CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 febbraio 2023
Cassazione n. 30992/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; uditi i difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catanzaro ha confermato quella del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro in data 10/01/2023, con cui è stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui ai capi A) (partecipazione ad associazione di 'ndrangheta) e 3) (concorso in tentata estorsione aggravata). 2. Ha proposto ricorso Bruzzese con due distinti atti, a firma dei suoi difensori Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Quanto al primo ricorso si deduce col primo motivo vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 292 e 546 cod. proc. pen. con riguardo al capo 3). La difesa aveva prospettato un diverso oggetto delle conversazioni intercettate sulle quali era stata fondata la gravità indiziaria in ordine alla tentata estorsione: anche alla luce .di indagini difensive e•dell'escussione di un teste era stato dedotto che tale Pugliese aveva presentato a Bruzzese un cliente per lavori di smaltimento di inerti e di eternit, mentre il Tribunale aveva erroneamente interpretato la deduzione come riferita ad un rapporto di debito-credito, aggiungendo che l'impresa Pugliese sarebbe creditrice della Edil-Cassandra di Bruzzese, senza considerare che le fatture prodotte avevano il diverso scopo di accreditare il rapporto tra Pugliese e Bruzzese. Di qui l'illogicità della motivazione e il travisamento della prova, avente rilievo decisivo. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Il Tribunale aveva reso una motivazione stereotipata non corredata da alcun specifico dato fattuale, non essendo certa l'identità della persona offesa e non essendo stato accertato il tenore dei colloqui intercorsi con [OSCURATO:PERSONA] o con Bruzzese. Relativamente al profilo dell'agevolazione mafiosa il Tribunale non si era soffermato sul coefficiente psicologico, a fronte della natura soggettiva dell'aggravante. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al ruolo partecipativo. Il Tribunale aveva richiamato elementi inconferenti (l'incarico di ricercare un posto riservato per un colloquio con [OSCURATO:PERSONA], l'avvertimento circa l'opportunità di spostare un bene di possibile origine illecita, la consegna di un biglietto ad [OSCURATO:PERSONA], la richiesta a Bruzzese di una scheda sim). Inoltre, era mancato un confronto con le deduzioni difensive sul punto, riguardanti le ragioni dell'incontro con Surace, la genericità e l'inconferenza dell'invito a spostare un determinato bene, la circostanza che il biglietto di contenuto minatorio, che il ricorrente aveva solo reperito e consegnato, potesse provenire dall'ex moglie di [OSCURATO:PERSONA], la scarsa rilevanza della sostituzione della scheda sim. Il Tribunale non aveva individuato alcun diverso, positivo e specifico comportamento idoneo ad attestare l'assunzione di un ruolo stabile implicante appartenenza alla cosca, non essendo suffragata la veste di portatore di ambasciate prospettata nella contestazione. 2.4. Con il secondo atto di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 309 e 273 cod. proc. pen. con riguardo all'art. 416-bis cod. pen. Si premette in generale che è ravvisabile mancanza di motivazione allorché a specifiche deduzioni difensive non segua una puntuale risposta, non sostituibile con un generico richiamo per relationem al provvedimento impugnato. In tale prospettiva si rileva che il Tribunale non aveva tenuto conto della distinzione tra effettiva partecipazione al sodalizio e mera contiguità compiacente, essendo invece necessaria la piena compenetrazione, una condotta attiva e il riferimento della stessa al complessivo sodalizio con assunzione di un ruolo dinamico e funzionale, non desumibile dalle condotte poste in evidenza quali elementi dimostrativi di messa a disposizione a favore della consorteria. 2.5. Quanto al coinvolgimento nella tentata estorsione di cui al capo 3), la motivazione era contraddittoria, poiché all'assunto del valore rappresentativo di partecipazione seguiva il rilievo che le modalità avrebbero attestato autonomia operativa e addirittura il travalicamento delle direttive di organi apicali: in realtà la vicenda era semmai idonea a dimostrare disinvoltura operativa a prescindere dalle finalità del sodalizio. A fronte di quanto osservato dal Tribunale poteva rilevarsi che non era ravvisabile un profilo di compenetrazione in capo a soggetto che si muoveva autonomamente, sovrapponendosi ad indicazioni di un capo, tanto da suscitare l'ira di quest'ultimo, ed era considerato inaffidabile tanto da dover essere emarginato. In ogni caso il Tribunale non aveva fornito risposta ai rilievi difensivi, non avendo spiegato perché gli stessi fossero inconferenti ed essendosi limitato ad un'acritica condivisione delle valutazioni del primo giudice, incorrendo nella mancanza di motivazione. Né avrebbero potuto invocarsi a sostegno i restanti elementi valorizzati dal Tribunale, a fronte dell'inidoneità rappresentativa della vicenda e del vizio già segnalato. 2.6. Quanto alle ulteriori vicende ed episodi, si segnala che con riguardo a nessuno di essi erano state indicate le ragioni per cui avrebbero potuto concorrere a suffragare la partecipazione del ricorrente, fermo restando che la mera contiguità, soprattutto se riferita a singoli soggetti, non avrebbe potuto assumere rilievo dimostrativo.In nessun caso, inoltre, alla richiesta di tenere determinati comportamenti corrispondeva la dimostrazione che la richiesta fosse stata esaudita, al fine di apprezzare la rilevanza dei comportamenti. 2.7. Quanto alla consegna della lettera anonima, era stata prospettata dalla difesa l'assenza di correlazione tra il contenuto della missiva e contesti criminali organizzati, tanto che gli stessi interessati avevano ipotizzato una spiegazione connessa a vicende di carattere personale e familiare. Il Tribunale .aveva fornito però una lettura unilaterale e congetturale, in ragione degli effetti che il dato avrebbe potuto determinare sul piano potenziale e ipotetico. Inoltre, era ravvisabile un profilo di violazione di legge in relazione all'attribuito significato di condotta attiva al recapito del messaggio, che aveva carattere episodico e non era connotato da stabilità, così da non poter essere valorizzato come rappresentativo di partecipazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel complesso infondato. 2. Il Tribunale, dopo aver ribadito l'esistenza della consorteria di ‘ndrangheta, già venuta in rilievo in altri procedimenti, ed aver dato conto della specifica operatività della famiglia [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto che, conformemente a quanto prospettato nell'ordinanza genetica, fosse ravvisabile la gravità indiziaria a carico del ricorrente sia con riguardo alla partecipazione al sodalizio sia con riferimento al concorso nel delitto di tentata estorsione aggravata di cui al capo 3). Va peraltro rimarcato come il fondamentale elemento rappresentativo della partecipazione sia stato ravvisato proprio nel concorso nel delitto di estorsione. 3. Ciò posto, appare necessario esaminare il primo motivo del primo atto di ricorso, specificamente riferito a tale vicenda. Tale motivo risulta manifestamente infondato. Le censure si risolvono nella prospettazione di una lettura alternativa del compendio indiziario, incentrata sull'assunto che il ricorrente, con la mediazione di tale Pugliese, avesse ricevuto l'incarico di provvedere a lavori di rimozione di eternit e che in relazione a ciò si fosse registrata da parte di Bruzzese la richiesta di un prezzo elevato, connesso al tipo di materiale. Ma sul punto il Tribunale ha sottolineato come le conversazioni intercettate, intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e il padre Domenico, nonché tra [OSCURATO:PERSONA] e il fratello Francesco e infine tra il [OSCURATO:PERSONA] e Bruzzese fossero inequivocamente riferibili ad una richiesta estorsiva, rivolta ad un imprenditore, incaricato di lavori nella zona della marina di Tropea, dapprima da [OSCURATO:PERSONA], quantificata in euro 3.500,00, e successivamente da Bruzzese, quantificata in euro 5.000,00, così da dare origine alle rimostranze di [OSCURATO:PERSONA] che aveva temuto di veder sminuito il proprio prestigio e la propria autorevolezza e aveva avuto occasione di formulare giudizi non lusinghieri sul conto di Bruzzese, che rischiava di «farli arrestare tutti», sebbene il ricorrente avesse agito nell'interesse e a vantaggio della cosca con la prospettiva di assicurare un maggior introito. Tale valutazione, condotta attraverso la sincronica considerazione delle tre conversazioni menzionate, risulta di per sé idonea a superare le deduzioni difensive -oltre tutto aspecifiche, nella parte in cui invocano parte del contenuto delle stesse conversazioni-, essendo altrimenti comprensibile il motivo per cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto dolersi delle richieste formulate da Bruzzese per lavori che egli avrebbe dovuto fare, fermo restando che solo in relazione ad un affare illecito di tipo estorsivo avrebbe potuto essere avvertito il rischio di arresti, conseguenti a condotte «da spaccone» del ricorrente. E' dunque irrilevante, in assenza di una valida spiegazione alternativa, il fatto che non sia stato specificamente individuato il soggetto con cui i due protagonisti avevano avuto occasione di parlare, formulando l'illecita richiesta. 4. Nella medesima prospettiva risulta manifestamente infondato anche il secondo motivo del primo atto di ricorso, riguardante l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Posto che il Tribunale ha dato conto dell'operatività della cosca e della riconducibilità a tale operatività della pretesa formulata nei confronti dell'imprenditore, deve convenirsi con quanto esposto nell'ordinanza impugnata in ordine alla configurabilità del metodo mafioso, connesso all'evocazione della condizione di assoggettamento sottesa alla stessa richiesta, non solo in ragione del soggetto che l'aveva formulata, ma anche e soprattutto in ragione del contesto operativo ed ambientale, nel quale l'illecita richiesta si inseriva, con la consapevolezza della necessità per l'interlocutore di prenderla in considerazione (per la ravvisabilità dell'aggravante allorché sia evocata la contiguità ad una associazione in funzione della creazione nella vittima di una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso: Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Marcianò, Rv. 281027). Quanto alla finalità agevolativa, è stato dato conto del fatto che l'azione era stata condotta nell'interesse della cosca e che ciò in particolare aveva fatto Bruzzese con l'intento di propiziare un maggior introito, seppur in dissonanza con l'originaria richiesta di [OSCURATO:PERSONA]: si tratta di analisi in linea con la natura soggettiva dell'aggravante, riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734). 5. Relativamente alla partecipazione alla consorteria, tema cui si riferiscono il terzo motivo del primo atto di ricorso e il secondo atto di ricorso nelle sue varie articolazioni, le censure formulate risultano complessivamente infondate. 5.1. Gli argomenti utilizzati per vulnerare il ragionamento del Tribunale concernono la mancata valutazione delle doglianze difensive, l'incongruità di una condotta partecipativa desunta da altra condotta in realtà espressiva di autonomia a scapito di un organo apicale, la configurabilità non di una partecipazione, ma, semmai, di mera contiguità compiacente, l'irrilevanza degli ulteriori elementi valorizzati al fine di suffragare la partecipazione del ricorrente alla consorteria. 5.2. Deve invero rimarcarsi come, in base a quanto già rilevato, il principale argomento a fondamento della ritenuta partecipazione sia costituito proprio dal ravvisato concorso nell'attività estorsiva. E' stato infatti rilevato come la richiesta formulata da Bruzzese fosse volta a realizzare l'interesse della cosca nel settore, nel quale la stessa esercitava la sua influenza. Si è inoltre osservato che il disappunto palesato da [OSCURATO:PERSONA] era ricollegabile all'esigenza di non appannarne la credibilità, pur sempre nel quadro di un terreno operativo comune, anche se in concreto, secondo quanto rilevato da [OSCURATO:PERSONA], Bruzzese con i suoi atteggiamenti sarebbe servito poco alla causa della consorteria. In tale prospettiva non può parlarsi di contiguità compiacente, in quanto l'operato di Bruzzese non era volto a profittare di una propria vicinanza con esponenti mafiosi o genericamente caratterizzato da una collusione con tali personaggi, ma era ispirato dall'intento, pur maldestramente attuato, di realizzare dall'interno l'interesse della cosca, facente capo ai [OSCURATO:PERSONA]. 5.3. A fronte di ciò, il Tribunale ha individuato ulteriori elementi, ritenuti rappresentativi di una posizione rivestita dal ricorrente all'interno della consorteria, espressiva di effettiva partecipazione. Ha infatti richiamato l'episodio in cui gli era stato chiesto di propiziare un incontro con Surace in un luogo appartato e non frequentato dalle forze dell'ordine, quello in cui egli aveva avvertito [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'opportunità di spostare un determinato bene, a causa dei controlli di polizia, l'episodio in cui [OSCURATO:PERSONA] gli aveva chiesto se disponeva di una sim da dargli, dopo che egli si era disfatto della propria, l'ulteriore circostanza in cui Bruzzese aveva reperito e consegnato un biglietto recante un messaggio minatorio.Il senso di tale analisi risiede nella valorizzazione di situazioni ritenute espressive di solidarietà sottesa ad un'operatività illecita e condivisa, situazioni di cui nei motivi di ricorso si prospetta l'irrilevanza e solo in un caso si fornisce una spiegazione alternativa. Va al riguardo osservato che la valutazione complessiva di tali episodi risulta coerente con l'assunto della partecipazione del ricorrente alla consorteria e che la loro valorizzazione non può dunque dirsi illogica alla luce del dato più rilevante, costituito dal concorso nell'attività estorsiva. E' apprezzabile in tale ottica la rispondenza dell'analisi del Tribunale ai consolidati canoni interpretativi, alla cui stregua la partecipazione all'associazione mafiosa «si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi» (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889). Privo di rilievo è il fatto che non sempre sia emerso se ad una richiesta abbia fatto seguito una condotta attuativa, come ad esempio nel caso della sim o dello spostamento di una cosa, dovendosi aver riguardo alla sottesa condivisione di interessi illeciti o comunque alla disponibilità all'ausilio per il loro soddisfacimento. D'altro canto, l'assunto difensivo, secondo cui si tratterebbe di episodi privi di rilievo, si risolve nella parcellizzazione del compendio indiziario, finalizzata ad una frammentaria rappresentazione di esso, volta a sollecitare un alternativo giudizio di merito. Priva di consistenza è la censura riferita alla consegna del bigliettino minatorio e all'interpretazione del contenuto di quest'ultimo: la circostanza che fosse stato espresso il dubbio che si poteva trattarsi, in realtà, di un messaggio proveniente dalla moglie di [OSCURATO:PERSONA], non priva di rilievo la riscontrata condivisione di un pericolo che ineriva agli esponenti apicali della consorteria. Va semmai rimarcato come il Tribunale non abbia pienamente approfondito le deduzioni riguardanti l'invito a fissare un incontro con Surace in luogo appartato, essendo stata data al riguardo dalla difesa, alla luce del contenuto delle conversazioni intercettate, una spiegazione dell'episodio del tutto diversa, con cui il Tribunale non si è confrontato. Va tuttavia rimarcato come la difesa abbia cercato di svalutare il complesso degli elementi valorizzati dal Tribunale e non abbia dimostrato l'idoneità dell'esclusione di uno di essi a vulnerare il ragionamento probatorio nel suo complesso, incentrato, come detto, sulla convergente concludenza di una pluralità di elementi.Di qui l'infondatezza delle doglianze difensive anche con riguardo al tema della partecipazione associativa. 6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q.