - l'operante che aveva condotto le indagini al fine di accertare chi si fosse sostituito alla persona offesa nell'utilizzare il suo profilo, aveva riferito come le condotte invasive fossero tutte riconducibili all'indirizzo IP del computer dell'imputato; - le circostanze attenuanti generiche non erano concedibili per la gravità della condotta consumata. 2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in tre motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio. Non erano sufficienti, infatti, le indagini esperite e l'assenza di motivi di rancore in capo alla persona offesa che l'aveva accusato, dimostrata anche dall'intervenuta remissione di querela, a dedurne la prova dell'utilizzo del profilo da parte del prevenuto. Né assumeva rilievo alcuno l'accettazione di tale remissione da parte dell'imputato. 2.2. Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, deciso con motivazione solo apparente, con esclusivo riferimenti ai criteri dettati dall'art. 133 cod. pen.. 2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine all'esclusione dell'ipotesi prevista dall'art. 131 bis cod. pen.La causa di non punibilità era concedibile anche senza apposita richiesta della parte e la tenuità del danno era provata dalla intervenuta remissione della querela. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1. Il primo motivo - sulla prova della riconducibilità all'imputato della condotta contestata - è interamente versato in fatto così da non rispettare il perimetro del sindacato di legittimità che non può consistere nella riconsiderazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369 e più di recente Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). La Corte distrettuale, infatti, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come non si potesse dubitare del fatto che fosse stato proprio l'imputato a sostituirsi alla persona offesa nelle conversazioni tenute sul suo profilo facebook, considerando che le indagini telematiche esperite avevano consentito di accertare che erano sempre partiti dall'indirizzo IP del prevenuto i contatti che avevano consentito di conoscere e di utilizzare la password dell'account e l'account medesimo. Né vi poteva essere dubbio che tale condotta costituisse il delitto contestato posto che si è già avuto modo di affermare che integra il delitto di sostituzione di persona la condotta di colui che crea ed utilizza un "profilo" su "social network", servendosi abusivamente dell'immagine di un diverso soggetto, inconsapevole, in quanto idonea alla rappresentazione di un'identità digitale non corrispondente al soggetto che ne fa uso (Sez. 5, n. 22049 del 06/07/2020, Yague, Rv. 279358; Sez. 5, n. 42572 del 22/06/2018, Rv. 274008). 2. Il secondo motivo - sulla misura della pena e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche - è inammissibile in considerazione della motivazione resa sul punto dalla Corte di merito che ha considerato come la condotta tenuta fosse connotata da particolare gravità per la sua invasività e sgradevolezza, così facendo riferimento a circostanze e criteri di fatto, ricompresi nel dettato dell'art. 133 cod. pen. (e che ben possono essere posti a fondamento della decisione in oggetto), tali da non poter concretare il lamentato vizio di legittimità. 3. Il terzo motivo è inammissibile per la sua genericità. Si è anche affermato che la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Sennnnah, Rv. 275782), come è avvenuto nell'odierno caso di specie, ma, qui, deve anche aggiungersi che non appare neppure adeguatamente argomentata la ragione per la quale dovrebbe ritenersi che il danno provocato sia di particolare tenuità e la condotta non abituale (quando, invece, questa risulta essere stata, quantomeno, ripetuta), confutando così le ben diverse affermazioni, dei giudici del merito, in ordine alla gravità del fatto (non contraddette dall'intervenuta remissione di querela, che attiene solo all'atteggiamento della persona offesa nei confronti dell'istanza punitiva, pur sempre proposta). 4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma