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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11803/2024

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a seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato indirizzo p.e.c. e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore,domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa -controricorrente- avverso la sentenzan.241/4/11 della Co mmissione tributaria regionale delLazio, depositata il 13 giugno 201 1 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18aprile 20 2 4 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Tributi-[OSCURATO:PERSONA] che: nella controversia originata dall’impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di avvisi di accertamento relativi a IVA, IRPEF e IRAP delle annualità di imposta 2002 e 2003, la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dalla contribuente avverso la prima decisione che, previa riunione, aveva rigettato i ricorsi.

In particolare, il giudice di appello riteneva che la presenza di una contabilità parallela rendeva l’accertamento legittimo, mentre la contribuente avverso la ricostruzione presunta dei ricavi non aveva opposto adeguate prove contrarie.

Rilevava, ancora, come l’errore di calcolo fosse stato riconosciuto dall’Ufficio.

Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso, su tre motivi, cui resisteva con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Fissata per la trattazione del ricorso l’adunanza camerale del 26 febbraio 2019 questa Corte, rilevato che la ricorrente, mediante deposito di rituale istanza, aveva manifestato la volontà di avvalersi della definizione agevolata delle controversie ai sensi dell’art.6 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.119, conv. in legge 17.12.2018 n.136, rinviava la causa a nuovo ruolo ai sensi del medesimo articolo di legge.

Con successive memorie, depositate il 15.07.2019, il 29 luglio 2019, il 21 novembre 2019 e 24 febbraio 2021, la ricorrente versava in atti dichiarazione di adesione alla definizione agevolata della controversia, comunicazione delle somme dovute da parte diADER nonché quietanze di pagamento delle rate di versamento.

Questa Corte, con ordinanza depositata all’esito della camera di consiglio del 25 novembre 2021, considerato che dalla documentazione in atti risultava che l’importo da versare per la definizione agevolata (rottamazione ter) era stato dilazionato in 17 rate con ultima a scadere il 31 luglio 2023 e che con il d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 art. 1, rubricato: Rimessione in termini per la Rottamazione -ter e saldo e stralcio, era stato previsto:

1. All’articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3.

Il versamento delle rate da corrispondere nell’anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all’articolo 16 -bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all’articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell’articolo 3, comma 14 -bis , del citato decreto-legge n. 119 del 2018, entro il 30 novembre 2021.», in pendenza del termine come prorogato dal legislatore rinviava la causa a nuovo ruolo; il ricorso è stato, quindi, nuovamente, avviato alla trattazione in camera di consiglio in prossimità della quale la ricorrente ha depositato memoria chiedendo che questa Corte voglia dichiarare l’estinzione del processo in virtù dell’avvenuta definizione agevolata in atti dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate riscossione per la ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in corso di adempimento ad opera della medesima.

Considerato che: non si rinviene in atti l’impegno della ricorrente a rinunciare al ricorso e che la stessa ricorrente nella memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale ha dichiarato che l’adempimento della chiesta definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate- Riscossione è ancora in corso; che in mancanza di prova dell’avvenuto integrale adempimento di quanto dovuto ai fini della definizione agevolata ex art.3 del d.l.n.119/2018 non può procedersi alla declaratoria di estinzione del processo ma va disposto il rinvio a nuovo ruolo.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato indirizzo p.e.c. e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore,domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa -controricorrente- avverso la sentenzan.241/4/11 della Co mmissione tributaria regionale delLazio, depositata il 13 giugno 201 1 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18aprile 20 2 4 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Tributi-[OSCURATO:PERSONA] che: nella controversia originata dall’impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di avvisi di accertamento relativi a IVA, IRPEF e IRAP delle annualità di imposta 2002 e 2003, la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dalla contribuente avverso la prima decisione che, previa riunione, aveva rigettato i ricorsi. In particolare, il giudice di appello riteneva che la presenza di una contabilità parallela rendeva l’accertamento legittimo, mentre la contribuente avverso la ricostruzione presunta dei ricavi non aveva opposto adeguate prove contrarie. Rilevava, ancora, come l’errore di calcolo fosse stato riconosciuto dall’Ufficio. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso, su tre motivi, cui resisteva con controricorso l’Agenzia delle entrate. Fissata per la trattazione del ricorso l’adunanza camerale del 26 febbraio 2019 questa Corte, rilevato che la ricorrente, mediante deposito di rituale istanza, aveva manifestato la volontà di avvalersi della definizione agevolata delle controversie ai sensi dell’art.6 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.119, conv. in legge 17.12.2018 n.136, rinviava la causa a nuovo ruolo ai sensi del medesimo articolo di legge. Con successive memorie, depositate il 15.07.2019, il 29 luglio 2019, il 21 novembre 2019 e 24 febbraio 2021, la ricorrente versava in atti dichiarazione di adesione alla definizione agevolata della controversia, comunicazione delle somme dovute da parte diADER nonché quietanze di pagamento delle rate di versamento. Questa Corte, con ordinanza depositata all’esito della camera di consiglio del 25 novembre 2021, considerato che dalla documentazione in atti risultava che l’importo da versare per la definizione agevolata (rottamazione ter) era stato dilazionato in 17 rate con ultima a scadere il 31 luglio 2023 e che con il d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 art. 1, rubricato: Rimessione in termini per la Rottamazione -ter e saldo e stralcio, era stato previsto: 1. All’articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il versamento delle rate da corrispondere nell’anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all’articolo 16 -bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all’articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell’articolo 3, comma 14 -bis , del citato decreto-legge n. 119 del 2018, entro il 30 novembre 2021.», in pendenza del termine come prorogato dal legislatore rinviava la causa a nuovo ruolo; il ricorso è stato, quindi, nuovamente, avviato alla trattazione in camera di consiglio in prossimità della quale la ricorrente ha depositato memoria chiedendo che questa Corte voglia dichiarare l’estinzione del processo in virtù dell’avvenuta definizione agevolata in atti dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate riscossione per la ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in corso di adempimento ad opera della medesima. Considerato che: non si rinviene in atti l’impegno della ricorrente a rinunciare al ricorso e che la stessa ricorrente nella memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale ha dichiarato che l’adempimento della chiesta definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate- Riscossione è ancora in corso; che in mancanza di prova dell’avvenuto integrale adempimento di quanto dovuto ai fini della definizione agevolata ex art.3 del d.l.n.119/2018 non può procedersi alla declaratoria di estinzione del processo ma va disposto il rinvio a nuovo ruolo.
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