CassazionedecretoSezione 7Decisione del 24 giugno 2024
Cassazione n. 37670/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2023 del TRIBUNALE di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Brescia — per quel che qui rileva — ha dichiarato non doversi procedere, per mancanza di querela, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato (artt. 624, 625, comma 1, n. 7, cod. pen.); premesso che non deve tenersi conto della memoria depositata nell'interesse dell'imputato il 24 giugno 2024 e, dunque, tardivamente rispetto all'udienza del 3 luglio 2024 (art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 — 01); osservato che con l'unico motivo di ricorso cui si lamenta la violazione della legge penale in quanto nel capo di imputazione era contestata in fatto l'aggravante di aver commesso il fatto su cosa destinata a pubblica utilità (in quanto l'oggetto materiale del reato è stato indicato in quattro esemplari di fauna selvatica, specificando che fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato), in ragione della quale il delitto è procedibile d'ufficio anche a seguito della novella ex decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150; considerato che: - alla stregua di quanto chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte con riguardo alla circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., configurata dall'essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, deve attribuirsi natura valutativa alla circostanza invocata dalla Parte pubblica ricorrente, poiché essa impone una verifica di ordine giuridico sulla natura della res, sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico utilità; e, tuttavia, la circostanza può essere ritenuta idoneamente contestata quando si faccia ricorso a perifrasi che, di quella destinazione, siano una univoca esemplificazione (cfr. Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua, Rv. 286291 — 01); - la sola menzione, nell'editto accusatorio (che, invece, indica quale ipotesi contemplata dall'art. 625, comma 1., n. 7, cod. pen., la destinazione dei beni alla pubblica fede), della inclusione dei detti esemplari di fauna selvatica nel patrimonio indisponibile dello Stato non può dirsi ex se atta a palesarne la destinazione a pubblica utilità, che non si identifica con la proprietà pubblica (cfr. Sez. 5, n. 51105 del 03/10/2019, Olivetti, Rv. 278317 — 01); - con la conseguenza che il fatto, come contestato, correttamente è stato ritenuto procedibile a querela, a seguito dell'entrata in vigore del d. Igs. n. 150 del 2022, dovendosi ritenere manifestamente infondata la prospettazione del ricorrente; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale. C