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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2025

Cassazione n. 19826/2025

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o proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avversol’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribuna le di sorveglianza di Catanzaro dato avvisoalle parti; uditala relazione svolta dal C onsi g l iere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che , con l ’ordi nanza impugnata , è stata ri gettata la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domic iliare propost a nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena in esecuzione di cui alla sentenza del Tribunale di Catanzaro del 24 novembre 2021, divenuta definitiva il 22 settembre 2022.

Rilevato che i l motivo unico p ropost o d alla difesa, avv.

A .

B ov a (inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 47 Ord. pen. e vizio di motivazione relativamente alla mancata concessione dell’affidamento in prova) è inammissibile perché costituito da doglianze di fatto e, comunqu e , manifestamente infondate, perché si deduce asserito difetto di motivazione che non emerge dalla lettura del provvedimento impugnato.

Ritenuto, che diversamente da quanto dedotto ( nel senso del mancato esame di elementi positivi emergenti da relazioni di sintesi d ell ’ Is tituto penitenziario e della valutazione svolta limitatamente ai precedenti di polizia ) , l’ordinanza, conmotivazione immune da illogicità manifesta e completa , prende in esame le risultanze della due relazioni di sintesi indicat e da l ricorrente, ma valorizza, in modo ineccepibile, pur a fronte del buon percorso carcer ario e di un'avviata revisione critica, la gravità del reato commesso, i procedimenti penali pendenti per uno dei quali il condannato risulta sottoposto a misura cautelare degli arresti domiciliari, nonché le conclusioni della relazione di sintesi, pur favorevoli alla sp e rimentazione della condotta del soggetto, ma soltanto mediante la fruizione di permessi premio.

Ritenuto,pertanto, che la motivazione svolta applica, allo stato, in modo ineccepibile il criterio di gradualitànella concessione di benefici penitenziari che , pur non costituendo una regola assoluta, risponde a un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario; e ciò vale, particolarmente, quando il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e della verosimile contiguità del condannato con ambienti delinquenziali di elevato livello (tra le altre, Sez. 1, n.27264 de l 14/01/201 5 , Sicari, Rv. 264037 – 0 1 ; Sez. 1, n. 5689 del 18/11/1998, dep. 1999, Foti, Rv. 212794 -01).

Considerato che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese pr ocessuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il3 aprile 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e Barbara

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avversol’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribuna le di sorveglianza di Catanzaro dato avvisoalle parti; uditala relazione svolta dal C onsi g l iere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che , con l ’ordi nanza impugnata , è stata ri gettata la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domic iliare propost a nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena in esecuzione di cui alla sentenza del Tribunale di Catanzaro del 24 novembre 2021, divenuta definitiva il 22 settembre 2022. Rilevato che i l motivo unico p ropost o d alla difesa, avv. A . B ov a (inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 47 Ord. pen. e vizio di motivazione relativamente alla mancata concessione dell’affidamento in prova) è inammissibile perché costituito da doglianze di fatto e, comunqu e , manifestamente infondate, perché si deduce asserito difetto di motivazione che non emerge dalla lettura del provvedimento impugnato. Ritenuto, che diversamente da quanto dedotto ( nel senso del mancato esame di elementi positivi emergenti da relazioni di sintesi d ell ’ Is tituto penitenziario e della valutazione svolta limitatamente ai precedenti di polizia ) , l’ordinanza, conmotivazione immune da illogicità manifesta e completa , prende in esame le risultanze della due relazioni di sintesi indicat e da l ricorrente, ma valorizza, in modo ineccepibile, pur a fronte del buon percorso carcer ario e di un'avviata revisione critica, la gravità del reato commesso, i procedimenti penali pendenti per uno dei quali il condannato risulta sottoposto a misura cautelare degli arresti domiciliari, nonché le conclusioni della relazione di sintesi, pur favorevoli alla sp e rimentazione della condotta del soggetto, ma soltanto mediante la fruizione di permessi premio. Ritenuto,pertanto, che la motivazione svolta applica, allo stato, in modo ineccepibile il criterio di gradualitànella concessione di benefici penitenziari che , pur non costituendo una regola assoluta, risponde a un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario; e ciò vale, particolarmente, quando il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e della verosimile contiguità del condannato con ambienti delinquenziali di elevato livello (tra le altre, Sez. 1, n.27264 de l 14/01/201 5 , Sicari, Rv. 264037 – 0 1 ; Sez. 1, n. 5689 del 18/11/1998, dep. 1999, Foti, Rv. 212794 -01). Considerato che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese pr ocessuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il3 aprile 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e Barbara
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